Legge Regionale 25 novembre 2008 , n. 30

Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione ‘EXPO 2015 S.p.A.’ e altre disposizioni relative all’evento EXPO(1)

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 26 Novembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-11-25;30

Art. 1
(Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.)
1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e dell'articolo 4 del D.P.C.M. di cui al comma 2 dello stesso articolo 14, partecipa alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A. (di seguito SOGE).
2. La Regione partecipa alla SOGE S.p.A., mediante apposito conferimento finanziario e rappresentanza regionale, secondo le disposizioni del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 133/2008, dell'atto costitutivo, dello statuto e con la quota stabilita dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2, art. 4 del medesimo D.P.C.M..
2 bis. La Regione può altresì contribuire alla realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’evento EXPO 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE).(2)
3. Per le spese derivanti dal presente articolo si provvede con successiva legge.
Art. 1 bis
(Disposizioni procedurali)(3)
1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell’allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Per l’approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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