Legge Regionale 24 settembre 2015 , n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione e dei principi e degli strumenti di cui alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, come definiti ai sensi degli articoli 2 e 3, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo lombardo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.
2. La Regione sostiene il lavoro artigiano, i suoi valori e la relazione tra l'artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra 'sapere' e 'saper fare' coniugando la conoscenza scientifica e tecnologica con la tradizione e la manifattura innovativa.
3. La Regione promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'manifattura innovativa' e 'valore artigiano', una modalità di lavoro caratterizzata dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute. Fanno riferimento a criteri definitori di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa anche a prescindere dalla dimensione aziendale;
b) 'innovazione incrementale', un miglioramento o adattamento di una tecnologia già esistente;
c) 'manifattura additiva' o 'stampa tridimensionale', una modalità produttiva che, utilizzando tecnologie anche molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale;
d) 'continuità competitiva d'impresa', il passaggio generazionale all'interno dell'impresa al fine di generare nuove strategie produttive, anche per realizzare nuove tipologie di prodotti e affrontare nuovi mercati;
e) 'comunità di pratica', gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione e che in base a questi elementi interagiscono per migliorare il loro modo di agire.
2. Con successivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale le definizioni di cui al comma 1 possono essere attualizzate in relazione all'evoluzione del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.
Art. 3
(La manifattura innovativa)
1. Il lavoro artigiano e la manifattura innovativa, quali elementi distintivi e ambiti di applicazione della presente legge, si informano ai principi di flessibilità nei processi produttivi, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, alla personalizzazione del prodotto, alla sostenibilità dei materiali, alla innovazione creativa e all'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione.
2. Ai fini della presente legge, l'innovazione è riferita alle nuove tecnologie, alle nuove forme di espressione creativa e ai processi di produzione, organizzazione e gestione.
Art. 4
(Promozione della manifattura innovativa)
1. La Regione promuove la formazione delle nuove generazioni nell'ambito dei percorsi di primo e secondo ciclo secondo i principi contenuti nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), anche attraverso l'approfondimento e la diffusione della cultura del lavoro artigiano e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative.
2. La Regione, attraverso gli strumenti individuati nella presente legge e con il concorso delle associazioni di categoria e degli enti bilaterali, promuove le esperienze di aggregazione che raccolgano le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, attraverso la cooperazione economica e l'internazionalizzazione.
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione, anche attraverso le risorse della presente legge, sostiene la re-industrializzazione attraverso l'innovazione, promuovendo il lavoro artigiano e la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste, per la promozione e la crescita del lavoro artigiano in Italia e nel mondo.
Art. 5
(Contributi e accesso al credito)
1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle agevolazioni alle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, può prevedere misure di sostegno, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, anche attraverso la patrimonializzazione e l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e complementari agli attuali strumenti di accesso al credito e tramite il coinvolgimento di operatori di capitale di rischio. Tali strumenti possono essere attivati anche attraverso le società del sistema regionale.
2. La Giunta regionale favorisce iniziative di finanziamento diffuso promosse da imprese con sede in Lombardia.
Art. 6
(Ricerca, innovazione e tecnologia)
1. La Giunta regionale promuove l'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, al fine di favorire la competitività del territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al fine di garantire la trasmissione delle competenze, la re-industrializzazione attraverso l'innovazione del territorio lombardo, l'innovazione del lavoro artigiano e la continuità competitiva d'impresa, aggiorna periodicamente il 'Documento Strategico per le Politiche Industriali' anche con l'obiettivo di:
a) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca e lavoro artigiano;
b) favorire la nascita di imprese del lavoro artigiano innovative promuovendo la cultura imprenditoriale in particolare nei giovani;
c) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del personale all'interno delle imprese;
d) sviluppare competenze integrate in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca e le imprese;
e) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze favorendo sinergie all'interno dell'impresa;
f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione delle imprese;
g) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema.
3. La Giunta regionale sostiene l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione sulla base di obiettivi comuni e condivisi e attraverso strumenti esistenti aperti anche alle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.
