REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 1999 , N. 1

Regolamento di funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie Locali, di cui all’art. 8, comma 10, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali"

(BURL n. 24, 1º suppl. ord. del 17 Giugno 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-06-12;1

Art. 1.
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), di seguito denominato "dipartimento A.S.S.I.", in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 10, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" , di seguito denominata "legge regionale di riordino".
2. Le A.S.L. assicurano, tramite il dipartimento A.S.S.I., l’esercizio delle attività socio-sanitarie integrate, nonché l’esercizio delle attività socio-assistenziali loro attribuite dalla Regione o liberamente delegate dagli enti locali definendo con essi intese o accordi di programma, avvalendosi dei distretti, presidi e servizi, nonché delle altre strutture pubbliche e private accreditate e/o convenzionate. Le A.S.L., attraverso il dipartimento A.S.S.I. collaborano con le province e con i comuni, per l’assolvimento delle competenze loro assegnate dall’art. 6 della legge regionale di riordino, oltreché per il migliore svolgimento delle competenze loro proprie in materia socio-assistenziale sulla base di adeguati accordi di programma.
3. Agli effetti del presente regolamento rientrano nell’ambito delle funzioni socio-sanitarie integrate i servizi che assicurano l’erogazione di prestazioni richiedenti una rilevante integrazione di operatori professionali appartenenti alle aree sanitaria e sociale con le corrispondenti unità d’offerta:
a) per la tutela della salute delle persone anziane, compresa la riabilitazione extraospedaliera e specificatamente l’assistenza domiciliare;
b) per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili;
c) per la prevenzione e cura nell’area consultoriale materno-infantile e dell’età evolutiva;
d) per la prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza e alcooldipendenza;
e) per le attività di reinserimento sociale dei disabili mentali; per quanto concerne l’area della salute mentale, le attività di reinserimento sociale saranno gestite a livello territoriale attraverso rapporti anche di natura convenzionale tra le A.S.L. e gli enti interessati;
f) per la vigilanza e il controllo su II.PP.A.B., associazioni e volontariato, persone giuridiche private operanti nel campo socio-assistenziale e vigilanza su strutture e servizi.
4. Il dipartimento A.S.S.I. assicura l’erogazione dei servizi socio-sanitari integrati di norma su base distrettuale ed interdistrettuale. Il distretto è l’ambito in cui avviene l’integrazione operativa, sulla base ed in conformità ai contenuti ed alle modalità organizzative previste dal piano socio-sanitario regionale, che determina i requisiti strutturali e gestionali dei servizi e le figure professionali coinvolte. Il distretto costituisce il centro di riferimento dei cittadini per l’erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari integrati e socio-assistenziali sul territorio. Nell’ambito del distretto operano, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione aziendale, le strutture pubbliche, private e del privato sociale accreditate e/o convenzionate. Con il piano di organizzazione, il direttore generale definisce la struttura funzionale dell’azienda sanitaria locale e ne precisa l’articolazione distrettuale, in riferimento a cui sono ordinate le attività socio-sanitarie integrate. Le attività inerenti l’erogazione dei servizi socio-sanitari integrati e socio-assistenziali delegati dagli enti locali si sviluppano a livello:
a) distrettuale, per gli interventi di primo livello e di base;
b) interdistrettuale, per gli interventi che non possono essere erogati a livello di base;
c) dipartimentale, per gli aspetti di programmazione e gestione tecnica, nonché per gli interventi di carattere specialistico.

Il direttore generale dell’azienda, sentito il direttore sociale, provvede a nominare, per ciascun distretto, il responsabile di distretto per i servizi socio-sanitari integrati, con funzioni di coordinamento di tutte le attività assegnate al dipartimento A.S.S.I. e di gestione della relativa quota di budget. Il personale del dipartimento A.S.S.I. assegnato al distretto dipende funzionalmente dal responsabile di distretto per i servizi socio-sanitari integrati. Egli può assumere una funzione di raccolta e di analisi dei bisogni socio assistenziali emergenti dal territorio del distretto attraverso un’organizzazione di raccordo fra soggetti pubblici, privati e servizi centrali del dipartimento A.S.S.I.. Il responsabile di distretto per le attività socio-sanitarie integrate risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle spese sostenute per il loro raggiungimento in sede di negoziazione del budget e formula proposte e progetti in relazione alle funzioni e prestazioni da attuare in sede distrettuale.
