Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
2. Sono autorizzate per il triennio 2023-2025 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, è confermato anche per il triennio 2023-2025.
2. Al fine di semplificare e garantire omogeneità alle scadenze dei fondi istituiti presso Finlombarda S.p.A. è stabilito nel 31 dicembre 2027 il termine per il rientro di tutte le risorse trasferite in gestione a Finlombarda S.p.A., destinate all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali. Le risorse confluiscono al Titolo 4 'Entrata in conto capitale' - tipologia 500 'Altre entrate in conto capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
3. All'articolo 2, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole 'dei mezzi' sono aggiunte le seguenti: 'e delle infrastrutture' e le parole dopo 'la spesa di euro' sono sostituite dalle seguenti: '24.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029, per il rinnovo dei mezzi da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture.';
b) al secondo periodo le parole 'alle Agenzie di Bacino del TPL' sono sostituite dalle seguenti: 'ai soggetti competenti.'.
4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 3 prevista dal 2025 al 2029 si provvede, rispettivamente, negli anni 2025-2027 con le risorse già autorizzate dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 26/2020, stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2023-2025, e per le annualità 2028 e 2029 con le risorse autorizzate e stanziate, ai sensi del comma 3 della presente legge, alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2028 e 2029.
5. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione ciclica del materiale rotabile ferroviario destinato al servizio ferroviario regionale, nell'ambito del contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovienord S.p.A., è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 47.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e di euro 20.000.000,00 per l'anno 2033, cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2033.
6. Per assicurare l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera 2014-2020, consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 2.000.000,00 sull'esercizio 2023, alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 2 'Cooperazione territoriale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
7. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 a valere sulle risorse stanziate alla missione 03 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese in parte corrente', da destinarsi, in via sperimentale, al riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, che, vittime di un reato nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta. Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore. Con provvedimento di Giunta regionale sono individuati criteri e modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni e sono altresì definite le modalità di trattamento dei dati personali, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi di chi presenta l'istanza nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
8. È autorizzata in favore della provincia di Lodi, nell'ambito del programma per la ripresa economica, la spesa complessiva di euro 7.950.000,00, di cui rispettivamente euro 4.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 3.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, quale contributo per i lavori di realizzazione di collegamenti ciclopedonali sulle strade provinciali a valere sulle risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
9. Per la misura di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, di cui al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 8 luglio 2016, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 è autorizzata la spesa complessiva rispettivamente pari ad euro 12.300.000,00 nel 2023 e ad euro 9.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025.
10. Al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia dei collegi universitari lombardi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), quale sistema peculiare per garantire il diritto allo studio universitario secondo i principi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario), è riconosciuto per l'anno 2023 alle università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, da ripartire tra gli atenei sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti.
11. Al fine di incentivare i percorsi formativi nel contesto penitenziario è disposta per l'anno accademico 2023/2024 l'esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Alla conseguente minore entrata per l'esercizio finanzio 2023 di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimata in euro 35.000,00, si provvede tramite corrispondente diminuzione della spesa della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 04 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
12. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2023-2025 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'. Alle spese autorizzate dai commi 3 e 5 per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale.
Art. 3
(Misure per la sanità lombarda)
1. Per la copertura di LEA aggiuntivi regionali destinati all'esonero della compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per minori inviati con ordinanza dai tribunali per minori e accolti nelle comunità o in affido, a integrazione delle esenzioni per prestazioni di neuropsichiatria ai minori di quattordici anni già attivate per dar seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2020, n. XI/1443 (Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2023-2025 la spesa di euro 100.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. Per garantire l'erogazione di prestazioni extra LEA per il controllo in remoto di pazienti con pacemaker, defibrillatori e loop recorder in regione e l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2023-2025 la spesa di euro 500.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Per l'esecuzione del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT) e per l'attuazione del programma sperimentale regionale screening neonatale esteso (SNE) all'atrofia muscolare spinale, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2023-2025 la spesa di euro 2.000.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Per l'esercizio finanziario 2023 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate nell'anno 2020 per la copertura di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune attività ambulatoriali extra LEA; a tal fine alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 è autorizzata la spesa di euro 18.873,00.
5. Al fine di garantire la copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune attività ambulatoriali extra LEA, è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 4.981.127,00 nel 2023 ed euro 5.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025, a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2023-2025 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
Art. 4
(Ulteriori misure per la sanità lombarda)
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale per affrontare la carenza di personale medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza presso i servizi della rete ospedaliera accreditati come Pronto soccorso secondo i requisiti della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133 (Attuazione dell'articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie (A seguito di parere della Commissione Consiliare competente)) e s.m.i., possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL in deroga alla contrattazione è aumentata a 100,00 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi, e comunque non oltre i tre turni aggiuntivi da dodici ore al mese.
2. Fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore del comma 1 la sottoscrizione di nuovi contratti con cooperative o altri soggetti giuridici per far fronte ad eventuali necessità urgenti e inderogabili, deve essere preventivamente autorizzata da Regione Lombardia. A tal fine la richiesta di autorizzazione a Regione Lombardia da parte degli enti sanitari dovrà essere adeguatamente motivata e suffragata dalle azioni messe in atto per garantire l'erogazione delle attività.
3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(2)è aggiunta la seguente:
'h bis) garantisce l'attivazione, nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento dì invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU) identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale.'.
4. Fermi restando l'equilibrio finanziario nell'ambito sanitario e del bilancio regionale, alla spesa derivante dal presente articolo si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
Art. 5
(Proroga delle prestazioni aggiuntive per liste d'attesa)
1. In via eccezionale ed al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alla continuità dell'attività di recupero delle liste d'attesa gli enti del Servizio sanitario regionale possono fino al 31 marzo 2023:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del Contratto collettivo nazionale ai lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60,00 euro a 80,00 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50,00 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Alla spesa derivante dal comma 1, stimata per l'esercizio finanziario 2023 in euro 10.000.000,00 si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute' - programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
Art. 6
(Proroga dei contratti di reclutamento straordinario attivati per vaccinazioni e liste d'attesa)
1. In via eccezionale e al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alla continuità dell'attività di recupero delle liste d'attesa e vaccinale gli enti pubblici del Servizio sanitario regionale possono prorogare fino al 31 marzo 2023 gli incarichi del personale reclutato ai sensi degli articoli 2 bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2 ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Alla spesa derivante dal comma 1, stimata per l'esercizio finanziario 2023 in euro 10.000.000,00 si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
Art. 7
(Introduzione dell’articolo 17 quater nella l.r. 33/2009)
1. Dopo l'articolo 17 ter della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(3)è inserito il seguente:
'Art. 17 quater
(Borse aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria e premialità per tesi di specialità in ambito veterinario)
1. Al fine di favorire l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Servizio sanitario regionale per quanto attiene alla sanità pubblica veterinaria, la Regione finanzia, borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria che consentono l'acquisizione di titoli idonei all'accesso ai concorsi per la dirigenza veterinaria.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale in ambito veterinario, la Regione concede, altresì, un premio pari a 5.000,00 euro per ogni tesi di specialità valutata meritevole secondo criteri afferenti al pregio scientifico dei contenuti e agli aspetti innovativi.
3. Alla valutazione di cui al comma 2 provvede una commissione della quale fanno parte:
a) un componente designato dall'Università degli studi di Milano - Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali (DIVAS);
b) due dirigenti designati della competente direzione della Regione.
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione della commissione sulla base delle designazioni ricevute, senza oneri a carico del bilancio regionale.
5. Alle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, come individuate dai successivi commi 6 e 7, è assicurata la copertura finanziaria con le corrispondenti risorse derivanti dagli introiti annualmente incassati da Regione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117), al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
6. Al finanziamento di un numero massimo di dieci borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria di cui al comma 1, riferite al primo ciclo accademico aa.aa. 2023/2025, previsto in euro 113.570,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, nonché al finanziamento di dieci premi di cui al comma 2, previsto in euro 50.000,00 in ciascun anno del triennio 2023-2025, si provvede a valere sugli accantonamenti vincolati esistenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e impegnati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
7. A decorrere dal 2024, per i successivi cicli accademici, gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati nei limiti delle somme derivanti dagli introiti annualmente incassati da Regione ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 32/2021, appositamente accantonate per la sanità veterinaria negli esercizi precedenti.'.
Art. 8
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione con riferimento alla l.r. 17/2022)
1. Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 (Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali)(4)è sostituito dal seguente:
'15. Alle spese per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, previste rispettivamente in euro 4.850.000,00 nel 2023 ed euro 2.525.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse regionali autonome allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2022-2024. Per gli anni successivi al 2024 la Giunta regionale determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di programmazione, in relazione agli stanziamenti di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio annuale di previsione dei singoli esercizi finanziari.' .
2. La tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' di cui all'Allegato 3 'Variazioni di spesa' della l.r. 17/2022è sostituita dalla tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie', Allegato D della presente legge, recante rettifiche ai dati riferiti all'articolo 4, commi 5-7 e 10 e all'articolo 11 della l.r. 17/2022.(5)
3. Per l'esercizio 2023 è ripristinato, alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 16.01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, lo stanziamento complessivo di euro 500.000,00 in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria 'Myocastor Coypus'), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)').
