REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2003 , N. 8

Modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2003, n. 4 "Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6"

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 06 Maggio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-05-02;8

Art. 1.
1. Al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’art. 1 è sostituito dal seguente:
"2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell’erp relative ai soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione e la permanenza di cui al successivi articoli e all’allegato 1.";
b) il comma 1 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai corpi speciali di cui all’art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dall’1 gennaio e dall’1 luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema.


Bando con decorrenza 1 gennaio e scadenza 30 giugno:
Bando con decorrenza 1 luglio e scadenza 31 dicembre:
Graduatoria con decorrenza 1 luglio
Graduatoria con decorrenza 1 gennaio

c) il comma 3 dell’art. 24 è abrogato;
d) la lettera a) del comma 2 dell’art. 26 è sostituita dalla seguente:
"a) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel Comune interessato";
e) il comma 1 dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
"1. Dall’1 novembre 2003 i Comuni e le ALER possono accedere al sito dell’Unità Organizzativa Politiche per la Casa della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell’utilizzo del sistema informatico regionale.";
f) dopo il comma 10 dell’art. 30 è inserito il seguente comma 10 bis:
"10 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione.".
Art. 2.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 2 aprile 2003, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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