Legge Regionale 18 giugno 2008 , n. 17

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 25, 1° suppl. ord. del 20 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-18;17

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.';
b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'5 ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13.'.
2. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 8 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'8. Il rapporto di lavoro delle unità, di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità.'.
3. I contratti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 16/1996, in essere alla data del 1 gennaio 2008, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 16/1996, sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili: si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale).
6. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)(4)è apportata la seguente modifica:
a) (5)
8. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 bis dell'articolo 25, le parole 'la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'articolo 55, commi 17 e 17 bis.' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione può avvalersi delle società regionali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).'.
9. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' e altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 8 le parole 'entro il 30 marzo 2008' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 ottobre 2008'.
10. Alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 36 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al Volume I, la tabella dell'elenco C 'Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali' è integrata dalla tabella sottostante:

U.P.B.
Rif. L.R.34/78
Previsione 2008
Previsione 2009
Previsione 2010
1.1.5.2.4
Art. 23
3.190.000,00
3.090.000,00
3.090.000,00
2.2.1.2.401
Art. 23
600.000,00
300.000,00
0
3.3.2.3.381
Art. 23
294.228,00
151.763,00
154.946,00
3.4.2.2.31
Art. 23
250.000,00
250.000,00
250.000,00
3.5.1.2.417
Art. 23
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.7.1.2.34
Art. 23
7.728.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
3.8.2.2.366
Art. 23
650.000,00
650.000,00
650.000,00
6.3.2.2.137
Art. 23
160.000,00
160.000,00
160.000,00
6.4.1.2.299
Art. 23
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.2.0.2.186
Art. 23
220.000,00
220.000,00
220.000,00
7.4.0.2.237
Art. 23
557.142,86
557.142,86
557.142,86

b) al Volume I, l'elenco F 'Garanzie prestate dalla Regione' è integrato dalla voce seguente:
'Altre garanzie
1) Legge 1 giugno 1993,n. 16;
2) Legge 6 dicembre 1999, n. 23;
3) Legge 16 dicembre 1996, n. 34;
4) Obiettivo 2 Artigianato.'.
11. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stanziate le risorse relative al finanziamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 31 (Legge finanziaria 2007) non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
12. I residui passivi riguardanti i contributi in conto crediti d'imposta non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano, in via sperimentale, perenti agli effetti amministrativi.
13. Al fine di avviare l'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici del personale regionale, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) si applicano agli enti individuati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), compresi nell'allegato A lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) ed appartenenti al comparto contrattuale regioni ed autonomie locali.
14. Le risorse accantonate sull'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' per la sola copertura di eventuali oneri riferibili alle operazioni in derivati sono quantificate annualmente con la legge di bilancio e hanno natura di spesa obbligatoria ex art. 39 della l.r. 34/1978 e qualora entro il termine dell'esercizio non fossero impegnate, in tutto o in parte, le stesse sono iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/1978.
Art. 2
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2007 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.
Art. 3
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2008)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2008 è determinato in € 1.933.904.735,74 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.933.904.735,74.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.933.904.735,74.
Art. 4
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2007 è determinato in € 1.077.829.615,46. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2007 di € 3.984.005.274,73 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 5.061.834.890,19 in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 4.940.834.337,41 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 219 del 17 gennaio 2008, allegati 1 e 2, n. 587 del 28 gennaio 2008, allegati 1 e 2, n. 841 del 4 febbraio 2008, allegati 1 e 2, n. 1375 del 18 febbraio 2008, allegati 1 e 2, n. 1933 del 28 febbraio 2008, allegato 1, n. 2936 del 25 marzo 2008, allegati 1 e 2, n. 3173 dell'1 aprile 2008, allegati 1, 2, 3, e n. 3474 del 9 aprile 2008, allegato 1;
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 60.210.581,92 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3173 dell'1 aprile 2008, allegato 4;
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 60.789.970,86 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3173 dell'1 aprile 2008, allegati 5 e 6.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.077.829.615,46 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della l.r. 36/2007 per finanziare il disavanzo di bilancio 2007 è rideterminato per l'anno 2008 in € 1.077.829.615,46.
3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 36/2007, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5 per cento e non potrà decorrere da data anteriore all'1 dicembre 2008.
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2008/2010 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010, così come modificati dal comma 5.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2007 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2008/2010 sono apportate le seguenti variazioni :
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 222.170.384,54.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.077.829.615,46;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.300.000.000,00;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari' è aumentata di € 4.932.323,44 per il 2009 di competenza e di € 5.099.803,92 per il 2010 di competenza;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' è aumentata di € 11.691.743,74 per il 2009 di competenza e di € 11.524.263,27 per il 2010 di competenza;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 222.170.384,54.
6. Le maggiori spese derivanti dal presente articolo per il 2009 e per il 2010 sono pari a € 33.248.134,37 di competenza, di cui di parte corrente rispettivamente € 4.932.323,44 per il 2009 e € 5.099.803,92 per il 2010 e in conto capitale € 11.691.743,74 per il 2009 e € 11.524.263,27 per il 2010.
Art. 5
(Reiscrizioni di economie vincolate)
1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2008 della somma di € 394.501,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3173 dell'1 aprile 2008, si è provveduto a iscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2008 il 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui all'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2008, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/78 e successive modificazioni)' è ridotta di € 394.501,00.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 394.501,00.
Art. 6
(Rideterminazione delle spese in annualità)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2008, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.
2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2008 pari a € 260.999,05 di competenza e di cassa.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 6 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
'c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 53 è inserito il seguente:
'6 bis. Fintanto che la normativa nazionale proroga i termini di validità delle discariche di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Ecologia), per il conferimento dei rifiuti in queste tipologie di discariche si applica il seguente importo: 10, 50 euro per tonnellata.'.
2. Alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2, dell'articolo 7, le parole '30 giugno' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.
3. In relazione ai maggiori accertamenti relativi al contributo idrografico per concessioni derivazioni di acque pubbliche è autorizzata per l'anno 2008 la maggiore entrata di € 66.683,51.
4. In relazione ai maggiori accertamenti derivanti dal riversamento alla Regione dei canoni di concessione del demanio lacuale è autorizzato l'incremento di entrata per l'anno 2008 di € 1.814.364,58.
5. E' autorizzata per il 2008 la maggiore entrata di € 31.208.962,26 quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e della legge 14 marzo 2003, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche).
6. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2008/2010, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:



