Legge Regionale 7 aprile 2008 , n. 12

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

(BURL n. 15, 2° suppl. ord. del 10 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-04-07;12

Art. 1
(Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate)
1. E' istituito il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ai sensi dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. I confini del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono individuati nella planimetria allegata alla presente legge.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi))
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla prima riga del comma 1 dell'articolo 31 la parola 'naturale' è sostituita dalla parola 'regionale';
b) dopo l'articolo 34 è inserita la seguente Sezione I bis:
'SEZIONE I bis
PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Art. 34 bis
(Istituzione e finalità del Parco naturale)
1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità del territorio, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) conservare i valori paesaggistici del territorio e delle attività tradizionali di utilizzo delle proprietà rurali;
d) promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e ricreativi;
e) difendere e migliorare gli equilibri idrogeologici-forestali;
f) concorrere al recupero delle architetture vegetali;
g) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 34 ter
(Gestione del Parco)
1. La gestione del Parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 32.

Art. 34 quater
(Piano per il Parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 34 bis, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del Piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone forestali e di brughiera corrispondenti agli ambienti boscati aventi maggiore continuità ed estensione caratterizzati da forme vegetali strutturate e diversificate e da elevato valore ecologico e paesaggistico;
b) alle zone agricole tradizionali anche di ridotta dimensione in cui la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla tutela del paesaggio, alla produzione ed all'uso sociale compatibile con l'ambiente e all'arricchimento floristico e faunistico;
c) alle zone di ronchi e vigne caratterizzate dalla presenza di fondi di modeste dimensioni con un elevato valore sociale e ricreativo;

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 34 quinquies
(Regolamento del Parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 34 bis e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 34 sexies
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall'ente gestore;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l'attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) modificare il regime delle acque fatte salve le captazioni finalizzate al consumo umano o al mantenimento di un corretto assetto idrogeologico;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all'aperto, salvo che per la effettuazione di fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e nelle zone a ronco per le attività di uso sociale;
i) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
j) atterrare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.

2. Al fine di mantenere la biodiversita` devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco naturale.
3. Il Regolamento del parco di cui all'articolo 34 quinquies stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4 della legge 394/1991.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 34 septies
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del Piano per il Parco continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. VII/427 del 7 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate) nonché i piani di settore ed i regolamenti approvati dall'ente Parco, se non contrastanti con i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 34 sexies.'.
c) all'ALLEGATO A è aggiunta, in fine, la parte

Pineta di Appiano Gentile e Tradate
‹Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano (parco naturale) Gentile e Tradate - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)›.




Planimetria generale omessa.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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