Legge Regionale 30 novembre 2022 , n. 24

Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane

(BURL n. 48, suppl. del 02 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-23;24

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, stabilisce condizioni, procedure e modalità per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle attività di riordino fondiario, di superamento della proprietà indivisa e di ricomposizione fondiaria nelle aree montane, al fine di favorire le condizioni per l'uso agricolo del territorio montano, anche attraverso la realizzazione del compendio unico di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di evitarne l'abbandono, di prevenire le azioni naturali di dissesto, di incentivare lo sviluppo economico e di promuovere i prodotti locali.
Art. 2
(Beneficiari dei contributi economici e requisiti)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le persone fisiche o giuridiche che, nelle forme previste dall'ordinamento civile e a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, acquistano la proprietà di terreni o fabbricati rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2, ricevono, previa istanza e secondo le modalità previste dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi, un contributo economico erogato dalla Regione a copertura delle spese sostenute per onorari notarili.
2. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, è necessario che:
a) i terreni o i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano ubicati nel territorio di una comunità montana della regione;
b) i terreni oggetto di acquisto della proprietà abbiano una superficie inferiore o uguale ai 10.000 metri quadrati e siano classificati come destinati ad uso agricolo nei piani di governo del territorio (PGT) o siano assoggettati alla disciplina dei piani di indirizzo forestale;
c) i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano classificati come ad uso agricolo e insistano su fondi rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b);
d) i terreni o i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano confinanti o contigui ad altri terreni o fabbricati già di proprietà dell'acquirente, appartenenti alle medesime categorie di cui alle lettere precedenti.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, ricorrendo le condizioni di cui al medesimo comma e di cui al comma 2, lettere a), b) e c), anche al comproprietario che acquista quote ulteriori di proprietà del medesimo terreno o del fabbricato.
4. Ai fini della sussistenza del requisito della contiguità di cui alla lettera d) del comma 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina in una misura non inferiore a 500 metri la distanza massima intercorrente tra il terreno o il fabbricato già di proprietà dell'acquirente e quello oggetto di acquisto. Nella determinazione della distanza, la Giunta regionale tiene conto della necessità di assicurare, anche in relazione alle diverse conformazioni geologiche del territorio, la funzionalità all'esercizio dell'attività agricola.
5. In caso di permuta, il contributo è erogato in favore delle parti del contratto che, per effetto della permuta stessa, acquistano la proprietà di un terreno o di un fabbricato che rispetta i requisiti di cui ai commi 2 e 3 e sostengono le relative spese per onorari notarili.
6. In caso di donazione, il contributo è erogato in favore della parte che sostiene le spese per onorari notarili, a condizione che il donatario acquisti la proprietà di un terreno o di un fabbricato che rispetta i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3
(Procedura di riconoscimento e misura del contributo)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è erogato su istanza del soggetto acquirente in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo a copertura delle spese per onorari dallo stesso sostenute per un singolo atto notarile, indipendentemente dal numero di terreni o fabbricati oggetto del trasferimento della proprietà e dalle clausole contrattuali.
2. Ciascun contributo è erogato in misura pari alla metà delle spese notarili sostenute dal richiedente. In ogni caso, la somma erogata non può essere inferiore ad euro 1.000,00 né superiore ad euro 5.000,00.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, criteri e modalità di attuazione del presente articolo, assicurando che:
a) i contributi economici siano erogati al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo;
b) il termine di valutazione dell'istanza non ecceda i trenta giorni decorrenti dal deposito della stessa;
c) il termine per l'erogazione dei contributi economici non ecceda i trenta giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento di assegnazione;
d) l'erogazione dei contributi avvenga rispettando l'ordine di deposito delle istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili, così come definiti dall'articolo 4.
4. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 3, individua altresì la documentazione necessaria a corredo dell'istanza, idonea a comprovare:
a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) l'avvenuto trasferimento della proprietà del terreno o del fabbricato e la relativa data;
c) l'ammontare delle spese sostenute per onorari notarili.
5. La Giunta regionale prevede dei criteri premiali nei bandi regionali adottati nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, qualora i soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 2 siano imprese agricole con sede nel territorio di una comunità montana della regione.
6. L'attuazione della presente legge è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale in materia, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese in conto corrente, derivanti dall'applicazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024, si provvede per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con l'incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse allocate alla missione 16 'Agricoltura, politica agroalimentare e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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