INIZIATIVA
2008
2009
2010
Anziani
-9.997,41
-9.997,37
-9.997,37
Beni culturali
-22.516,14
12.880,59
12.880,60
Asili nido e servizi per la prima infanzia
-114,62
108.523,51
153.472,47
Viabilità primaria
-
-70.212,57
-
Riqualificazione urbana
-6.959,29
-1.159,87
-1.159,87
Viabilità minore
-33.522,15
36.659,37
47.497,91
Tutela acque
-
-
-1.723,70
Edilizia scolastica scuole materne
-
15.291,27
28.291,36
Governo elettronico
-2.669,48
-889,81
-889,81
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap
-10.312,25
-3.437,37
-4.339,76
Impiantistica sportiva
-
45.708,49
82.287,13
Eliminazione barriere architettoniche
-1.524,14
312,11
117,23
Ospedali
46.250,00
46.250,00
46.250,00
Trattamento rifiuti
-0,40
-
-
Progetto metano
-
-
0,45
TOTALE
- 41.365,88
179.928,35
352.686,64

7. Per il recupero delle risorse derivanti dal rimborso dei prestiti erogati ai beneficiari finali in relazione ai progetti finanziati nell'ambito delle misure infrastrutturali del Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 è autorizzata la maggiore entrata di € 59.922,37 per l'anno 2008.
8. Per la locazione a terzi degli spazi di proprietà di Regione sono incrementati, per l'anno 2008, gli stanziamenti di entrata delle somme di € 900.000,00 e € 83.333,33, quali importi rispettivamente derivanti dall'affitto locali ed I.V.A. a credito della Regione per rimborso dell'erario.
9. In relazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 295 a 298 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), che attribuisce alle regioni a statuto ordinario per gli anni 2008-2010 la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione nella misura complessiva determinata nella tabella 1, allegata alla legge stessa, nonché un'ulteriore quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione determinata nella misura di 0,00860 € per l'anno 2008, 0,00893 € per l'anno 2009 e 0,00920 € a partire dall'anno 2010, la Giunta regionale è autorizzata a variare gli stanziamenti di competenza e di cassa degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia entro gli stessi termini.
10. Ai sensi del d.lgs. 56/2000 ed in conformità all'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2008 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, nonché in relazione all'andamento previsto delle entrate tributarie:
- è autorizzata la variazione di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 di € 177.144.753,00 di cui:
a. € 149.598.851,00 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive'
b. € 48.678.818,00 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche'
c. € 21.132.916,00 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.'
- è autorizzata la variazione di competenza per l'esercizio finanziario 2009 di € 186.144.593,80 di cui:
a. € 149.598.851,00 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive'
b. € 49.004.000,27 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche'
c. € 12.458.257,47 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.'
- è autorizzata la variazione di competenza per l'esercizio finanziario 2010 di € 190.824.818,01 di cui:
a. € 149.598.851,00 in aumento alla UPB 136 'Imposta Regionale sulle Attività Produttive'
b. € 43.111.817,97 in aumento alla UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche'
c. € 1.885.850,96 in riduzione alla UPB 150 'Compartecipazione all'I.V.A.'.
11. In relazione a quanto disposto dal comma 10, il comma 21 dell'articolo 1 della l.r. 36/2007(12)è sostituito dal seguente:
'21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):
- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 di € 15.689.139.025,00 di cui:
a. € 15.421.139.025,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
b. € 228.000.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c. € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi, per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200;
- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di € 16.191.191.473,80 di cui:
a. € 15.915.895.473,80 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
b. € 235.296.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c. € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi, per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200;
- è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 di € 16.676.927.218,01 di cui:
a. € 16.394.572.338,01 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
b. € 242.354.880,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c. € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200.'.
12. A seguito dei commi 10 e 11:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa viene incrementata di € 149.139.025,00 all'UPB 256 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2008;
- la dotazione finanziaria di competenza viene incrementata di € 127.111.473,80 all'UPB 256 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2009;
- la dotazione finanziaria di competenza viene incrementata di € 163.824.818,01 all'UPB 256 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2010.
13. In relazione a quanto disposto ai commi 10, 11 e 12, le maggiori risorse di competenza e di cassa disponibili per il 2008 sono pari a € 28.005.728,00, le maggiori risorse di competenza per il 2009 sono pari a € 59.033.120,00 e le maggiori risorse di competenza per il 2010 sono pari a € 27.000.000,00.
14. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(13)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6è aggiunto il seguente:
'2. Per gli anni 2009 e 2010 è trasferita alla Provincia di Sondrio, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, la somma in capitale di € 1.000.000,00 per ciascuno dei due anni.'.
15. In relazione ai rientri previsti per l'anno 2008, a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), è autorizzato, per l'anno 2008, lo stanziamento aggiuntivo in entrata ed in spesa di € 3.617.162,42 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.
16. E' autorizzato per l'anno 2008 l'incremento di entrata e di spesa di € 13.271.929,38 in favore del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto di lavoro ai disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
17. Al fine di migliorare i servizi di trasporto pubblico locale è autorizzata per l'anno 2008 la spesa in capitale di € 3.936.334,00, quale compartecipazione regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico.
18. A seguito dell'assegnazione dell'EXPO 2015 alla città di Milano è autorizzata per l'anno 2008 la spesa corrente di € 100.000,00.
19. Ai fini del sostegno alla lotta contro l'insetto Anoplohora SPP è autorizzata la spesa in capitale di € 960.000,00 per l'anno 2008, di € 3.040.000,00 per l'anno 2009 e di € 2.940.000,00 per l'anno 2010.
20. Per le spese di cui al comma 19 è autorizzata, relativamente agli anni 2009/2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r 34/1978.
21. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa in capitale di € 800.000,00 quale contributo per il completamento e la ristrutturazione finalizzata ad ospitalità, accoglienza e studio del Centro Pastorale Paolo VI di Brescia.
22. E' autorizzata per il 2008 per complessivi € 10.000.000,00 un'anticipazione regionale sul Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), di cui alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, in attuazione degli indirizzi del Quadro Strategico Nazionale.
23. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle aziende sanitarie è autorizzata la spesa complessiva di €. 40.000.000,00 per il triennio 2009/2011, di cui €. 10.000.000,00 per il 2009, €. 10.000.000,00 per il 2010 e €. 20.000.000,00 per il 2011.
24. All'onere di €. 20.000.000,00 per il 2011 si provvederà con la legge di bilancio del relativo esercizio.
25. Le maggiori risorse di parte corrente complessivamente resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2008 di € 61.979.071,68 di competenza e di cassa, per l'anno 2009 di € 59.033.120,00 di sola competenza e per l'anno 2010 di € 27.000.000,00 di sola competenza.
26. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2008 di € 15.677.777,51 di competenza e di cassa; per l'anno 2009 di € 13.860.071,65 di sola competenza e per l'anno 2010 di € 13.587.313,36 di sola competenza.
27. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
28. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
Art. 8
(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Sono autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2008/2010 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari a € 51.281.726,42 di competenza e di cassa per l'anno 2008, € 53.019.222,35 di competenza per l'anno 2009 e € 21.908.172,70 di competenza per l'anno 2010.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2008/2010 derivanti dal comma 2, per l'anno 2008 sono pari a € 114.386.190,04 di competenza e a € 110.220.554,95 di cassa; le maggiori risorse in co nto capitale che si rendono disponibili sono pari a €. 8.497.191,92 di competenza per l'anno 2009 e a €. 12.000.000,00 di competenza per l'anno 2010.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2008/2010 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2008/2010, derivanti dal comma 5, sono di € 12.257.345,26 di competenza e di cassa per l'anno 2008 e € 1.100.000,00 di competenza per l'anno 2009.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2008/2010, derivanti dal comma 5, sono di € 37.549.153,51 di competenza e di cassa per l'anno 2008, € 93.977.063,21 di competenza per l'anno 2009 ed € 52.806.926,32 di competenza per l'anno 2010.
8. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 105.093.877,32 per l'anno 2008; di € 28.788.609,61 di competenza, per l'anno 2009 e di € 44.424.129,11 di competenza, per l'anno 2010, a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al com ma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2009 e 2010 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico) la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
Art. 9
1. In relazione a quanto disposto all'articolo 1, comma 383, della l. 244/2007, è allegata la nota attestante gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


Allegati omessi.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 21 marzo 2000, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 2007, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 31 luglio 2007, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 2007, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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