REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento, in attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 disciplina:
a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c) la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
d) i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;
e) la redazione dei calendari fieristici;
f) il riordino degli enti fieristici e l’elenco regionale degli enti e degli organizzatori fieristici;
g) (1)
Art. 2.
Requisiti delle manifestazioni internazionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra Unione Europea sul totale degli espositori;
b) l’affluenza di almeno l’8% di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
c) l’affluenza di almeno il 4% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori.
2. La qualifica internazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma della qualifica, non siano concomitanti con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.
Art. 3.
Requisiti delle manifestazioni nazionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando, nell’ultima edizione della manifestazione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali;
b) una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori totali;
c) una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentati non inferiore al 10% del totale degli espositori;
d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
2. La qualifica di nazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale, non sia concomitante con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.
Art. 4.
Deroga ai requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate dai soggetti organizzatori e dagli enti fieristici di cui all’art. 21, nei quartieri fieristici di cui agli artt. 9, 10 e 11 o in altri luoghi aventi i requisiti previsti dai medesimi, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando dall’istruttoria regionale si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa preveda i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) o all’art. 3, comma 1, lett. a) o in alternativa, lett c), ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.
Art. 5.
Requisiti delle manifestazioni regionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a) riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
b) registrazione della provenienza degli espositori nella precedente edizione da almeno cinque province della regione.
2. L’attribuzione o la conferma della qualifica regionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma, non coincida totalmente o parzialmente con altra manifestazione con qualifica internazionale, nazionale e regionale, con merceologie uguali o affini, che si svolgano in Lombardia.
Art. 6.
Deroga ai requisiti delle manifestazioni regionali.
1. Può essere qualificata regionale una manifestazione fieristica alla prima edizione nel caso in cui il progetto presentato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore preveda, sulla base di idonea documentazione, una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali oppure una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori italiani.
Art. 7.
Requisiti delle manifestazioni locali.
1. Il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Lombardia;
b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Lombardia.
Art. 8.
Procedure per l’attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche.
1. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all’autorità competente di cui all’art. 4, commi 2 e 4, della l.r. n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.
1 bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adotterà la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della Direzione generale competente.(2)
2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con decreto del dirigente regionale competente.
3. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalità stabilite dall’art. 14 oppure dall’art. 15.
4. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da:
a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente;
b) citazione degli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto dell’ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell’amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli artt. 2, 3, 5 e 7;
d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l’applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
e) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una società di revisori contabili iscritta nell’apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della unione europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle società di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’organizzazione;
f) dichiarazione attestante l’esercizio dell’attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali.
5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all’istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli artt. 2, 3, 5 e 7 per l’attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.
Art. 9.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali.
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) prenotazione viaggi ed alberghi;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
p) sistemi informatizzati.
Art. 10.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali.
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) prenotazione viaggi ed alberghi;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Art. 11.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali.
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi bancari,
f) servizi di ristoro;
g) pronto soccorso;
h) servizi di sicurezza;
i) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Art. 12.
Definizione di spazi espositivi non permanenti.
1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.
2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dagli artt. 9, 10 e 11 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
Art. 13.
Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici.
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i comuni devono trasmettere alla direzione generale regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, se entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
3. La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.
Art. 14.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare:
a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore della manifestazione;
e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati;
f) la dotazione di apposite apparecchiature di controllo automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di sistemi equivalenti di controllo degli accessi.
2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori, l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5, comma 6, della l.r. n. 30/2002.
Art. 15.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare:
a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla manifestazione fieristica;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore;
e) il regolamento della manifestazione, indicante i requisiti di ammissibilità degli espositori e l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
f) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
Art. 16.
Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni.
1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realtà fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l’effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia.
2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell’ambito della regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali.
3. La Direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:
a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
b) conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.(3)
4. È comunque fatto salvo il diritto, per l’organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.(4)
Art. 17.(5)
Art. 18.
Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni.
1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, all’unità organizzativa competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
2. In caso di variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica attribuita nella prima comunicazione e il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o parzialmente con quelle di altre manifestazioni che nelle date contestate risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle manifestazioni variate che si svolgono in Lombardia.
