Regolamento Interno 6 maggio 2014 , n. X/378

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio regionale della Lombardia(1)

(BURL n. 20, s.o. del 15 Maggio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-05-06;378

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Collegato 2010) e dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Collegato 2014), individua, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali' (di seguito Codice) e del parere espresso dal Garante in data 25 luglio 2013, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale della Regione Lombardia con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. Nelle schede di cui all'allegato A numerate da 1 a 13, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.
Art. 4
(Aggiornamento)
1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente, con regolamento del Consiglio regionale.
Art. 5
(Pubblicazione sul Bollettino ufficiale e diffusione su Internet)
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è reso disponibile nel sito internet istituzionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r.19/2013.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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