REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2000 , N. 1

Regolamento per l’applicazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico"

(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 25 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-21;1

Art. 1.
Finalità e oggetto.
1. Le norme del presente regolamento indicano, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" ed in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 , le procedure relative al riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell’acustica ambientale e le modalità per la presentazione della domanda per ottenere il suddetto riconoscimento.
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento.
1. I soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell’acustica ambientale devono presentare apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia ambientale, dimostrando:
a) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a1) diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;
a2) diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;
a3) diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;
b) di svolgere attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
Art. 3.
Presentazione della domanda.
1. Le modalità di presentazione della domanda per svolgere l’attività di "tecnico competente" e le procedure di valutazione della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4.
Conclusione del procedimento.
1. Il procedimento relativo alla domanda presentata per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" si conclude con l’emanazione di un decreto del dirigente regionale competente in materia ambientale.
Art. 5.
Pubblicazione dei nominativi dei "tecnici competenti" nel campo dell’acustica ambientale.
1. I nominativi dei "tecnici competenti" in quanto riconosciuti tali dalla Regione, la loro data di nascita, il loro comune di residenza, nonché gli estremi del decreto di riconoscimento, sono pubblicati con cadenza semestrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 6.
Domande presentate da residenti in altre regioni.
1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia provvede a trasmettere all’Assessorato regionale o della Provincia Autonoma preposto all’ambiente le domande eventualmente presentate da istanti residenti in altre regioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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