3. Le variazioni di data si intendono accolte qualora l’unità organizzativa competente per materia non provveda a comunicare un provvedimento ostativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Le variazioni di date, concernenti manifestazioni internazionali o nazionali, che vanno a sovrapporsi con manifestazioni aventi le stesse qualifiche che si svolgono sul territorio nazionale sono possibili fino a quando in sede di coordinamento interregionale non vengano approvati i provvedimenti relativi alla formazione del calendario fieristico italiano.
Art. 19.
Coordinamento manifestazioni fieristiche per la formazione del calendario italiano e regionale.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali nell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, trasmettono di norma entro il 31 gennaio le richieste di inserimento nel calendario regionale e di attribuzione o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale, tuttavia per le manifestazioni regionali e locali è consentita la dilazione dei termini di presentazione fino al 30 aprile in quanto le stesse non sono da sottoporre al vaglio del coordinamento interregionale di cui ai successivi commi 4 e 5.
2. La direzione generale competente per materia e il comune per le manifestazioni di propria competenza, hanno la facoltà, ai fini del rispetto del principio di trasparenza del mercato e della difesa dei consumatori di chiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata dall’operatore fieristico, entro 15 giorni dalla data di ricezione della medesima, con particolare riferimento alla veridicità dei dati ed alle modalità della loro rilevazione.
3. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione al protocollo della giunta regionale della comunicazione o dell’inoltro dei chiarimenti o atti richiesti, qualora tale richiesta pervenga alla direzione generale competente dopo le date di cui al comma 1 la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario nazionale e regionale relativo all’anno seguente.
4. La direzione generale competente per materia, entro il 31 marzo dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, al fine della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, trasmette al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Lombardia con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, al periodo di svolgimento, ai settori merceologici e alla sede di svolgimento.
5. Entro il 31 marzo dell’anno precedente lo svolgimento della manifestazione fieristica, con decreto del dirigente competente per materia viene comunicato agli organizzatori il riconoscimento di qualifica internazionale e nazionale. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo l’eventuale verifica, in sede di coordinamento interregionale, dell’insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni qualora il coordinamento interregionale dovesse adottare un regolamento disciplinante tali concomitanze.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale, nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.
7. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale i comuni trasmettono l’elenco delle manifestazioni di loro competenza alle camere di commercio competenti per territorio entro il 31 luglio di ogni anno. Le camere di commercio redigono gli elenchi provinciali delle manifestazioni locali e ne curano la trasmissione alla direzione generale della giunta regionale competente sia su supporto cartaceo che informatico, entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.
8. Entro il 30 novembre di ogni anno viene pubblicato sul sito internet della direzione generale competente e sul Bollettino Ufficiale della regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo.
Art. 20.
Coordinamento con le altre norme che regolano le manifestazioni fieristiche.
1. È fatta integralmente salva l’applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, di quanto previsto in materia fieristica dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con r.d. n. 773/1931.
Art. 21.
Elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici.
1. Presso la direzione generale competente è istituito l’elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l’evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.
2. Gli organizzatori di manifestazioni e gli enti fieristici dotati di personalità giuridica vengono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente dell’unità organizzativa competente per materia.
3. Vengono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, con decreto del dirigente dell’unità organizzativa competente, i soggetti che presentano istanza in tal senso alla direzione generale competente, corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto di costituzione;
b) statuto;
c) autocertificazione attestante l’attività svolta nel settore fieristico da almeno un triennio.
4. L’aggiornamento dell’elenco regionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche anche non proprietari dei quartieri fieristici, e degli enti fieristici viene effettuato con cadenza trimestrale a cura dell’unità organizzativa competente.
Art. 22.
Disciplina per il riordino degli enti fieristici.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche e gli enti fieristici, iscritti all’elenco di cui all’art. 21, che intendono procedere a trasformazioni societarie inviano alla direzione generale regionale competente il progetto di trasformazione comprensivo di identificazione del patrimonio dell’Ente fieristico, che sarà approvato con decreto del dirigente competente.
Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:
a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all’attività dell’ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;
b) la ripartizione del capitale sociale.
2. L’atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 1 lettera a).
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per poter usufruire dei benefici di cui all’art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 , previsti dalla legge n. 289 art. 80, comma 43 del 27 dicembre 2002 fino al 30 marzo 2005.
Art. 23.(6)
NOTE:
1. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a) del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b) del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
5. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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