REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2001 , N. 9

Modifiche al Regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 avente per oggetto: "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio"(1)

(BURL n. 52, 3º suppl. ord. del 28 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-12-24;9

Art. 1.
1. Il terzo comma dell’art. 1 del r.r. 21 luglio 2000, n. 3è sostituito dal seguente:
"3. In applicazione di quanto disposto dal precedente comma 2 la Regione formula parere non favorevole agli insediamenti di grandi strutture di vendita nei casi di:
a) contrasto con espresse disposizioni contenute in atti di pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità derivante dalla valutazione di impatto ambientale;
b) non ammissibilità urbanistica dell’insediamento proposto, ossia la non previsione della tipologia dell’intervento nel P.R.G.;
c) motivata valutazione non favorevole da parte del rappresentante della Provincia derivante da specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all’art. 4 con particolare riferimento al sistema della viabilità , del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale;
fino alla operatività del P.T.C.P. la valutazione è effettuata dalla Regione tenuto conto del parere espresso dalla Provincia;
i criteri che la Provincia applica in sede di esame delle domande sono approvati con provvedimento a carattere generale indicante i parametri cui deve fare riferimento lo studio, da allegare alla domanda, di cui all’art. 5 comma 3 lett. e) della l.r. 14/99 per quanto concerne gli aspetti della viabilità e del traffico;
se il P.T.C.P.è operante il provvedimento sopra indicato fa altresì riferimento alle prescrizioni in esso contenute ritenute applicabili.
La valutazione relativa al punto a) e, fino alla approvazione del P.T.C.P., la valutazione della Regione relativa al punto c) sono formulate sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni Generali regionali".
2. La lett. a) del quarto comma dell’art. 1 è sostituita dalla seguente:
"a) parere favorevole nei casi di:
a.1 trasferimento senza aumento di superficie nell’ambito della stessa Unità Territoriale;
a.2 apertura o ampliamento di punti vendita a seguito di concentrazione o accorpamento con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti, di esercizi di vicinato operanti nella stessa Unità Territoriale, considerati nella superficie massima ammessa nel comune per tale classe di esercizi purché , in ogni caso autorizzati ai sensi dell’art. 24 della l. 426/71, o di esercizi autorizzati nella stessa Unità Territoriale ai sensi della l. 27 marzo 1987 n. 121, dell’art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 114/98 o dell’art. 14 comma 9 della l.r. 14/99 o della l. 426/71;
a.3 superfici di vendita richieste rientranti nella quota base attribuita alle U.T. non ancora utilizzate (allegato 3, tavola 3)".
3. La lett. b) del quarto comma dell’art. 1 è sostituita dalla seguente:
"b) parere favorevole o non favorevole nei restanti casi in relazione ai seguenti criteri di valutazione:
• Dotazione commerciale di grandi strutture di vendita nelle Unità Territoriali
• Equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella Unità Territoriale e domanda della popolazione residente
• Condizioni di criticità della rete di vendita
• Prossimità dell’insediamento ai nodi domanda (generazione di traffico)
• Qualità progettuale dell’intervento
• Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo
• Grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali e sovracomunali
• Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica
• Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana
• Impatto occupazionale netto
• Disponibilità attuale dell’area
In relazione ai parametri riportati all’allegato 2.2 viene attribuito un punteggio in base alla seguente tabella di ammissibilità:


CRITERI
PROPOSTA
Min.
Med.
Max
1 Dotazione di grandi strutture della U.T.
1
4
6
2 Equilibrio domanda-offerta U.T.
1
2
3
3a Criticità della rete di vicinato
1
2
4
3b Criticità della rete medie strutture
0
1
2
3c Criticità della rete grandi strutture
0
1
2
4 Prossimità nodi domanda
1
2
3
TOT. PARZIALE
4
12
20
5 Qualità progettuale dell’intervento
2
3
4
6 Presenza funzioni diverse
1
2
3
7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovracomunali
0
2
3
8 Interventi infrastrutturali
1
2
3
9 Localizzazione su aree degradate
0
2
3
10 Impatto occupazionale netto
0
1
2
11 Disponibilità attuale dell’area
0
0
2
TOT. PARZIALE
4
12
20
TOT. GENERALE
8
24
40

Punteggio max.: 40
Punteggio min. ammissibilità: 24

4. Dopo il quarto comma dell’art. 1 sono aggiunti i seguenti commi quinto, sesto e settimo:
"5. Quando la domanda possa conseguire l’assentibilità per una superficie di vendita inferiore di non oltre il 50% alla superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente il quale può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione per la superficie assentibile.
6. Il parere non vincolante di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98è richiesto ad altra Regione quando l’esercizio di vendita di cui è richiesta l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 km. in linea d’aria dal confine.
7. A seguito della richiesta di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. n. 114/98 da parte di una Conferenza di Servizi convocata in altra Regione confinante la Regione Lombardia formula, entro 60 gg., il prescritto parere sulla scorta delle valutazioni richieste alla Provincia o alle Province interessate concernenti i profili di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Si intendono interessate le Province della Lombardia il cui territorio è anche in parte ricompreso in un raggio di km. 10 dall’insediamento commerciale su cui è richiesto il parere. La Regione comunica inoltre, a fini valutativi alla Conferenza di Servizi richiedente il parere, le disponibilità di quote di superficie di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) del presente Regolamento e gli elementi rilevanti delle domande in corso di esame da parte delle Conferenze di Servizi nelle U.T. aventi parte del territorio ricompresa nel raggio di km. 10 dall’insediamento commerciale su cui è richiesto il parere.".
5. Dopo il settimo comma dell’art. 8 è aggiunto il seguente comma 7-bis):
"7-bis. Nei casi di centri commerciali di cui all’art. 41, comma 1 del presente Regolamento, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali; in riferimento agli spazi per i quali si prevedano destinazioni diverse si applica la relativa dotazione di standard prevista dal P.R.G.".
6. Al primo comma dell’art. 9 le parole "... della rete commerciale con ..." sono sostituite dalle parole "... tra la rete commerciale e ...".
7. Al secondo comma dell’art. 9 la parola "... viene ..." è sostituita dalle parole "... deve essere ...".
8. Al terzo comma dell’art. 9 la parola "... viene ..." è sostituita dalle parole "... deve essere ...".
9. Al terzo comma dell’art. 11 le parole "... i posti auto ..." sono sostituite dalle parole "... i parcheggi ...".
10. Al quarto comma dell’art. 11 le parole "... che non presentano ad oggi adeguate condizioni di accessibilità dall’esterno, di organizzazione urbanistica interna e di dotazione di servizi, di qualità architettonica ed ambientale; ..." sono sostituite dalle parole "... che risultino di scarsa qualità architettonica ed ambientale, non abbiano una sufficiente dotazione di servizi e non presentino adeguate condizioni di accessibilità dall’esterno e di organizzazione urbanistica interna; ...".
11. Al primo comma dell’art. 15 la parola "... scattano, ..." è sostituita dalle parole "... si applicano, ...".
12. Dopo il quinto comma dell’art. 15 è aggiunto il seguente comma 5-bis:
"5-bis. In aggiunta alla documentazione tecnica prevista, per le varianti urbanistiche, dalla d.g.r. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata e integrata con d.g.r. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 1999, 2º Supplemento Straordinario al n. 39, devono essere allegati:
a) una tavola di azzonamento del P.R.G. recante la puntuale perimetrazione e identificazione:
1. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, esistenti all’interno del territorio comunale;
2. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, già previsti dal vigente P.R.G. e riconfermati dalla variante di adeguamento al presente regolamento;
3. delle nuove previsioni di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;
b) una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi delle strutture distributive come sopra individuate: superficie complessiva del comparto (comprensiva di spazi pubblici e privati), SLP complessiva; inoltre per le strutture commerciali esistenti o in corso di realizzazione: denominazione dell’esercizio commerciale, superficie di vendita articolata per categorie merceologiche, dotazione di parcheggi d’uso pubblico espressa in mq e in posti auto.".
13. Il quarto comma dell’art. 16 è sostituito con i seguenti commi quarto, quinto, sesto e settimo:
"4. L’approvazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 2, avvenuta mediante accordo di programma introduttivo di variazione di strumentazione urbanistica generale dei Comuni, costituisce (per la parte variata) atto di adeguamento ai sensi dell’art. 6 comma 5 del d.lgs. 114/98 e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme transitorie di cui al successivo art. 30.
5. L’approvazione, da parte della Regione, di uno strumento di programmazione negoziata, avente le caratteristiche di cui al precedente comma 4, che comprende insediamenti di grandi strutture di vendita, viene disposta previa valutazione preliminare della direzione competente in materia di commercio in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento.
6. Del provvedimento di cui al comma precedente si tiene conto ai fini delle successive valutazioni regionali in materia di autorizzazione commerciale.
7. La Giunta regionale, valutata la particolare ed eccezionale incidenza complessiva dell’intervento sullo sviluppo economico del territorio interessato, nonché il particolare valore dello stesso a fini di riqualificazione ambientale e di sua capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona, può disporre la deroga ai criteri del presente regolamento ai fini dell’espressione del parere regionale da formularsi nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 per grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata.".
14. Il secondo comma dell’art. 17 è sostituito dal seguente:
"2. Le domande sono presentate al comune che dà corso immediato, anche se la data di indizione della Conferenza non èfissata, alla trasmissione della domanda stessa, corredata dai relativi allegati, alla Provincia e alla Regione nei modi previsti all’art. 5 comma 6.
L’ordine in cui vengono decise le domande è stabilito dalla Regione in applicazione dei criteri dettati agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 14/99.
Fatta salva l’adozione di una apposita modulistica regionale le domande, per le quali viene utilizzata la modulistica adottata dal Ministero competente, debbono comunque essere corredate degli elementi essenziali di cui all’articolo 5 comma 3 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 e di ogni altro elemento previsto dal presente regolamento e dalle leggi in vigore in relazione ai contenuti dell’istanza.".
15. Il primo e il secondo capoverso del terzo comma dell’art. 17 sono sostituiti dai seguenti:
"Il comune procede all’istruttoria della domanda e può richiedere l’integrazione della stessa fatte salve, anche nei casi in cui l’integrazione non è stata richiesta, le determinazioni della Conferenza in ordine all’ammissibilità di cui all’art. 5 comma 12 della l.r. 14/99.
La richiesta di integrazione non interrompe i termini per l’indizione della Conferenza la cui prima riunione deve svolgersi tra il 45º e il 60º giorno dalla presentazione della domanda. La produzione di elementi essenziali mancanti vale come presentazione di una nuova domanda fatte salve le determinazioni della Conferenza in ordine al procedimento già avviato.".
16. Al settimo comma dell’art. 17 è aggiunto il seguente capoverso:
"La domanda e i relativi allegati sono inviati ai soggetti invitati a titolo consultivo alla Conferenza preliminarmente o unitamente alla convocazione della prima riunione.".
17. Alla fine del primo capoverso del primo comma dell’art. 18 sono aggiunte le seguenti parole: "desunto dalla data del protocollo regionale.".
18. Alla lett. c) del primo comma dell’art. 19 le parole "... trasmissione alla Regione." sono sostituite dalle parole "... ricevimento da parte della Regione ai sensi dell’art. 18 comma 1.".
19. Al primo capoverso del primo comma dell’art. 20, le parole "... trasmesse alla ..." sono sostituite dalla parola "... ricevute dalla ...".
20. Al secondo capoverso del primo comma dell’art. 20, la parola "... trasmessa ..." è sostituita dalla parola "... ricevuta ...".
21. L’art. 23 è così sostituito:
"Art. 23 (Computo delle superfici di vendita)
1. Ai fini del conteggio delle quote assegnate alle U.T. e, in assenza di quote, dell’eventuale applicazione dei criteri di cui all’art. 1 comma 4, le superfici di vendita sono computate secondo quanto previsto nell’allegato 2.5 al presente Regolamento".
22. Al primo comma dell’art. 24 le parole "Qualora l’apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività ), ..." sono sostituite dalle parole "Nei casi in cui per l’apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ...".
23. Al secondo comma dell’art. 25 le parole "Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. ovvero alla procedura prevista per le opere interne dall’art. 26 della l. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione commerciale ..." sono sostituite dalle parole "Nei casi in cui per l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall’art. 26 della l. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione di esercizio ...".
24. Al terzo comma dell’art. 25 le parole "Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a concessione edilizia, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. 114/98 va presentata istanza di concessione edilizia, a tal fine ..." sono sostituite dalle parole "Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui al comma precedente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. 114/98, va presentata istanza per il rilascio dell’atto abilitativo richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, ...".
25. Dopo il decimo comma dell’art. 26 è aggiunto il seguente comma 11:
"11. Se avvalendosi della facoltà di deroga al principio di contestualità dei procedimenti nei casi previsti ai commi 8 e 9 al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio, il richiedente non abbia allegato alla stessa gli elaborati costituenti il piano attuativo (come precisato dalla d.g.r. n. 30267 del 25 luglio 1997) o, in alternativa, il progetto edilizio dell’intervento, ai parametri 2.2.5 (qualità progettuale dell’intervento), 2.2.6 (presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programmazione di intervento complessivo) e 2.2.8 (previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica) di cui all’allegato 2.2, viene attribuito il punteggio minimo ivi previsto, qualora dalla relazione illustrativa (di cui all’art. 5, c. 3, lett. b della l.r. 14/99) si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi richiamati dai punteggi medesimi.
Qualora, invece, alla domanda sia allegata la documentazione di piano attuativo o il progetto edilizio, ai fini della valutazione conclusiva dell’istruttoria da parte del comune (di cui all’allegato 2 paragrafo 2.2, punti 2.2.5 e seguenti) non è necessaria la preventiva adozione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.".
26. Il primo comma dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
"1. La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, di cui al presente capo, comporta necessariamente che la concessione o l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all’apertura di medie e grandi strutture di vendita debba essere rilasciata contestualmente o successivamente all’autorizzazione commerciale.".
27. Il terzo comma dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora, per la realizzazione delle opere edilizie finalizzate all’apertura delle predette strutture di vendita, ci si avvalga della procedura di D.I.A., di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall’art. 26 della l. 47/85, la denuncia di inizio attività e la comunicazione per la realizzazione di opere interne devono essere presentate contestualmente all’istanza di autorizzazione di esercizio con allegata una copia della stessa. I lavori potranno essere iniziati solo una volta ottenuta la suddetta autorizzazione.".
28. Dopo l’art. 28 è aggiunto il seguente art. 28-bis:
"Art. 28-bis
1. Il principio di contestualità di cui ai precedenti artt. 26 e 27 è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio della concessione edilizia costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l’Amministrazione Comunale, nonché l’inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.
2. Ai fini degli interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), si intende assolto l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 6 comma 5 del d.lgs. 114/98, qualora l’adeguamento stesso non sia già intervenuto.
3. La dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendita, stabilita dall’art. 4 comma 5 della l.r. 14/99 per l’adeguamento al presente regolamento dei piani regolatori e delle relative varianti, non deve essere garantita nei casi di cui al precedente comma 2.".
29. Il primo comma dell’art. 29 è sostituito dal seguente:
"1. Le nuove domande di autorizzazione di esercizio di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/98 possono essere presentate, secondo quanto prescritto dall’art. 14 comma 4 della l.r. n. 14/99, soltanto a far tempo dall’espletamento degli adempimenti comunali previsti dall’art. 15 del presente Regolamento ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Per le domande relative alle medie strutture è , altresì, necessaria la previa esecuzione degli adempimenti comunali previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 8 del d.lgs. n. 114/98.".
30. I punti di cui al secondo comma dell’art. 30 sono stati sostituiti con le lettere a) e b).
31. Al primo capoverso del terzo comma dell’art. 30 le parole "... comma 5 ..." sono sostituite con le parole "... comma 4 ...".
32. Al quarto comma dell’art. 30 le parole "... conferenza dei servizi ..." sono sostituite dalle parole "... conferenza di servizi ...".
33. Al primo capoverso del sesto comma dell’art. 30 le parolèe "... punti 1) e 2) ..." sono sostituite dalle parole "... lettere a) e b) ...".
34. Alla lett. a) del sesto comma dell’art. 30 le parole "... tabella n. 4 ..." sono sostituite con le parole "... Tavola n. 18 ...".
35. Al sesto comma dell’art. 30 è aggiunta la seguente lettera e) "e) la Conferenza di Servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con i criteri di cui al presente Regolamento.".
36. Al secondo capoverso del quarto comma dell’art. 31 le parole "... comma 1 ..." sono sostituite dalle parole "... comma 8 ...".
37. Al primo alinea del secondo capoverso del comma 1 dell’art. 32 le parole "... art. 22 ..." sono sostituite dalle parole "... art. 31 ...".
Al secondo alinea del secondo capoverso del comma 1 dell’art. 32 le parole "... trasmissione alla ..." sono sostituite con le parole "... ricevimento da parte della ...".
38. Il testo dell’art. 35 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:
