LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001 , N. 25

Disposizioni e finanziamenti agli enti locali per interventi di lotta agli insetti infestanti

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-30;25

Art. 1.
Finalità della legge.
1. La Regione Lombardia, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della qualità della vita nel territorio regionale, attua, tramite le Aziende Sanitarie Locali (ASL), interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta agli insetti infestanti.
Art. 2.
Iniziative ammissibili a contributo.
1. Le iniziative ammissibili a contributo devono riguardare interventi di lotta agli insetti infestanti.
2. Possono altresì essere ammesse a contributo, nell’ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta agli insetti infestanti, le spese relative a:
a) sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui sia riconosciuta la non nocività all’uomo e all’ambiente;
b) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;
c) acquisto, da parte di enti locali o aziende pubbliche competenti, di strumentazioni e apparecchiature speciali.
3. Le spese previste per le iniziative indicate al comma 2 non devono essere complessivamente superiori al quaranta per cento di quelle previste per l’intero progetto; per il primo anno il limite è elevato all’ottanta per cento.
Art. 3.
Soggetti beneficiari e ambiti territoriali.
1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le amministrazioni comunali e loro consorzi o altre forme associative, le comunità montane, le amministrazioni provinciali.
Art. 4.
Presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo, indirizzate alla ASL competente, sono presentate entro il 30 dicembre dell’anno precedente a quello di intervento e sono corredate da:
a) relazione descrittiva dell’iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all’art. 2;
b) elenco delle località in cui sono effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologia di intervento;
d) indicazione del responsabile dell’intero progetto;
e) indicazione del responsabile tecnico dell’ente o dell’azienda che effettua la disinfestazione;
f) valutazione dei rischi a tutela dei lavoratori coinvolti, della popolazione e dell’ambiente interessato, con particolare riferimento alle sostanze impiegate e relative procedure e misure di sicurezza da adottarsi;
g) eventuali altre informazioni integrative richieste dalla ASL entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 5.
Concessione dei contributi.
1. La ASL provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile determinando, con deliberazione di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell’intervento, in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.
2. I progetti ammessi a contributo, purché rispondenti ai requisiti richiesti, sono ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) costo dell’intervento per ettaro:
1) meno di 8 euro: punti 7;
2) tra 8 e 10 euro: punti 4;
3) oltre 10 euro: punti 1;
b) coinvolgimento nello sviluppo e nell’esecuzione del progetto:
1) di altre amministrazioni pubbliche: punti 5;
2) di operatori economici e dei cittadini: punti 4;
c) prevalenza di metodi naturali e biologici per la lotta agli insetti infestanti: punti 3;
d) iniziativa che si svolge per la prima volta: punti 2;
e) iniziativa che si consolida nel territorio: punti 1 (per ogni intervento annuale effettuato nell’ultimo quinquennio, massimo 5 punti);
f) iniziative che associano più soggetti beneficiari: punti 2;
g) iniziativa di interesse collettivo: punti 3.
3. I parametri di valutazione di cui al comma 2 possono essere aggiornati ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale.
4. L’istruttoria delle domande è svolta dal dipartimento di prevenzione delle ASL.
Art. 6.
Erogazione dei contributi.
1. L’erogazione dei contributi avviene come segue:
a) il settanta per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
b) il rimanente trenta per cento alla completa esecuzione delle iniziative previste dal progetto, previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato.
2. I soggetti beneficiari comunicano alla ASL i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati al fine di consentire ai tecnici del dipartimento di prevenzione della ASL di effettuare i controlli, anche a campione, circa la corretta esecuzione del progetto.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo è proporzionalmente ridotto.
Art. 7.
Revoca del contributo.
1. Il contributo regionale può essere revocato quando:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro tre mesi dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell’atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate;
c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo è altresì revocato quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al completamento della documentazione per l’adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall’avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.
3. La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca è effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca.
4. La mancata restituzione del credito, che è comunque recuperato attraverso le forme di legge, determina l’esclusione, per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Lombardia.
Art. 8.
Affidamento a privati delle operazioni di disinfezione e disinfestazione.
1. Nell’affidamento delle operazioni di disinfezione e disinfestazione a ditte private specializzate, le pubbliche amministrazioni devono valutare, oltre al prezzo più favorevole, anche quegli elementi che possono dare garanzie di qualità e affidabilità del servizio richiesto, quali curriculum del direttore tecnico, certificazione di qualità, dotazione di mezzi e personale.
Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80).
2. All’onere complessivo di Lire 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l’esercizio 2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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