LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005 , N. 6

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 10 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-08;6

Art. 1.(1)
Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. e) della legge 15 marzo 1997, n. 59”)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) (3)
b) (3)
2. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) (5)
b) (5)
c) (5)
d) (5)
e) (5)
10. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città  d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, individuati dalla Regione in applicazione della normativa statale e regionale in materia di orari, nel periodo di maggiore afflusso turistico, i giorni di apertura degli esercizi commerciali devono essere fruiti in modo continuativo e in non più di tre periodi all'anno.
Art. 3.
Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente.
2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(15)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.”.
3. Alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti)(16)è apportata le seguente modifica:
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “inferiore al 25 per cento del limite massimo” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo”.
4. Ai fini dell'attuazione della normativa europea in materia di tutela della qualità  dell'aria, e in particolare della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità  dell'aria e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità  e dell'attuazione delle norme statali di recepimento, la Regione provvede all'elaborazione del piano regionale della qualità  dell'aria e dei relativi piani di azione e all'effettuazione di ricerche, indagini e altre attività  volte, anche attraverso lo studio delle migliori tecniche e l'individuazione di interventi strutturali, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e al controllo delle emissioni dei gas climalteranti. La Regione provvede altresì allo scambio di informazioni sia a livello europeo che internazionale e alla stipulazione di accordi e convenzioni con università  e istituti di ricerca.
5. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(17)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 6è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.”.
8. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(20)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis
(Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali)
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.
2. L’ente gestore del parco è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:
a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
d) le modalità per la prevenzione dei danni.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.”
.
Art. 4.
Interventi sulla rete ferroviaria regionale.
1. La Regione, per assicurare un'adeguata gestione e manutenzione della rete ferroviaria in concessione, può integrare le risorse allo scopo trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59); il contratto di servizio con il concessionario, individuato ai sensi della normativa vigente, definisce le modalità  di verifica degli obiettivi prefissati di qualità  della gestione e manutenzione della rete, nonché le modalità  di erogazione dei finanziamenti.
2. La Regione, per assicurare gli interventi continuativi di miglioramento, sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale in concessione, può integrare i finanziamenti statali di cui al d.lgs. 422/1997, mediante stipulazione di apposito contratto di programma con il soggetto concessionario della rete.
3. Usufruiscono del finanziamento di cui al comma 2 gli interventi finalizzati a:
a) supportare lo sviluppo nel servizio ferroviario regionale e la qualità  offerta;
b) potenziare gli impianti di stazione adeguandoli agli standard;
c) potenziare i nodi di interscambio modale;
d) incrementare la tecnologia impiantistica di linea per ottenere la massima potenzialità  di traffico e ottimizzare la flessibilità  di impiego;
e) potenziare gli impianti destinati alla verifica e manutenzione del materiale rotabile;
f) assicurare la formazione di un sistema unitario e integrato di trasporto, con particolare riferimento all'integrazione dei servizi ferroviari.
Art. 5.(21)
Art. 6.(1)
Art. 7.
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente di euro 1.700.000 e di parte capitale di euro 2.300.000 di cui all'articolo 1, comma 19, della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importi della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, rispettivamente delle U.P.B 5.0.4.0.2.210 "Fondo per altre spese correnti" e 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese di investimento" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.
2. Per il sostegno di nuove attività  professionali femminili di cui all'articolo 2, comma 11, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 500.000.
3. All'onere di euro 500.000 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.
4. Per le spese per la elaborazione del piano regionale della qualità  dell'aria e delle altre attività  volte al controllo delle emissioni climalteranti, di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 40.000.
5. Agli oneri relativi al contributo di cui al comma 4 si provvede con le somme stanziate per l'anno 2005 all'U.P.B. 4.9.7.1.2.161 "Interventi regionali per il miglioramento della qualità  dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico".
6. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di legge.
7. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- Alla funzione obiettivo 3.6.10 "Cooperazione internazionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.6.10.1.2.90 "Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
- Alla funzione obiettivo 3.6.10 "Cooperazione internazionale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.6.10.1.3.322 "Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
- Alla funzione obiettivo 2.5.3 "Politiche del lavoro", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 2.5.3.1.3.81 "Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 500.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 "Fondi", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.2.210 "Fondo per altre spese correnti" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 "Fondi", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 "Fondi", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 500.000.
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1999, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2002, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 2004, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. f) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi