Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 6

Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)

(BURL n. 20 suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-19;6

Art. 1
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 18/2020)
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ratificata la variazione di bilancio di cui alla Tabella 1, allegata alla presente legge, adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza, opportunamente motivata, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 11, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 2
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:
a) per il valore complessivo di euro 46.490,40 riferito all'acquisizione, senza preventivo impegno di spesa, dei servizi di natura legale elencati nella Tabella 2, allegata alla presente legge;
b) per il valore complessivo di euro 5.202,54 in relazione al servizio di noleggio di autovetture fornito da ARVAL SERVICE LEASE SPA nel periodo dal 09/01/2021 al 28/02/2021 senza preventivo impegno di spesa;
c) per il valore complessivo di euro 14.456,27 in relazione al servizio di noleggio di autovetture fornito da ALD AUTOMOTIVE nel periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 senza preventivo impegno di spesa;
d) per il valore complessivo di euro 7.442,00 in relazione al servizio di riuso del software 'Vicino@te' fornito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento nel periodo dal 02/02/2021 al 25/02/2021 senza preventivo impegno di spesa;
e) per il valore complessivo di euro 524,11 in relazione al servizio di Telefonia mobile fornito da TIM SPA nell'ambito della Convezione CONSIP 'Telefonia Mobile 7' nel periodo dal 01/01/2021 all'11/01/2021 senza preventivo impegno di spesa;
f) per il valore complessivo di euro 2.218,45 in relazione al servizio di presa e consegna documenti fornito da Poste Italiane S.p.A. nel periodo novembre/dicembre 2019.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, quantificati in euro 46.490,40 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b), del presente articolo, quantificati in euro 5.202,54 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), del presente articolo, quantificati in euro 14.456,27 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d), del presente articolo, quantificati in euro 7.442,00 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera e), del presente articolo, quantificati in euro 524,11 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
7. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera f), del presente articolo, quantificati in euro 2.218,45 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 10 e 19 della l.r. 23/2020 e all'articolo 12 della l.r. 2/2021, in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)
1. Alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole 'per il trattamento' sono aggiunte le seguenti: 'delle dipendenze patologiche';
b) al comma 1 dell'articolo 19, le parole 'e 15' sono soppresse, le parole 'in complessivi euro 159.800.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'in complessivi euro 159.700.000,00' e le parole 'euro 151.800.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 151.700.000,00';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'2 bis. Alle spese a sostegno dei progetti di studio e ricerca inerenti al trattamento delle dipendenze patologiche previste all'articolo 15, si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per il 2021 con le risorse extra fondo sanitario, derivanti da risarcimenti e indennizzi per danni causati agli interessi patrimoniali e non, di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023. A partire dal 2022 a dette spese si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) (2)è così sostituito:
'1. Alle spese per le attività formative degli operatori sanitari e sociosanitari di cui all'articolo 5, stimate in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, con le risorse regionali extra fondo sanitario, derivanti dai contributi versati da soggetti privati per attività di programmazione, verifica e controllo delle attività formative del SSR, allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.'.
Art. 4
(Garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità, connesso alla crisi sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa, gestita in qualità di intermediario finanziario da Finlombarda S.p.A., a sostegno del fabbisogno di liquidità, derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale.
2. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2021 è accantonata la somma di euro 3.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2020, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 23 febbraio 2021, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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