Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

(BURL n. 49 suppl. del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;25

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nel rispetto dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e coerentemente con l'Allegato F, recante 'Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente', del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficiente del triennio 2019-2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 4 febbraio 2020, riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, la Regione promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:
a) possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
b) accesso ai servizi e agli interventi domiciliari, diurni e residenziali della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, finalizzato al sostegno alla vita indipendente, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione;
c) modalità di fruizione dei servizi e delle strutture sociali destinate alla generalità dei cittadini, adattandoli ai loro bisogni;
d) dimensione lavorativa, garantendo e favorendo l'esercizio del diritto al lavoro.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) persone con disabilità: soggetti che presentano durature menomazioni o compromissioni funzionali fisiche, mentali, intellettive o sensoriali non determinate dall'invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno e supporto nell'espressione dei propri bisogni, interessi e richieste, e che sono ostacolati da barriere di diversa natura nella piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza con gli altri;
b) vita indipendente: diritto di ogni persona con disabilità di compiere liberamente le scelte relative alla propria vita;
c) progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento finalizzato a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità all'interno della società e a favorire la formazione di legami affettivi, anche mediante sostegno alla famiglia;
d) budget di progetto: documento in cui sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui è parte integrante;
e) assistente personale: soggetto che svolge attività di assistenza personalizzata alla persona con disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
f) centro per la vita indipendente: servizio finalizzato al sostegno alle persone con disabilità nella definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Art. 3
(Destinatari)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduti, alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale che sono in possesso di una certificazione di invalidità civile non inferiore al quarantasei per cento, rilasciata ai sensi della normativa vigente, o di una certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che hanno compiuto quattordici anni d'età o che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Art. 4
(Politiche regionali)
1. La Regione orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario, di inclusione scolastica e lavorativa, in favore delle persone con disabilità, a prescindere dalla tipologia di limitazione funzionale o di compromissione e dall'intensità del bisogno di sostegno, al fine di garantire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza compreso il diritto a vivere nella società in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione.
Art. 5
(Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)
1. La persona con disabilitàè titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, a tal fine, partecipa attivamente alla definizione dello stesso, determinandone i contenuti sulla base dei propri bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.
2. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato riguarda l'intero arco della vita della persona con disabilità, è sottoposto a periodico aggiornamento e può essere modificato in qualunque momento su richiesta della persona interessata, del suo rappresentante legale o di altro soggetto che ne abbia titolo.
3. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato tiene conto delle specifiche esigenze della persona con disabilità, anche prevedendo interventi modificativi del contesto, nei seguenti ambiti:
a) istruzione, lavoro, occupazione;
b) casa, abitazione;
c) vita sociale, culturale e affettiva;
d) mobilità e trasporti.
4. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è predisposto, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, dal comune di residenza della persona con disabilità, d'intesa con l'Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) competente, con l'intervento del Centro per la vita indipendente di cui all'articolo 9 e il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario regionale, dei soggetti pubblici o privati interessati, delle istituzioni scolastiche e degli enti preposti a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, al fine di una progettazione integrata degli interventi.
5. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona con disabilità o da chi eventualmente la rappresenta ed è comunicato dal comune agli altri soggetti di cui al comma 4.
6. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato prevede altresì l'individuazione delle risorse necessarie per attuare gli interventi attesi.
Art. 6
(Valutazione multidimensionale — co-progettazione)
1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 5è definito a seguito di valutazione multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) ed è richiesto dalla persona interessata o, qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, dal suo rappresentante legale o tutore in conformità alle disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.
2. La valutazione multidimensionale, derivante dalla richiesta di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, promossa dalla persona con disabilità, dà avvio al percorso di co-progettazione, evidenziando le condizioni e il contesto di vita, gli interessi, i bisogni, le richieste, i desideri e le preferenze della persona stessa.
