Legge Regionale 30 gennaio 2014 , n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como(1)

(BURL n. 6, suppl. del 03 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-01-30;4

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Bellagio.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Bellagio e Civenna alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Partecipazione)
1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Triangolo Lariano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 4
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Triangolo Lariano in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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