Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 25

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;25

Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.
Art. 2
(Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)
1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011 e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5
(Norme finali e transitorie)
1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l'articolo 10 della l.r. 12/1983.
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.
Art. 6
(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)
1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

allegato(2)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;25#ann1

NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
2. L'allegato è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi