Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 32

Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;32

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, al fine di valorizzare la produzione sul territorio regionale della birra artigianale e delle relative tradizionali metodologie di lavorazione:
a) istituisce il registro dei microbirrifici e dei microbirrifici agricoli aventi stabilimento di produzione nel territorio regionale;
b) favorisce la formazione degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di produzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche dei prodotti realizzati;
c) favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale e imprenditori agricoli, anche favorendo la costituzione e lo sviluppo di filiere brassicole regionali;
d) favorisce la corretta e completa informazione al consumatore;
e) favorisce lo sviluppo del turismo legato all'attività brassicola;
f) favorisce lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente di cui al comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione del commercio della birra), avente sede di produzione nel territorio della regione, che produce meno di 10.000 ettolitri per anno di birra;
c) microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera b) che costituisce attività connessa a quella dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Art. 3
(Modalità per la cessione di propri prodotti da parte dei microbirrifici)
1. Ai microbirrifici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) in quanto compatibili.
Art. 4
(Interventi regionali)
1. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale sono disciplinati gli interventi finalizzati a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1. In particolare, la Giunta regionale, al fine di valorizzare la birra artigianale prodotta nelle filiere agroalimentari lombarde e di promuoverne il consumo responsabile e informato:
a) definisce i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento;
b) promuove la valorizzazione territoriale e gastronomica della birra artigianale, in particolare delle lavorazioni di filiera;
c) prevede, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentare e della birra artigianale, modalità e criteri formativi per gli operatori del settore, formazione in ogni caso non abilitante;
d) promuove percorsi per la creazione di marchi collettivi regionali di qualità.
2. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e ai fini di cui al medesimo comma, individua le modalità di erogazione di contributi in favore dei microbirrifici di cui all'articolo 2, nonché il relativo procedimento, comprese le modalità dell'istruttoria, della rendicontazione e le tipologie di controlli.
Art. 5
(Marchi collettivi di filiere brassicole lombarde)
1. La Regione incentiva la costituzione di marchi collettivi destinati ai microbirrifici, iscritti al registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativi alle birre artigianali realizzate attraverso filiere brassicole lombarde sulla base di relativo progetto di filiera brassicola.
2. Ai fini della presente disposizione si intende per:
a) filiera brassicola: l'insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto 'birra artigianale', come definita dall'articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962, che si svolgono nell'ambito geografico della regione, all'interno della quale debbono avvenire tutte le attività della filiera;
b) progetto di filiera brassicola: strumento attraverso il quale attuare con accordo l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l'aumento della distintività delle produzioni e la coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali. Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali concorrono un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2023 e 2024, si provvede per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con l'incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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