Legge Regionale 23 febbraio 2021 , n. 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

(BURL n. 8 suppl del 25 Febbraio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-02-23;2

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione previene e fa fronte ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con interventi mirati alla sensibilizzazione, all'informazione, alla formazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni con particolare attenzione all'età evolutiva e con approcci che considerano la progressione nel tempo che caratterizza tali disturbi con l'obiettivo di intervenire anche per periodi prolungati.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nell'ambito del servizio sociosanitario lombardo.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: le sindromi psichiatriche caratterizzate da un persistente disturbo dell'alimentazione o da comportamenti connessi all'alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale con particolare riferimento ad anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione e senza specificazione, disturbo evitante o restrittivo dell'assunzione di cibo;
b) contesti di cura: i luoghi, le strutture e i percorsi clinico terapeutici nei quali vengono offerte le prestazioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
c) strutture:
1) gli ambulatori;
2) i reparti ospedalieri;
3) i reparti di strutture accreditate a contratto;
4) i centri diurni;
5) le strutture residenziali;
d) percorsi:
1) gli interventi ambulatoriali;
2) i percorsi semiresidenziali;
3) i percorsi residenziali;
4) i ricoveri ordinari e Day Hospital;
5) le macroattività ambulatoriali complesse (MAC).
Art. 3
(Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, costituisce la Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito Cabina di regia, stabilendo le relative modalità di funzionamento, previo parere della commissione consiliare competente.
2. La Cabina di regia è composta da:
a) un componente designato dalla Direzione regionale competente in materia di welfare con funzioni di coordinatore;
b) un componente per ogni Agenzia di tutela della salute (ATS);
c) quattro esperti nella prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con comprovata esperienza maturata nelle strutture pubbliche e private accreditate operanti nel servizio sociosanitario lombardo;
d) un rappresentante delle associazioni dedicate alla prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione operanti nell'ambito del servizio sociosanitario lombardo;
e) un rappresentante delle società scientifiche di settore operanti a livello regionale;
f) due rappresentanti a livello regionale appartenenti rispettivamente alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
3. La Giunta regionale invita l'Ufficio scolastico regionale a designare un proprio rappresentante quale componente della Cabina di regia.
4. Ai lavori della Cabina di regia possono partecipare, su invito della Direzione generale competente in materia di welfare e in relazione agli argomenti in discussione, altri soggetti in qualità di consulenti o uditori.
5. La Cabina di regia formula proposte alla Giunta regionale al fine di promuovere azioni per la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione, la prevenzione, il riconoscimento e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alla previsione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e alla definizione di specifiche unità di offerta e indicatori di degenza media e di accessi medi.
6. La Cabina di regia coordina i componenti della Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 4.
7. La Cabina di regia elabora linee guida al fine di offrire in modo omogeneo sul territorio regionale diagnosi precoci, gestione efficace delle liste d'attesa, continuità assistenziale e appropriatezza delle cure. Per l'elaborazione delle linee guida, nonché per l'analisi dell'efficacia clinica e dell'economicità del sistema, la Cabina di regia si avvale anche dei dati epidemiologici sulla diffusione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e dei flussi di dati trasmessi dai componenti della Rete regionale di cui all'articolo 4.
8. Le linee guida di cui al comma 7 possono riguardare anche i temi della protezione giuridica e dei trattamenti sanitari obbligatori.
9. Per le finalità di cui al comma 6, la Cabina di regia può avvalersi di un Tavolo tecnico operativo costituito da un numero ridotto di componenti della stessa Cabina di regia, individuati dalla Direzione regionale competente in materia di welfare.
10. Gli incontri della Cabina di regia si svolgono con cadenza almeno trimestrale.
11. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e del Tavolo tecnico operativo è a titolo gratuito.
Art. 4
(Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Cabina di regia, la Giunta regionale, al fine di garantire la piena interazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 1, costituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito Rete regionale.
2. La Rete regionale è composta dalle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e dai soggetti privati accreditati che a livello regionale si occupano di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3. I componenti della Rete regionale organizzano le proprie attività con il coordinamento della Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con l'obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati, nonché per condividere buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, pur mantenendo nei servizi la specificità e la ricchezza dei diversi approcci possibili, quali, a titolo esemplificativo, psicodinamico, sistemico e cognitivo comportamentale.
Art. 5
(Formazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove attività formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari direttamente o potenzialmente coinvolti nella presa in carico dei pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
2. Per l'erogazione delle attività formative di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'articolazione organizzativa di Polis-Lombardia denominata Accademia di formazione per il sistema sociosanitario lombardo (AFSSL).
3. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale finalizzate all'attivazione di iniziative di formazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rivolte al personale docente.
Art. 6
(Azioni per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Anche attraverso iniziative formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari e il coinvolgimento dei familiari, la Regione promuove, in conformità con quanto previsto dai più autorevoli e aggiornati riferimenti in materia definiti a livello internazionale e nazionale, compreso il documento 'Percorso Lilla in Pronto soccorso' elaborato dal Ministero della Salute, l'attivazione delle iniziative funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere anche l'attivazione di attività di screening utili ai fini del riconoscimento e della presa in carico precoci dei soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile.
Art. 7
(Interventi in ambito sanitario e sociosanitario)
1. La Regione valorizza e rafforza le strutture esistenti, anche sperimentali, operanti nell'ambito del trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione afferenti alla Rete regionale e promuove l'attivazione di nuove strutture. Le azioni di cui al presente comma hanno tra i propri fini quello di predisporre e implementare specifici strumenti di razionalizzazione delle liste d'attesa.
2. Le ASST organizzano contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione prevedendo almeno l'implementazione di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti ai contesti di cura e alle strutture più appropriati della Rete regionale, nonché per la presa in carico delle situazioni gestibili a un primo livello.
3. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia, individua le ASST nelle quali sono costituite unità funzionali specialistiche afferenti all'area della salute mentale adibite al trattamento anche ospedaliero di pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e, ferma restando l'erogazione dei servizi e delle prestazioni assicurate dalle stesse unità, individua una specifica struttura regionale adibita al trattamento in emergenza dei medesimi disturbi.
Art. 8
(Contesti di cura ed équipe funzionale multidisciplinare multidimensionale)
1. I contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione assicurano l'erogazione di prestazioni e di servizi idonei a garantire la complessiva presa in carico dei pazienti e della famiglia di appartenenza.
2. Nei contesti di cura di cui al comma 1 opera un'équipe funzionale multidisciplinare multidimensionale composta, in ragione delle necessità di cura, almeno da uno psichiatra o un neuro-psichiatra infantile, un medico internista, un dietologo, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
3. Le ASST e i soggetti privati accreditati che compongono la Rete regionale definiscono le modalità organizzative utili alla costituzione dell'équipe funzionale multidisciplinare multidimensionale di cui al comma 2, prevedendo la figura del case manager quale responsabile del percorso di cura, al fine di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in carico della persona con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
4. La Regione sostiene la creazione di équipe integrate per la fascia d'età compresa tra i quattordici e i venticinque anni in cui siano compresenti psichiatra e neuropsichiatra infantile, oltre alle altre figure elencate al comma 2, che affiancano le équipe già esistenti e definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative équipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.
5. Nell'ambito dei contesti di cura dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, la Regione garantisce l'implementazione dell'attuale dotazione di posti letto in regime residenziale e semiresidenziale.
Art. 9
(Progetto terapeutico-riabilitativo e azioni a sostegno alle famiglie)
1. Al termine della fase diagnostica svolta nell'ambito dei contesti di cura appropriati, le strutture competenti presentano al paziente un progetto terapeutico-riabilitativo. Il progetto terapeutico-riabilitativo è redatto con il coinvolgimento della famiglia del paziente se minore, nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e tutela della riservatezza dei dati personali.
2. La Regione programma e attua azioni di sostegno alle famiglie e ai caregiver dei pazienti, valorizzando anche le iniziative già presenti sul territorio.
Art. 10
(Iniziative di sensibilizzazione e informazione)
1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate, nonché dei consultori, pubblici e privati accreditati, e delle organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero.
2. Le iniziative di sensibilizzazione e informazione previste, anche per la promozione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018, sono rivolte, in particolare, ai soggetti maggiormente a rischio e alle loro famiglie, anche al fine di contrastare azioni idonee a provocare comportamenti anoressici o bulimici e comunque riconducibili a disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
b) lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa;
c) le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
d) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività formative degli operatori sanitari e sociosanitari di cui all’articolo 5, stimate in euro 10.000,00 per l’anno 2021, si provvede nell’ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, con le risorse regionali extra fondo sanitario, derivanti dai contributi versati da soggetti privati per attività di programmazione, verifica e controllo delle attività formative del SSR, allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.(1)
2. Alle spese derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, complessivamente quantificate in euro 1.480.000,00 per l'anno 2021, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
3. Alle spese per le iniziative di sensibilizzazione e informazione di cui all'articolo 10, quantificate in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
4. Per gli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari per un ammontare di risorse non inferiore a quello stanziato per il 2021.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 19 maggio 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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