5. Il direttore generale nomina, nel termine di sessanta giorni dalla costituzione dell’azienda, ovvero dalla vacanza del titolare dell’incarico, il direttore sociale. Il direttore sociale assume la responsabilità del dipartimento A.S.S.I., operando in questa sua funzione in conformità alle indicazioni del presente regolamento e agli indirizzi del direttore generale. Competono al direttore sociale, nell’ambito del rapporto di collaborazione con il direttore generale, nonché nello specifico suo ruolo di responsabilità del dipartimento A.S.S.I.:
a) l’elaborazione dei programmi e delle direttive generali per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati, da sottoporre all’approvazione del direttore generale;
b) la formulazione delle proposte per l’organizzazione dell’azienda, d’intesa con il direttore amministrativo e con quello sanitario, per gli ambiti di sua competenza;
c) la proposta di articolazione in distretti del territorio nel cui ambito organizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati e definire i livelli quantitativi e qualitativi dei medesimi;
d) l’espressione del parere su tutti gli atti del direttore generale che riguardino attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;
e) la direzione della struttura dipartimentale alla quale è preposto e la responsabilità nei confronti della direzione generale del raggiungimento degli obiettivi concordati e delle risorse assegnate in sede di budget;
f) il coordinamento delle attività dipartimentali, interdistrettuali e distrettuali, tenuto conto della specifica realtà e sulla base dei criteri generali approvati dalla direzione generale;
g) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento, svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
h) la proposta alla direzione generale per la nomina, per gli ambiti di propria competenza, dei responsabili di servizi, dei dirigenti di unità operative, uffici, nonché di strutture, presidi e distretti, e l’adozione delle iniziative necessarie nei confronti del personale dipendente dal dipartimento per il trasferimento o la mobilità tra servizi, unità operative, uffici, strutture, presidi e distretti, tenuto conto delle norme contrattuali;
i) la definizione dei criteri per l’individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alle strutture operative e la verifica del rispetto dei termini e degli adempimenti;
l) l’adozione degli atti di gestione a lui espressamente delegati dalla direzione generale nell’ambito della propria autonomia tecnico-funzionale. Il direttore sociale concorre alla elaborazione, sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal direttore generale, del bilancio preventivo e consuntivo per tutte le attività di competenza, nonché alla verifica della attuazione del bilancio preventivo, assicurando la sua conformità a quanto previsto dalla legge regionale di riordino. Fornisce pareri obbligatori di indirizzo non vincolanti, per le materie di propria competenza, al direttore generale.
6. Il dipartimento A.S.S.I. è, di norma, articolato sul piano funzionale ed organizzativo, nei seguenti servizi:
a) servizio famiglia, infanzia, età evolutiva;
b) servizio disabili;
c) servizio anziani;
d) servizio delle dipendenze;
e) servizio vigilanza.

Per la complessità dell’intervento socio-sanitario, che presuppone un approccio polifunzionale e pluridisciplinare, i servizi esercitano le funzioni di loro competenza in forma integrata, assumendo una metodologia di lavoro per obiettivi programmati. I servizi del dipartimento A.S.S.I. si coordinano con i servizi dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi sanitari di base e con i servizi socio-assistenziali dei comuni e degli altri soggetti sociali per garantire la complessiva integrazione a livello territoriale delle funzioni dell’azienda.
7. Il piano funzionale e organizzativo del dipartimento A.S.S.I. è adottato dal direttore generale dell’azienda, sulla base delle proposte del direttore sociale, sentita la Conferenza dei Sindaci, tenendo conto delle competenze dei comuni previste dall’art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" .
8. La responsabilità del servizio è assegnata dal direttore generale, su proposta del direttore sociale, in conformità alla vigente normativa contrattuale. Nella scelta dei responsabili dei servizi si tiene conto:
A) di conoscenze, esperienze, attitudini dei candidati, con particolare riferimento alla riorganizzazione di strutture complesse, al coordinamento tecnico-professionale;
B) della pregressa attività, di documentata durata almeno quinquennale, nell’area di riferimento.