a) apertura di una media struttura fino ai limiti di superficie previsti nei rispettivi Comuni per tale classe di esercizi per concentrazione di esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 24 della l. 426/71 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dalla concentrazione è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall’autorizzazione;
b) ampliamento di una media struttura fino ai limiti previsti nei rispettivi Comuni per tale classe di esercizi per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 24 della l. 426/71 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall’accorpamento è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall’autorizzazione;
c) ampliamento di una grande struttura per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 24 della l. 426/71 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall’accorpamento è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall’autorizzazione.
2. Il numero degli esercizi di cui alle lettere a), b) e c), compresi quelli di cui si chiede l’apertura o l’ampliamento, non deve essere inferiore a quattro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi.".
39. Al primo capoverso del primo comma dell’art. 36 le parole "... n. 16 (Lecco)..." sono sostituite dalle parole "... n. 11 (Lecco) ...".
40. Alla fine del primo comma dell’art. 36 sono aggiunti i seguenti capoversi:
"La deroga per gli esercizi di vicinato va deliberata in sede di fissazione dei criteri per le medie strutture ai sensi dell’art. 8 comma 3 del d.lgs. 114/98. La relativa delibera va trasmessa alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.L.
Eventuali precedenti delibere assunte ai sensi della l.r. 14/99, con contenuto diverso da quello stabilito al presente articolo, o relative ai Comuni esterni alle U.T. di cui al comma 1, devono essere riformulate dai Comuni medesimi, fatti salvi gli effetti per gli esercizi che a tale data avevano già presentato la comunicazione di inizio di attività .".
41. Al secondo capoverso del primo comma dell’art. 38 la parola "... depositati ..." è sostituita con la parola "... depositi ...".
42. Al primo capoverso del terzo comma dell’art. 38 la parola "... presente ..." è sostituita dalla parola "... presentano ..."; dopo le parole "... di vendita richiesta ..." sono aggiunte le parole "..., con la domanda di apertura, ...".
43. Il quarto comma dell’art. 38 è sostituito dal seguente:
"4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al presente Regolamento, le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/98, per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 114/98.".
44. Al primo capoverso del primo comma dell’art. 40 le parole "... art. 6 ..." sono sostituite con le parole "... art. 26, comma 2 ...".
45. Al primo capoverso del primo comma dell’art. 41 le parole "... possono essere rilasciate con riferimento specifico ..." sono sostituite con le parole "... devono essere riferite ...";
Gli alinea del primo comma dell’art. 41 sono sostituiti dai seguenti:
"– unicità della struttura o dell’insediamento commerciale;
– destinazione specifica o prevalente della struttura; è assimilabile a tale situazione quella dell’insediamento che assolve ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato il complesso, superiore al 20% della superficie lorda di pavimentazione;
– spazi di servizio gestiti unitariamente;
– infrastrutture comuni".
Al primo comma dell’art. 41 sono aggiunti i seguenti capoversi: "Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata dal promotore o dal titolare (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e simili) in sede di esame della domanda tenendo conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.
L’autorizzazione per centro commerciale può comunque essere richiesta anche se non ricorrono tutti gli elementi di cui al presente comma.".
46. Dopo il secondo comma dell’art. 41 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. La domanda di nuova apertura, di trasferimento di sede, di variazione di superficie e di settore merceologico di un centro commerciale può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale n. 14/99. L’autorizzazione che viene rilasciata a seguito del procedimento di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 114/1998 ha carattere unitario. Il richiedente l’autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 – comma 5 – del d.lgs. n. 114/1998, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma.
Il primo passaggio dall’autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.".
47. Il quinto e il sesto comma dell’art. 41 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che diano luogo a svolgimento abusivo dell’attività , è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. 114/98.
6. Le strutture commerciali attive e autorizzate alla data del 9 agosto 2000 e aventi, comunque, i requisiti del Centro Commerciale ai sensi del comma 1 possono richiedere al comune entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il rilascio di un’autorizzazione unitaria per la tipologia Centro Commerciale su una superficie complessiva di vendita pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi presenti nella struttura.