4. Le risorse stanziate e accantonate, relative alle garanzie concesse da Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative, sono riallocate dalla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
5. Alle spese autorizzate dal presente articolo ai commi 1 e 3, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2023-2025 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
Art. 9
(Rimessione in termini per il completamento di interventi di cui al “SiCim - Sicurezza Cimiteri” per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi ai sensi della l.r. 9/2020)
1. La Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), uno o più provvedimenti di rimessione in termini a favore dei comuni o di loro forme aggregative, beneficiari dei contributi finanziati con decreto del dirigente di struttura n. 4970 del 13 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) e decaduti dal beneficio nell'anno 2022, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2023 da parte degli enti locali interessati che, entro la data del 15 settembre 2022, abbiano almeno avviato i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono, in ogni caso, concludersi entro il 28 febbraio 2023 ed essere rendicontati entro il 15 marzo 2023.
Art. 10
1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5.1 dell'articolo 5è inserito il seguente:
'5.2. Ove l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022, la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali ai sensi del:
1) secondo e terzo periodo del comma 5 ed estesa in applicazione del primo periodo del comma 5.1;
2) secondo periodo del comma 5.1,
è estesa di ulteriori dodici mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati.';
b ) al comma 5 bis dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:'Il termine di dodici mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori dodici mesi nei casi in cui l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022.' .
Art. 11
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 9 bis dell'articolo 10 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori dodici mesi per i PGT comunali per i quali l'adeguamento della rispettiva pianificazione provinciale e metropolitana, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2014, sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022.'.
Art. 12
1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 ter 01 è inserito il seguente:
'3 ter 02. A decorrere dall'annualità 2023 per le utenze di acqua pubblica superficiali a prevalente uso irriguo nelle quali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è praticato in via subordinata all'uso irriguo anche l'uso per produzione di forza motrice con una potenza nominale media annua complessiva eccedente i 3.000 chilowatt (kW), l'importo unitario del canone annuo, dovuto alla Regione, per tale uso è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua. La previsione di cui al presente comma si applica anche alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2023-2025'.'.
Art. 13
(Aggiornamento dei canoni di concessione del demanio della navigazione interna - anno 2023)
1. Per concorrere a contenere l'impatto economico derivante dall'attuale situazione generale di crisi, ai fini dell'aggiornamento dei canoni del demanio lacuale e idroviario di cui agli articoli 37, comma 2, e 38, comma 2, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)), per l'anno 2023 il coefficiente 'Indice ISTAT - I' di cui Allegato II del citato regolamento è pari al valore indicato nel provvedimento dirigenziale adottato per l'anno 2022.
Art. 14
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 19 bis 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
'19 bis 2. Per le finalità di cui al comma 19 bis, le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw acquistate, nuove o usate, nell'anno 2023, appartenenti alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021, con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 e 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta annuali se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge n. 99/2009. Oltre alla suddetta esenzione della tassa automobilistica è concesso un contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione.
19 bis 3. Il contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, previsto dall'ultimo periodo del comma 19 bis 2, è riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell'anno 2023.' ;
b) al comma 19 ter dell'articolo 44, le parole 'di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2 e 19 bis 3';
c) la lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
'c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.' ;
d) l'ultimo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: 'Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale sono definite le modalità applicative.' ;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 76 è aggiunto il seguente:
'1 bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è da intendersi applicabile esclusivamente per le attività di cui ai codici ATECO 2007 numeri 64 (intermediazione monetaria) 65 (assicurazione) e 66 (Altre attività di intermediazione).';
f) il comma 1 dell'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
'1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).'.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 e del comma 1 dell'articolo 77 bis, come sostituiti dal presente articolo.
3. Dall'applicazione del comma 19 bis 2 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo e dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo si prevede per l'esercizio finanziario 2023 l'incremento di euro 7.180.000,00 del Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2023-2025, incluso nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
4. Dall'applicazione del comma 19 bis 3 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è prevista nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 inclusa nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
5. Dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, si prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la diminuzione di euro 160.000,00 annui del Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025 nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2023-2025'.
6. Dalle restanti modifiche apportate alla l.r. 10/2003 dal presente articolo non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 15
(Finanziamento nuovi investimenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 322 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033 le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 dell'articolo 1 della legge 296/2006, e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono destinate a nuovi investimenti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
2. In attuazione del comma 1, dal 2023 al 2033 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 e successivi, è autorizzata la spesa di complessivi euro 36.800.000,00 per interventi infrastrutturali a favore degli enti locali, alla cui copertura finanziaria si provvede nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2033.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento criteri, tempi e modalità per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 16
(Modifiche agli articoli 23 e 29 della l.r. 27/2021)
1. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 23 le parole 'Con apposito regolamento' sono sostituite dalle seguenti: 'Con apposita deliberazione';
b) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 29 la parola 'regolamento' è sostituita dalla seguente: 'provvedimento'.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2022, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
5. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r.14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2021, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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