3. La valutazione multidimensionale è attivata dall'équipe multidisciplinare con il coinvolgimento dell'ASST, degli operatori di area sociale ed educativa afferenti al comune di residenza, del Centro per la vita indipendente, della scuola, degli enti gestori dei servizi, della persona, nonché dei familiari.
4. Al fine della redazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, le unità di valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), già attive nelle ASST, si dotano degli strumenti necessari per far emergere le esigenze della persona con disabilità, avvalendosi della collaborazione della rete territoriale dei servizi.
5. Al fine di una visione unitaria del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la valutazione multidimensionale di cui al presente articolo, fatti salvi eventuali aggiornamenti se necessari, può essere utilizzata anche per l'accesso ad altre specifiche misure di competenza regionale.
Art. 7
(Budget di progetto)
1. Il budget di progetto è parte integrante del progetto di cui all'articolo 5 e viene elaborato coinvolgendo e supportando la persona con disabilità, anche con il sostegno del Centro per la vita indipendente. Nel budget di progetto sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto individuale, tenuto conto delle concrete necessità dell'interessato.
2. Alla formazione del budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:
a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
b) le risorse della rete delle unità di offerta sociosanitarie, socio-assistenziali e socio educative e degli interventi residenziali e semiresidenziali sperimentali degli enti locali;
c) i contributi e gli altri sostegni comunali destinati ai progetti individuali;
d) le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), dal fondo di cui alla legge 22 giugno 2022, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e quelle dedicate all'interno del Fondo sociale europeo (FSE) e di altri fondi pubblici che dovessero rendersi disponibili;
e) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica di carattere regionale, ivi compresi quelli attivati a favore della disabilità sensoriale, avviati presso le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale;
f) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
g) ogni altro intervento di welfare sociale promosso dalla Regione e dagli enti locali;
h) i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle liberamente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza;
i) le risorse impegnate dalla Regione e dai comuni per le tariffe delle unità di offerta residenziale sociosanitarie o socio-assistenziali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali e tenuto conto della valutazione multidimensionale, nonché del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Art. 8
(Assistente personale)
1. Nel progetto di cui all'articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.
2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi dell'assistente personale e regola i propri rapporti contrattuali con quest'ultimo secondo le disposizioni previste dall'ordinamento civile.
3. La Regione prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Con lo stesso provvedimento sono definiti i requisiti e le competenze dell'assistente personale necessari per l'erogazione dei rimborsi.
Art. 9
(Centri per la vita indipendente)
1. I Centri per la vita indipendente, in raccordo con il distretto e la rete distrettale, sono servizi dei comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. Il territorio di riferimento per ogni centro coincide, di norma, con il territorio dell'ambito sociale responsabile della programmazione locale dei piani di zona anche in considerazione delle specifiche esigenze territoriali.
2. Le modalità di funzionamento e gestione dei centri, che si avvalgono degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione previsti all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
3. I Centri per la vita indipendente svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Art. 10
(Unità di offerta sociosanitarie e socio - assistenziali)
1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:
a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l'isolamento o la segregazione;
b) introdurre nell'ambito della regolamentazione delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali elementi di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
c) prevedere regole e interventi che garantiscono la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e con gli enti gestori, avvia il processo di revisione del funzionamento e finanziamento a partire dalle unità d'offerta sociosanitarie e socio-assistenziali.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalla presente legge, quantificate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si provvede con incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per gli stessi importi e medesimi esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2024 alle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale con la medesima finalità.
Art. 12
(Misure attuative)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le rappresentanze del Terzo settore e gli enti locali, adotta tutti i provvedimenti necessari, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla presente legge, per l'attuazione.
Art. 13
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per l'inclusione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche regionali all'inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
b) quale è la diffusione sul territorio regionale dei Centri per la vita indipendente e quali le loro principali caratteristiche organizzative;
c) in che misura sono stati sottoscritti e attuati i progetti individuali di vita indipendente, così come disciplinati dalla presente legge, e con quali esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;
d) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere a i quesiti del comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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