4. La Giunta regionale, attraverso specifiche misure, sostiene la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e ne favorisce l'applicazione, la contaminazione e la diffusione, anche attraverso gli enti del sistema regionale.
Art. 7
(Percorsi formativi per l'artigianato)
1. La Regione promuove e favorisce il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema.
2. La Regione, per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro artigiano, promuove l'aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali affinché la cultura del lavoro artigiano rientri nell'offerta formativa proposta dagli enti di formazione accreditati nell'ambito della formazione continua permanente e di specializzazione ai sensi della l.r. 19/2007.
3. La Regione favorisce, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, la cultura del lavoro artigiano al fine di assicurare un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro anche attraverso esperienze in assetto lavorativo, tirocinio e apprendistato.
4. La Regione incoraggia la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, del sistema economico e della ricerca che intendono promuovere la contaminazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano.
Art. 8
(Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)
1. La Giunta regionale, attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasformazione urbana.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gli immobili disponibili alle imprese, singole o aggregate, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale d'intesa con gli enti interessati.
3. La Giunta regionale aggiorna l'elenco delle aree e degli spazi disponibili per la localizzazione delle imprese del lavoro artigiano anche implementando il Sistema Informativo Territoriale come previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014.
4. La Regione attraverso la stipula di convenzioni con i comuni favorisce:
a) l'aggregazione tra imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, indipendentemente dalla loro forma e soggettività giuridica;
b) la concessione di aree e laboratori ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;
c) investimenti in conto capitale per la riqualificazione dei laboratori esistenti.
Art. 9
(Semplificazione amministrativa e fiscale)
1. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 e nell'ambito del piano dei controlli di cui all'articolo 9 della l.r. 11/2014, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.
2. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, sviluppa un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e, con il coinvolgimento delle agenzie delle imprese, assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni.
3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali per sostenere la crescita delle nuove imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa per i primi cinque anni di attività. Le agevolazioni previste operano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuti prescelto.
Art. 10
(Programmi straordinari)
1. La Giunta regionale promuove programmi straordinari per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, anche attraverso il coinvolgimento della rete museale regionale e nazionale, degli enti di promozione del territorio e delle istituzioni di alta cultura e formazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi straordinari di cui al comma 1, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, riconosce alle imprese che prendono parte ai predetti programmi particolari forme e condizioni di garanzia ivi compreso il supporto allo sviluppo economico e alla crescita aziendale.
Art. 11(1)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta gli interventi progressivamente attivati, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità riscontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. A partire dal secondo rapporto, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:
a) creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
b) diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura digitale e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
c) disponibilità di competenze professionali adeguate;
d) crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 8 si provvede con:
a) le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse 3 'Promuovere la competitività delle PMI' (OT 3), quantificate in euro 206.497.000,00 nel settennio;
b) le risorse disponibili presso il Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane), il Fondo di rotazione imprenditorialità - FRIM e il Fondo attrattività degli investimenti di cui alla l.r. 11/2014;
c) le risorse regionali quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2015, euro 100.000,00 per l'anno 2016 e in euro 100.000,00 per l'anno 2017 stanziate alla missione 14, programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' del Bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si fa fronte con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse 1 'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione' (OT 1), quantificate in euro 349.355.000,00 nel settennio.
3. Alle spese per la realizzazione dei percorsi formativi di cui articolo 7 si fa fronte per il triennio 2015-2017 nei limiti delle risorse disponibili dell'Asse 3 del POR - FSE 2014/2020 allocate alla missione 4 "Istruzione e Diritto allo studio", programma 2 "Altri ordini di istruzione universitaria" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.
4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse 3 'Promuovere la competitività delle PMI' (OT 3), quantificate in euro 31.800.000,00 nel settennio.
5. Ulteriori risorse per le spese di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10 possono essere annualmente stanziate con legge di Bilancio a valere sulla missione 14, programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' e sulla missione 14, programma 3 'Ricerca e innovazione'.
Art. 13
(Norme che restano in vigore)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alla l.r. 11/2014, quelle di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) e quelle di cui alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia).
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. y) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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