Legge Regionale 6 luglio 2017 , n. 18

Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-06;18

Art. 1
(Finalità)
1. E' istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.
2. La Regione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 favorisce, in particolare:
a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.
Art. 2
(Iniziative di sensibilizzazione)
1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione:
a) si avvale degli enti del servizio sociosanitario;
b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;
c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in coerenza con i Protocolli d'Intesa in essere, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
d) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;
e) coinvolge i Servizi per le dipendenze e Servizi multidisciplinari integrati e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità terapeutico-riabilitative offerte dai servizi per le dipendenze presenti sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale con deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per le finalità previste dalla presente legge, quantificata in € 20.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela e Salute' - programma 01 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia LEA' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019; per gli esercizi successivi al 2017 la spesa è determinata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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