Legge Regionale 4 giugno 2014 , n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 23, suppl. del 06 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-04;17

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione della legge)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.
2. La presente legge si applica alle strutture organizzative della Giunta regionale.
3. L'attività di vigilanza e controllo, nei confronti degli enti del sistema regionale, di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), è disciplinata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 quater, della l.r. 30/2006. La Giunta regionale promuove, altresì, la rete degli uffici di Internal Auditing degli enti di cui al presente comma e ne sostiene la formazione.
3 bis. Gli enti e le società di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006 assicurano lo svolgimento in piena autonomia della funzione di Internal Auditing prevedendo, a tal fine, che il responsabile della suddetta funzione riporti direttamente all'organo amministrativo di vertice.(1)
Art. 2
(Tipologie di controllo)
1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale assicura:
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) il controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
d) la valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale.
2. La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit.
3. La Giunta regionale assicura, altresì, il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché il rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità).
Art. 3
(Modalità, strumenti e procedure per il controllo)
1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.
2. I controlli si svolgono con l'ausilio di strumenti idonei, a seconda dei casi, ad accertare la conformità delle azioni e procedure controllate alle disposizioni a esse applicabili, a verificare la completezza e la pertinenza dei documenti e delle registrazioni a supporto di dette azioni e procedure.
3. Le procedure per il controllo individuano l'ambito, le responsabilità, gli obiettivi, gli obblighi dei destinatari del controllo, nonché i destinatari dell'informativa sugli esiti e le azioni conseguenti.
Art. 4
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. I dirigenti assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti. I direttori e i dirigenti esprimono, congiuntamente, parere di regolarità amministrativa sulle proposte di atti da sottoporre al Presidente della Regione e alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Gli atti dei dirigenti con effetti finanziari o anche patrimoniali sono sottoposti al visto di regolarità contabile del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria.
3. La Giunta regionale definisce la procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, secondo principi generali di revisione aziendale.
Art. 5
(Controllo strategico e di gestione)
1. La Giunta Regionale attua il programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della l.r. 34/1978 attraverso un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo a livello strategico e operativo.
2. La Giunta regionale verifica la coerenza delle azioni pianificate annualmente con il programma regionale di sviluppo, ne monitora l'attuazione con particolare riferimento agli obiettivi prioritari e ne rende una lettura sintetica e strategica, anche con l'obiettivo di aggiornare i documenti di programmazione.
3. La Giunta regionale assicura il conseguimento dei risultati attesi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti, con riferimento al rapporto tra costi e risultati, anche con la finalità di intraprendere le opportune azioni correttive.
4. I programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, nonché i relativi strumenti e modalità di attuazione, sono definiti dalla Giunta regionale.
Art. 6
(Funzione di audit)
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit per valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché per verificare i sistemi di gestione e controllo degli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 3.
2. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia.
3. La funzione di audit può svolgere controlli nei confronti dei soggetti che siano destinatari di provvedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici diretti e indiretti, oggetto dell'attività di audit.
4. La struttura organizzativa preposta alla funzione di audit relaziona annualmente sull'attuazione del programma di interventi di audit previsti dai relativi documenti di pianificazione al Presidente della Regione, che ne dà comunicazione alla Giunta regionale. La relazione annuale è successivamente trasmessa al Consiglio regionale.
Art. 7
(Verifica ispettiva)
1. La Giunta regionale o il Segretario generale della Presidenza, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.
2. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 8
(Organismi indipendenti di controllo interno)
1. Nell'ambito della Giunta regionale sono presenti i seguenti organismi indipendenti di controllo interno:
a) (2)
b) l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della l.r. 20/2008;
c) (2)
d) il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013);
d bis) l'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla legge regionale recante (Istituzione del Organismo regionale per le attività di controllo).(3)
Art. 9
(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)
1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dirette a realizzare ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo I del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Art. 10(4)
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese necessarie per l'attività di formazione del personale impegnato in attività di Internal Auditing di cui al comma 3 dell'articolo 1, quantificabili rispettivamente in euro 5.000,00 per il 2014 ed euro 20.000,00 per il 2015 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo di competenza e di cassa per gli anni 2014 e 2015 della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 01 'Fondi di riserva' e corrispondente aumento della disponibilità di competenza e di cassa della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di controllo' - Programma 10 'Risorse Umane' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. A decorrere dal 2016 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/78.
3. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Lombardia.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 5, della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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