La richiesta di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del nulla-osta eventualmente rilasciato in base alla l. 426/71, dal titolare unico delle autorizzazioni ovvero se è intervenuto il frazionamento dal loro avente causa o dall’organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o da tutti i titolari delle autorizzazioni. Tale autorizzazione costituisce atto dovuto e la superficie di vendita in essa considerata non viene dedotta dalla quota obiettivo dell’U.T.. Se l’autorizzazione non è richiesta si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.".
48. Il terzo comma dell’art. 46 è sostituito dal seguente:
"3. Nei comuni capoluogo di provincia, anche limitatamente a specifici ambiti territoriali e nei comuni di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del precedente art. 42 lettere a) e b), la Giunta regionale, previa definizione di particolari requisiti e su richiesta del comune interessato, estende il periodo di maggiore afflusso turistico all’intero anno.".
49. Al primo capoverso del quarto comma dell’art. 46 la parola "... capoverso ..." è sostituita con le parole "... comma 1 ...".
50. Nell’indice degli allegati al regolamento del commercio alla voce Allegato 2 è aggiunto il seguente paragrafo: "2.5 Computo delle superfici (art. 23)".
51. Al paragrafo 2.1 dell’allegato 2 le parole "... art. 1, comma 3, lett. a) ..." sono sostituite con le parole "... art. 1, comma 4, lett. a) ...".
52. Al paragrafo 2.2 dell’allegato 2 l’articolazione in punti viene integrata con la seguente numerazione:
"2.2.1 Dotazione commerciale riferita alle grandi strutture di vendita
2.2.2 Equilibrio tra domanda attratta dai punti vendita presenti nella U.T. e domanda della popolazione residente
2.2.3 Condizioni di criticità della rete distributiva
2.2.4 Prossimità ai nodi domanda.".
53. Al primo capoverso del primo punto del paragrafo 2.2 dell’allegato 2 le parole "... art. 14, comma 3, lett. a) ..." sono sostituite con le parole "... art. 1, comma 4, lett. a) ...".
54. I punteggi relativi agli indicatori di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato 2 sono sostituiti dai seguenti:
"2.2.1 Dotazione commerciale riferita alle grandi strutture di vendita:
–fino al 104% dell’indice punti 6
–fino al 106% dell’indice punti 4
– oltre il 106% dell’indice punti 1
2.2.2 Equilibrio tra domanda attratta dai punti vendita presenti nella U.T. e domanda della popolazione residente
U.T. con rete di vendita deficitaria dopo la simulazione di insediamento: punti 3
U.T. con rete di vendita in equilibrio dopo la simulazione di insediamento: punti 2
U.T. con rete di vendita eccedentaria dopo la simulazione di insediamento: punti 1
2.2.3 Condizioni di criticità della rete distributiva
I valori relativi alla criticità della rete di vicinato:
se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di oltre il 10%: punti 1
se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di non oltre il 10%: punti 2
se il fatturato è superiore alla soglia di produttività : punti 4
I valori relativi alla criticità della rete delle medie e delle grandi strutture:
MS punti 0 GS punti 0
MS punti 1 GS punti 1
MS punti 2 GS punti 2
2.2.4 Prossimità ai nodi domanda
Sono attribuiti 3 punti
se la popolazione residente nell’area prossima è superiore al 50% della popolazione residente nell’area di attrazione
Sono attribuiti 2 punti
se la popolazione residente nell’area prossima è compresa tra il 30% e il 50% della popolazione residente nell’area di attrazione
E' attribuito 1 punto
se la popolazione residente nell’area prossima è inferiore al 30% della popolazione residente nell’area di attrazione.".
55. Al paragrafo 2.2 dell’allegato 2 dopo l’ultimo indice
"• Prossimità ai nodi domanda" sono aggiunti i seguenti:
"2.2.5 Qualità progettuale dell’intervento
La valutazione regionale è effettuata in base all’istruttoria del comune. Nell’assegnazione del punteggio, comunque motivata, si tiene conto dei canoni architettonici di cui all’art. 11.
Il punteggio è graduato come segue:
– bassa punti 2
– media punti 3
– alta punti 4
2.2.6 Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo
La valutazione regionale concerne la presenza di funzioni diverse da quella commerciale in relazione a quanto disposto all’art. 10 ed è effettuata in base all’istruttoria del comune.
Il punteggio è assegnato come segue in relazione alla quota prevista dalle funzioni diverse da quella commerciale rispetto alla s.l.p. dell’insediamento complessivo:
–fino al 30% punti 1
– dal 30% al 60% punti 2
– oltre il 60% punti 3
Qualora le funzioni diverse da quella commerciale comprendono previsioni di realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, su richiesta del comune è attribuito il punteggio di classe superiore a quello spettante in base al calcolo percentuale della ripartizione funzionale.
2.2.7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovracomunali

La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a Comune e Provincia.
Il punteggio è graduato come segue:
– totale non corrispondenza punti 0
– corrispondenza parziale o non incidenza punti 2
– corrispondenza totale punti 3
In caso di valutazione diversificata, per quanto concerne gli elementi forniti a Comune e Provincia, viene assegnato un punteggio corrispondente alla media tra i punteggi proposti.
2.2.8 Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica
La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a Comune e Provincia.
Il punteggio è graduato come segue:
– previsione di interventi non strategici: punti 1
– previsione di interventi di rilievo strategico non prioritario: punti 2
– previsione di interventi di rilievo strategico prioritario: punti 3
2.2.9 Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana
La valutazione regionale è effettuata in base all’istruttoria del comune.
Il punteggio è graduato come segue:
– interventi su aree nude (salvo che si tratti di aree riconosciute degradate e a priorità di riqualificazione nei programmi del comune): punti 0
– interventi su aree edificate in genere: punti 2
– interventi su aree degradate da riqualificare (edificate o non edificate): punti 3
2.2.10 Valutazione dell’impatto occupazionale netto
La valutazione regionale è effettuata in base alla documentazione di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) della l.r. n. 14/99.
Il punteggio è attribuito come segue in relazione all’incidenza dell’insediamento proposto sul livello occupazionale:
– incidenza negativa punti 0
– non incidenza punti 1
– incidenza positiva punti 2
2.2.11 Disponibilità attuale dell’area
La attribuzione del punteggio da parte della Regione è effettuata in base all’istruttoria del comune
– sono attribuiti punti 2 in caso di disponibilità attuale dell’area da parte del richiedente
–è attribuito punteggio pari a 0 nel caso di assenza di tale requisito.".
56. All’allegato 2, paragrafo 2.3 "L’archivio dei dati sul commercio" sotto la voce "Dati aggregati per la Lombardia" il numero di famiglie "3.279.455" è sostituito con "3.289.825"; la spesa alimentare "29.571.108.107.667" è sostituita con "29.569.167.184.719"; la spesa extra alimentare "24.569.013.890.063" è sostituita con "24.567.397.190.231".
57. All’allegato 2 è aggiunto il seguente paragrafo 2.5:
"2.5 Computo delle superfici (art. 23)
a) Computo delle superfici di vendita dell’esercizio commerciale oggetto della domanda ai fini della sua valutazione
• Domande di nuova apertura
Nei casi di domanda di apertura di una grande struttura la verifica della disponibilità delle quote base o, nei casi di indisponibilità anche parziale, la valutazione in base ai criteri di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) viene effettuata tenendo conto della superficie di vendita nell’entità che viene richiesta salvo quanto previsto all’art. 38 commi 3 e 4.
Nei casi di domanda di apertura di grandi strutture di vendita aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.
• Domande di modificazione di strutture esistenti
Nei casi di domande ai sensi dell’art. 35 e nei casi di trasferimento senza aumento di superficie di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.
Nel caso delle richieste di ampliamento e di trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita richiesta in aggiunta; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 4 lettera b) l’analisi di compatibilitàè riferita alla struttura ampliata o trasferita, in sostituzione di quella preesistente.
Nel caso della richiesta di ampliamento o di trasformazione con contemporaneo ampliamento di una media struttura di vendita che si trasforma in grande struttura viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base l’intera superficie della nuova grande struttura; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) l’analisi è riferita alla nuova grande struttura in sostituzione della media struttura preesistente. Se la nuova grande struttura integra le fattispecie di punti vendita previste all’art. 1, comma 4, lettera a.2) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.
Nel caso della richiesta di ampliamento di una grande struttura mediante concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dalla domanda; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) l’analisi è riferita alla struttura trasformata in sostituzione di quelle preesistenti.
Nel caso di concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. di sole grandi strutture senza ampliamento della superficie rispetto a quella preesistente non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.
b) Computo della superficie di vendita della grande struttura autorizzata ai fini della valutazione delle domande successive
• Autorizzazione all’apertura
In funzione dell’esame di domande successive la superficie di vendita di una grande struttura autorizzata all’apertura ivi compresi i casi di apertura o ampliamento di punti vendita di cui all’art. 1, comma 4 lettera a.2) o di nuove superfici commerciali previste in Accordi di programma la cui ipotesi è approvata dalla Giunta regionale viene detratta dalle quote base disponibili. Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte ai sensi dell’art. 16.
L’archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all’allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalle strutture autorizzate all’apertura o previste negli Accordi di Programma di cui sopra; la superficie di vendita attribuita alla grande struttura autorizzata è quella derivante dall’autorizzazione salvo quanto previsto all’art. 38, comma 4.
• Autorizzazioni relative a modificazioni di strutture esistenti
Nei casi di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 viene detratta dalle quote base la superficie di vendita aggiuntiva a quella delle grandi strutture preesistenti.
Nei casi di autorizzazione all’ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene detratta dalle quote base disponibili la superficie di vendita aggiuntiva.
Nei casi di autorizzazione all’ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una media struttura che si trasforma in grande struttura viene detratta dalle quote base disponibili l’intera superficie della grande struttura risultante, ivi compresi i casi di punti vendita di cui all’art. 1, comma 4, lettera a.2).
Nel caso di autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento viene detratta dalle quote base disponibili la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dall’autorizzazione.
L’archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all’allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalla grande struttura come modificata a seguito dell’autorizzazione in sostituzione dell’esercizio o degli esercizi preesistenti.
In caso di rinuncia all’autorizzazione rilasciata o di revoca della stessa le superfici di vendita detratte dalle quote base a seguito del rilascio sono riconsiderate dalla Regione nei successivi atti di indirizzo e programmazione.
Le richieste di modifica o comunque comportanti modifica di autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98, presentate prima dell’inizio dell’attività già autorizzata, sono esaminate considerando le autorizzazioni già rilasciate come rinunciate.
In tali casi, se le richieste di nuova autorizzazione non sono accolte, restano in essere, se ancora validi, i titoli autorizzativi già rilasciati.".
58. All’allegato 3, Tavola 2 le parole "21 Sondrio" e "16 Morbegno" sono sostituite dalle parole "21 Morbegno" e "16 Sondrio".
59. Nel titolo della Tavola 3 dell’allegato 3 le parole "... comma 3 ..." sono sostituite dalle parole "... comma 4 ...".
60. All’allegato 2, paragrafo 2.3 "L’archivio dei dati sul commercio", sotto la voce "La nuova classificazione dei punti di vendita" la tabella della seconda colonna di testo, la tavola "tipo di esercizio, descrizione, numero unità di vendita, superficie alimentare m2, superficie extra alimentare m2, superficie totale m2" è sostituita dalla seguente:

Tipo di esercizio
Descrizione
Numero unità di vendita
Superficie alimentare m2
Superficie extraalimentare m2
Superficie totale m2
VIC-A
Vicinato alimentare
36.116
1.771.117

1.771.117
VIC-E
Vicinato extra alimentare
78.457

4.977.191
4.977.191
MS-A
Media struttura alimentare
1.088
837.779

837.779
MS-E
Media struttura extra alimentare
1.338

1.682.115
1.682.115
MS-AE
Media struttura alim. ed extra alimentare
224
107.860
85.075
192.935
MS-CC
Media struttura in un centro commerciale
14
3.170
10.897
14.067
GS-A
Grande struttura alimentare
66
225.940

225.940
GS-E
Grande struttura extra alimentare
151

630.093
630.093
GS-AE
Grande struttura alimentare ed extra alimentare
93
244.761
347.061
591.822
GS-CC
Grande struttura in un centro commerciale
28
92.487
92.565
185.052

TOTALE
117.575
3.283.114
7.824.997
11.108.111

61. All’allegato 3 le Tavole n. 10, 11, 12 A), 12 B), 14, 15, 16 e 17 sono sostituite dalle Tavole che seguono.
Vedi allegato 1.
62. All’allegato 3 la Tavola n. 18 è sostituita dalla seguente:
Vedi allegato 2.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 21 luglio 2000, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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