Per il servizio delle dipendenze, il responsabile dovrà altresì avere i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Il responsabile del servizio:
a) dirige la struttura alla quale è preposto ed in particolare risponde al direttore sociale del raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget;
b) verifica periodicamente il carico di lavoro dei dipendenti della struttura operativa cui è preposto e la conseguente incidenza sulla dotazione organica necessaria;
c) formula proposte al direttore sociale in ordine all’adozione di atti deliberativi, di direttive e progetti, in relazione ai criteri generali d’organizzazione della struttura operativa alla quale è preposto;
d) individua, in accordo con il direttore sociale, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura operativa, e verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
e) adotta tutti gli atti che per la loro natura tecnico-professionale e scientifica, o per disposizione di legge, sono a lui attribuiti in maniera esclusiva;
f) coordina le unità operative per le attività di competenza, ai fini del raggiungimento di un’omogeneizzazione delle prestazioni su tutto il territorio, e contemporaneamente per intervenire affinché le prestazioni siano in sintonia con le caratteristiche dei diversi contesti ambientali;
g) propone al direttore sociale, sulla base dei criteri generali di organizzazione, l’attribuzione del personale ai distretti, formulando le indicazioni per l’integrazione e lo svolgimento delle prestazioni e definendo altresì i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle unità operative;
h) adotta gli atti di gestione a lui espressamente delegati dal direttore sociale.
9. All’interno del piano di organizzazione dell’azienda, il direttore sociale individua le unità operative, che affiancano i responsabili dei servizi, con compiti di elaborazione progettuale e coordinamento. Le unità operative sono individuate sulla base delle risorse disponibili e dell’articolazione territoriale dei servizi, nonché della specifica rilevanza che le funzioni di elaborazione progettuale e di coordinamento assumono nel piano regionale e aziendale dei servizi socio-sanitari integrati. La direzione dell’unità operativa è conferita con provvedimento del responsabile del dipartimento, su proposta del responsabile del servizio. I criteri per la scelta dei dirigenti delle unità operative sono quelli già indicati per i responsabili di servizio, con particolare riguardo alla conoscenza specifica e alla pregressa esperienza nel settore di competenza, tenuto conto dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento per ciascuna area di intervento. Il dirigente dell’unità operativa è dotato di autonomia tecnico-funzionale, collabora con le unità operative afferenti al medesimo servizio ed ha la responsabilità delle attività degli operatori per il funzionamento e la qualità dell’intervento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’efficiente utilizzo delle risorse.
10. Il direttore sociale si avvale, di norma, per il funzionamento della direzione dipartimentale, di uffici per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) segreteria, protocollo e consulenza tecnica;
b) rapporti con il pubblico, elaborazione di programmi per l’informazione e l’educazione nei servizi socio-sanitari e formazione e aggiornamento del personale;
c) pianificazione delle risorse, bilancio e controllo di gestione.

Il numero degli uffici e le competenze ed attribuzioni di ciascuno fra quelle di cui sopra, sono definiti con provvedimenti del direttore generale, su proposta del direttore sociale, in relazione alla complessità e al fabbisogno del dipartimento. È fatto obbligo al direttore generale di indicare nell’atto deliberativo istitutivo degli uffici, l’entità complessiva del budget destinato a spese dirette per il personale del dipartimento, indicando volta per volta, con i provvedimenti di modifica ed integrazione del piano di organizzazione, le variazioni del budget per le spese dirette del personale e la loro incidenza sulle spese di gestione totale.
11. Per quanto riguarda le esigenze di formazione e aggiornamento delle differenti professioni, nonché i rapporti con i centri ed istituzioni di ricerca, il direttore generale può costituire all’interno della direzione del dipartimento A.S.S.I. una struttura organizzativa che assuma le funzioni di coordinamento e di indirizzo professionale di ciascuna professione. Tali funzioni devono essere svolte da un referente tecnico professionale di livello apicale nella propria area professionale. Al coordinamento professionale sono demandati i compiti di definizione della metodologia e del supporto tecnico specialistico per le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno alla persona, nonché di diagnosi e cura. La funzione di tale struttura è finalizzata allo sviluppo tecnico scientifico e ad una progressiva cultura dell’integrazione.
