Legge Regionale 28 aprile 2020 , n. 7

Istituzione dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' del Consiglio regionale della Lombardia

(BURL n. 18 suppl del 30 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-28;7

Art. 1
(Istituzione dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo')
1. È istituita l'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo', massimo riconoscimento conferito dal Consiglio regionale della Lombardia a persone fisiche o giuridiche, nonché ad associazioni, residenti o aventi sede in Lombardia, che si sono particolarmente distinte portando in alto il nome della Lombardia nel mondo.
Art. 2
(L'onorificenza)
1. L''Anello Sigillo Longobardo' consiste in un castone monetiforme raffigurante un busto maschile frontale con la mano in posizione benedicente; a completamento dell'effigie le scritte 'Rodchis' e 'VIL', come raffigurato nell'allegato A.
Art. 3
(Candidature e assegnazione)
1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, corredate dalla sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali della Lombardia, sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni consigliere regionale può sottoscrivere una sola candidatura.
2. Le proposte di candidatura sono valutate e selezionate, in base ai criteri indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 5, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 22 del Regolamento generale del Consiglio regionale.
Art. 4
(Conferimento e revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia delibera l'assegnazione di massimo tre onorificenze entro il 31 maggio di ogni anno.
2. L'onorificenza è conferita con cadenza annuale dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia durante la seduta del Consiglio regionale più vicina alla data del 6 luglio, anniversario del primo insediamento del Consiglio regionale della Lombardia.
3. L'Ufficio di Presidenza può revocare l'onorificenza conferita qualora il soggetto insignito si renda indegno della stessa.
Art. 5
(Criteri e modalità per il conferimento e la revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, con apposita deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per il conferimento e per la revoca dell'onorificenza, nonché la procedura per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dell'onorificenza stessa.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione della presente legge quantificate in euro 2.100,00 nel 2020 si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2020 le spese di cui a comma 1 sono determinate con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. L a presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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