Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge incentiva la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e delle comunità montane, in coerenza con gli obiettivi regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.
2. Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalità:
a) promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;
b) realizzare infrastrutture a supporto di comunità energetiche;
c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
d) aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema lombardo ai cambiamenti climatici;
e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
f) promuovere l'autonomia energetica della Lombardia.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che adotti soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;(1)
c) potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
d) sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
e) diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
f) superficie utilizzabile: superficie utilizzabile per l’installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’accesso agli incentivi di cui alla presente legge.(2)
Art. 3
(Individuazione delle superfici utilizzabili)(3)
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge.(4)
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono redigere, altresì, una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietà e delle opportunità di risparmio energetico.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale disciplina:
a) i criteri per l'identificazione delle superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati;
b) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione;
c) le modalità operative di trasmissione della ricognizione;
d) le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.
4. Sono esclusi dalla ricognizione di cui al comma 1 i beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).(5)
5. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche in forma associata le attività di ricognizione e di redazione della diagnosi energetica previste dal presente articolo.
6. Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge possono essere utilizzati nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e della legge regionale23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica).
7. La ricognizione di cui al comma 1è pubblicata sul sito web istituzionale degli enti e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.
Art. 4
(Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.
2. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilità economica per l'amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.
Art. 5
(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-voltaici su aree agricole)(7)
1. Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967). Sono escluse dalla ricognizione di cui all’articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.(8)
2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all’articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.(9)
Art. 6
(Disposizioni per il supporto economico e finanziario)
1. La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, a cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili.
3. Con deliberazione di Giunta sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 1, destinati ad agevolare la predisposizione delle ricognizioni delle superfici degli immobili di proprietà da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, cui si provvede con l'incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse della missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti ' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 2, destinati alla realizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 , degli impianti pubblici fotovoltaici e degli eventuali correlati accumuli di cui alla presente legge, è prevista la spesa di euro 500.000,00 nel 2023 e di euro 1.500.000,00 nel 2024, cui si provvede con le risorse di cui alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. b) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. c) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
7. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. g) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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