Legge Regionale 31 maggio 2021 , n. 9

Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione'

(BURL n. 22, suppl. del 03 Giugno 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-31;9

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 1/1971)
1. Alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: 'INIZIATIVA POPOLARE' ;
b) l'articolo 1è sostituito dal seguente:
'Art. 1
1. La presente legge reca norme sull’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali e dei regolamenti delegati, esercitata, ai sensi degli articoli 34, 41, comma 2, e 50 dello Statuto d’autonomia, da almeno cinquemila elettori ovvero dal Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, da ciascun consiglio provinciale o dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.”;
c) dopo l'articolo 1è inserito il seguente titolo: 'TITOLO I BIS - INIZIATIVA DEGLI ELETTORI';
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'Art. 2
1. L’iniziativa da parte degli elettori per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati è esercitata da almeno cinquemila cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia ed elettori della Regione, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
2. L’iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d‘autonomia.' ;
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'Art. 3
1. Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione tecnica del progetto dagli uffici del Consiglio regionale. La richiesta deve essere formulata per iscritto e sottoscritta da trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
2. L'Ufficio di presidenza delibera in ordine alle richieste di cui al comma 1 con provvedimento motivato. In caso di autorizzazione all'assistenza tecnica, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici.
3. L'assistenza non è ammessa qualora l'oggetto della proposta esuli dai limiti della competenza legislativa regionale, ovvero non sia conforme allo Statuto d'autonomia o alla presente legge.';
f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Art. 6
1. La proposta e la relazione di cui all’articolo 1 sono presentate, corredate dalla prescritta documentazione, al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno tre presentatori, designati ai sensi dell’articolo 4.
2. Un funzionario della struttura di supporto all'Ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Al verbale sono allegate le dichiarazioni dei presentatori attestanti il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla audizione di cui all'articolo 8.';
g) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Può essere svolta un'audizione dei delegati di cui all'articolo 6, comma 2, anche su richiesta dei delegati stessi. A tal fine il termine di cui al primo periodo può essere prorogato di ulteriori dieci giorni.';
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. La dichiarazione di inammissibilità della proposta di iniziativa popolare dei cittadini comporta la sua decadenza.';
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'Art. 9
1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei delegati di cui all’articolo 6, comma 2, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.
2. L'esame da parte della commissione competente avviene nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari. A tal fine, nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, garantendo l'inserimento nel calendario dei lavori del Consiglio delle proposte di iniziativa popolare dei cittadini per essere sottoposte al voto del Consiglio regionale entro nove mesi dall'assegnazione delle stesse alla commissione referente. Qualora il progetto non venga inserito nel calendario dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio regionale provvede su richiesta dei delegati di cui all'articolo 6, comma 2, fissandone la data di trattazione in aula.
3. Al termine dei lavori della commissione consiliare referente, i delegati di cui all'articolo 6, comma 2, sono informati del testo licenziato dalla commissione. Entro quindici giorni dal ricevimento del testo, i delegati possono ritirare la proposta, presentando al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della commissione referente apposita comunicazione. Il ritiro comporta la decadenza della proposta. Qualora i delegati non ritirino la proposta entro tale termine, il testo licenziato dalla commissione è trasmesso all'assemblea per l'esame. In ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute al riguardo nel Regolamento generale del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale ammette unicamente emendamenti volti ad assicurare:
a) la chiarezza e la qualità della normazione, nonché il corretto coordinamento con la legislazione regionale vigente;
b) la copertura finanziaria.

Sono altresì ammessi emendamenti abrogativi, purché gli stessi non alterino le finalità del testo licenziato dalla commissione.
4. Qualora la commissione referente non abbia terminato l'istruttoria nei termini previsti dal comma 2, primo periodo, la proposta, nel testo redatto dai proponenti, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; a tal fine, il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile la proposta per l'espressione del relativo parere; successivamente, la proposta di iniziativa popolare sottoscritta da parte di almeno cinquemila elettori è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale. In tale circostanza, in ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3.';
i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'Art. 10
1. L’iniziativa dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati si esercita mediante la presentazione di una proposta da parte del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di un consiglio provinciale o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. La proposta deve contenere il testo del progetto, redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità, nonché, nel caso di più enti, l'indicazione dell'ente capofila; in mancanza di tale indicazione si intende quale capofila il primo ente proponente.
3. Le richieste disciplinate dall'articolo 3 possono essere presentate anche dal presidente di una provincia lombarda ovvero da una delegazione di consiglieri provinciali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio provinciale di appartenenza, da ciascun sindaco di un comune lombardo ovvero da una delegazione di consiglieri comunali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio comunale di appartenenza, nonché dal sindaco della Città metropolitana di Milano, ovvero da una delegazione di consiglieri metropolitani appositamente incaricati da una deliberazione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano.
4. L'iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall'articolo 50, comma 2, dello Statuto d'autonomia.';
j) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'Art. 11
1. La deliberazione del consiglio dell’ente che approva la proposta è trasmessa dal presidente della provincia o dal sindaco della Città metropolitana di Milano o dai sindaci dei comuni interessati al Presidente del Consiglio regionale. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene al Consiglio regionale.
2. Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui l'ultimo comune, il cui concorso completi il numero dei comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'articolo 34 dello Statuto d'autonomia, abbia fatto pervenire la proposta al Consiglio regionale.';
k) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'Art. 12
1. Alle proposte presentate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dai comuni si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8.”;
l) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'Art. 13
1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede, nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari, all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei rappresentanti degli enti interessati tra cui il capofila, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.
2. In ordine all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame da parte dell'assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.
3. Alle proposte di iniziativa dei consigli comunali, provinciali e della Città metropolitana di Milano che rappresentino la maggioranza degli elettori si applica l'articolo 38 dello Statuto d'autonomia.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 ottobre 1971, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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