Legge Regionale 30 dicembre 2015 , n. 43

Legge di stabilità 2016 - 2018

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-30;43

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2016/2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. A/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42').
2. Sono autorizzate per il triennio 2016/2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978 e della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. A/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978 e della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. A/1 del d.lgs. 126/2014).
4. In applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) la Regione, in qualità di Autorità Competente a effettuare ispezioni ordinarie e straordinarie con oneri a carico dei gestori relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 7, applica per le attività di propria competenza, sino alla loro ridefinizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, le tariffe di cui all'articolo 30 e all'Allegato I del d.lgs. 105/2015, stimando introiti per 100.000,00 euro nel 2016 e per 160.000,00 euro rispettivamente nel 2017 e nel 2018, che confluiscono al Titolo 3 'Entrate extratributarie' Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2016-2018.
5. Gli introiti di cui al comma 4 sono destinati rispettivamente al finanziamento:
a) delle spese destinate alle amministrazioni locali e centrali che compongono le commissioni ispettive per il rischio industriale quantificate rispettivamente in 80.000,00 euro per il 2016 e in 130.000,00 euro nel 2017 e nel 2018, allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 8 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;
b) delle spese necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie svolte da Regione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 105/2015, quantificate in 20.000,00 euro per il 2016 e in 30.000,00 euro nel 2017 e nel 2018, allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 8 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
6. Per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) restituisce a Regione quota parte dell'avanzo libero, certificato in 4.751.108,10 euro sulla base delle risultanze del rendiconto 2014. Tale quota vincolata fissata in 531.220,00 euro annuali è destinata, in spesa, al contributo di funzionamento erogato annualmente da Regione all'Agenzia.
7. In attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), Regione intende stipulare apposite convenzioni con i soggetti proponenti di nuove infrastrutture energetiche ovvero del potenziamento o trasformazioni di impianti esistenti, tra cui gli impianti di stoccaggio del gas in sottosuolo, finalizzate a individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale e regionale.
8. Gli introiti derivanti dalle misure di compensazione stabilite con le convenzioni saranno destinati a interventi di natura ambientale e di tutela delle risorse, definiti all'interno degli atti convenzionali.
9. Con successivo provvedimento la Giunta Regionale attua le variazioni di bilancio necessarie all'iscrizione delle risorse derivanti dalle misure di compensazione di cui al comma 8 agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale.
10. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifica di leggi regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola 'campionati' è aggiunta la seguente: 'nazionali';
b) dopo le parole 'ed eventi' sono aggiunte le seguenti: 'nazionali e';
c) dopo le parole 'internazionali che' le parole: ', in base ad assegnazioni ufficiali delle federazioni internazionali o europee o nazionali di riferimento,' sono soppresse.
11. Per l'anno 2016 alla missione 'Politiche giovanili, sport e tempo libero' programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata l'ulteriore spesa di 520.000,00 euro per i finanziamenti erogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della l.r. 24/2014, come modificato dal comma 10, per il finanziamento delle iniziative e per gli importi di seguito riportati:

DISCIPLINA
EVENTO
DATA
LUOGO
CONTRIBUTO RL
Pallavolo
Volley Land (Final Four Coppia Italia SuperLega Serie A1 e Finale Coppa Italia Serie A2)
6 e 7 febbraio
Milano (Forum di Assago)
40.000
Ciclismo
18° Trofeo Alfredo Binda UCI WOMEN'S WORLDTOUR
20 marzo
Cittiglio (VA)
20.000
Canottaggio
Coppa del Mondo
dal 15 al 17 aprile
Lago di Varese Schiranna (VA)
550.000
Canottaggio
Regata Internazionale Para Rowing /qualificazioni Paraolimpiche/Regata Internazionale Master
dal 21 al 24 aprile
Lago di Varese Gavirate (VA)
15.000
Ginnastica
Coppa del Mondo Trampolino elastico
dal 17 al 19 giugno
Brescia
20.000
Motociclismo
World Championship Motocross MXGP di Lombardia
25 e 26 giugno
Mantova
60.000
Vela
Campionato Mondiale 420 Team Race
dal 8 al 11 settembre
Campione del Garda (BS)
25.000
Golf
73° Open d'Italia
dal 15 al 18 settembre
Golf Club Milano (MB)
300.000

12. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 11 sono individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale; unicamente per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, la domanda di contributo può essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui al punto 4 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 2266 (Criteri per l'assegnazione di contributi ai grandi eventi sportivi: campionati mondiali, europei e coppe del mondo, ai sensi dell'art. 6, commi 11-13, l.c.r. n. 47 del 29/07/2014), dopo l'approvazione del suddetto provvedimento e comunque entro e non oltre la data di inizio dell'evento.
13. Regione Lombardia corrisponde a Finlombarda spa un contributo di gestione a decorrere dall'esercizio 2016. Il contributo è determinato per il 2016 in 19.835.227,00 euro a copertura dei costi di funzionamento della società, cui si fa fronte per 17.277.238,00 euro con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti'; per 742.000,00 euro con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti'; per 1.815.899,00 euro con le risorse allocate alle missioni/programmi inerenti il POR FESR 2014-2020, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
14. Regione Lombardia corrisponde a Lombardia Informatica spa un contributo di gestione a decorrere dall'esercizio 2016. Il contributo è determinato per l'anno 2016 in 25.397.101,00 euro a copertura delle spese generali di funzionamento, cui si fa fronte per 6.442.364,00 euro con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti'; per 18.439.636,00 euro con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti'; per 515.101,00 euro con le risorse allocate su capitoli con vincolo di destinazione dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
15. Al fine di garantire la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del territorio montano per l'anno 2016, è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'Università della Montagna di Edolo, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 04 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.
16. In attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è autorizzata la spesa di 1.800.000,00 euro per ciascun anno del triennio per il finanziamento del contributo di funzionamento di Explora spa cui si provvede con le risorse allocate alla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 2
(Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa nazionale, a partire dal 1° gennaio 2016 è istituito l''Organismo strumentale per gli interventi europei', di seguito denominato Organismo. Tale organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, è dotato di autonomia gestionale e contabile e ha per oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.
4. Il bilancio di previsione e l'eventuale assestamento di bilancio dell'Organismo sono approvati con provvedimento di Giunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011; nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni, da autorizzarsi con provvedimento di Giunta, comprese quelle conseguenti a una Decisione della Commissione europea riguardante variazioni finanziarie al programma comunitario, e quelle conseguenti a leggi regionali di variazioni e di assestamento del bilancio di previsione.
6. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, approvato con provvedimento di Giunta, e trasmesso al Consiglio. Entro la fine di luglio la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale apposita relazione semestrale.
7. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione di cassa, su richiesta dell'Organismo, la Regione può autorizzare la messa a disposizione delle giacenze depositate presso il conto di tesoreria della propria gestione ordinaria per fronteggiare i pagamenti dell'Organismo, trasferendo temporaneamente le risorse al conto di tesoreria dell'Organismo medesimo. La Regione dispone altresì, previa verifica con l'Organismo sulla consistenza delle giacenze di cassa, il recupero al conto di tesoreria della gestione ordinaria delle risorse temporaneamente trasferite. Le relative movimentazioni sono rilevate e monitorate nelle partite di giro dei rispettivi sistemi contabili.
8. Per quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.
9. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura, per conto del medesimo Organismo, gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è a tutti gli effetti imputata all'Organismo a far data dalla sua istituzione.
Art. 3
(Abrogazioni di disposizioni legislative regionali)
1. Alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013)(3)è apportata la seguente modifica:
a) i commi 9 e 10 dell'articolo 1 sono abrogati.
2. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014)(4)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 3è abrogato.
Art. 4
(Modifica alla l.r. 36/2014)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Legge di stabilità 2015)(5)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 6 dell'articolo 1è sostituito dal seguente:
'6. ARPA concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, anche mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, con un contributo annuo di 1 milione di euro, con risorse proprie e per il triennio 2016/2018.'.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 agosto 2014, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 agosto 2016, n. 19. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2012, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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