REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2003 , N. 1

Integrazioni al regolamento regionale 16 luglio 2001, n. 5 "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6)"(1)

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 28 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-26;1

Art. 1.
1. All'art. 8 del regolamento è aggiunto il seguente comma 7:
“Per l'ATO Città di Milano le funzioni di Presidente della Conferenza possono essere disgiunte da quelle dell'Ente locale responsabile del coordinamento”.
2. L'art. 9, punto 1 del 1° commaè modificato come di seguito:
“svolge funzioni di Presidente della Conferenza, ad accezione di quanto previsto all'art. 8, comma 7”.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 16 luglio 2001, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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