12. La conferenza degli operatori del dipartimento, cui partecipano anche i rappresentanti dei terzi accreditati e/o convenzionati con il dipartimento per la gestione delle attività, è convocata almeno una volta all’anno per verificare la gestione complessiva dei servizi socio-sanitari. Ha carattere informativo-consultivo e tende a sviluppare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati.
13. La conferenza delle rappresentanze delle utenze del dipartimento A.S.S.I. è convocata dal direttore sociale almeno una volta l’anno per verificare la gestione complessiva dei servizi socio-sanitari. Ha carattere informativo-consultivo. Le modalità di identificazione delle rappresentanze saranno definite dal direttore generale dell’A.S.L. entro sessanta giorni dall’approvazione del presente regolamento, sentite le organizzazioni del volontariato, dell’associazionismo e delle organizzazioni sindacali coinvolte nella definizione dei piani di cui all’art. 1, commi 5, 7 e 8 della legge regionale di riordino. Il direttore sociale è responsabile dell’attuazione della normativa sulla semplificazione e sulla partecipazione al procedimento amministrativo, ed è punto di riferimento delle rappresentanze dell’utenza.
14. Al fine di definire i costi complessivi delle politiche sociali, ivi compresi quelli per le prestazioni sanitarie e per le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario a carico del fondo sanitario regionale, il dipartimento A.S.S.I., nell’ambito della contabilità economico patrimoniale dell’A.S.L., collabora con la direzione generale per:
a) la redazione del bilancio preventivo economico annuale delle attività socio-assistenziali e della relativa relazione accompagnatoria;
b) la compilazione della sezione di bilancio preventivo economico annuale dell’A.S.L. dedicata all’attività socio-sanitaria integrata e della relativa relazione accompagnatoria;
c) la redazione del bilancio d’esercizio annuale dell’A.S.L. costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio d’esercizio deve contenere anche le informazioni relative ai costi e ricavi relativi alle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate;
d) la compilazione del rendiconto trimestrale di cassa delle attività socio-assistenziali e di quello relativo ai servizi socio-sanitari integrati.
15. Nell’ambito della contabilità analitica dell’A.S.L. il dipartimento A.S.S.I. collabora a predisporre annualmente un consuntivo dei ricavi e dei costi per le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali a rilievo sanitario e socio assistenziali delegate dagli enti locali di competenza del dipartimento stesso. Le rendicontazioni devono comprendere:
a) la struttura dei ricavi del dipartimento A.S.S.I.;
b) la composizione dei costi del dipartimento A.S.S.I.;
c) la suddivisione dei costi del dipartimento A.S.S.I. per le seguenti aree di intervento:
c1) area anziani;
c2) area disabili;
c3) area materno-infantile;
c4) area riabilitazione extra-ospedaliera;
c5) area dipendenze (tossicodipendenza e alcooldipendenza);
c6) area formazione;
c7) area programmazione, vigilanza, coordinamento e controllo;
d) gli investimenti del dipartimento A.S.S.I. riguardanti immobilizzazioni materiali e immateriali.
16. Nell’ambito del Piano strategico triennale delle A.S.L. e dei relativi aggiornamenti annuali, vengono definiti gli obiettivi che si intendono porre a riferimento e la verifica dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente. Il piano socio assistenziale regionale definisce le regole per la gestione del fondo sociale delle A.S.L., nonché le competenze del dipartimento A.S.S.I. in riferimento a:
a) vigilanza e controllo sulle attività a gestione diretta;
b) vigilanza e controllo sulle attività dei soggetti gestori;
c) modalità di accesso ai servizi e compiti dell’unità di vigilanza per le prestazioni erogate sia in forma diretta che indiretta;
d) verifica e controllo dell’andamento dei costi sul bilancio sociale e sui capitoli di spesa per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate.
17. Ciascuna A.S.L. approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con atto del direttore generale, un proprio regolamento per il funzionamento del dipartimento A.S.S.I. e dei servizi erogati, in conformità ai criteri ed alle modalità di organizzazione della legge regionale di riordino ed in osservanza del presente regolamento, evidenziando l’articolazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni rese a livello distrettuale, interdistrettuale e dipartimentale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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