REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2003 , N. 14

Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l’iscrizione nel registro

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 25 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-21;14

Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento provvede, in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari", così come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 1999", all’istituzione del registro regionale e alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione dei laboratori di cui all’articolo 2 lettera a).
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) laboratori:
1) i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
2) i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo ai sensi dei decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, per conto di industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;
b) Responsabile del laboratorio: il rappresentante legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
c) Regione: Giunta Regionale, Direzione Generale competente in materia di sanità.
Art. 3.
Registro Regionale.
1. È istituito, presso la Regione, il registro dei laboratori, di cui all’articolo 2.
Art. 4.
Domanda di iscrizione nel registro.
1. Per l’iscrizione nel registro, il Responsabile del laboratorio presenta domanda all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:
a) le generalità del Responsabile del laboratorio e la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
b) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
c) la sede del laboratorio;
d) le specifiche prove o gruppi di prove per le quali si chiede l’iscrizione.
3. Alla domanda sono allegati:
a) copia dei certificato di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l’iscrizione, rilasciato da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma EN 45003;
b) dichiarazione del Responsabile del laboratorio dalla quale risulti che il laboratorio opera in conformità ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell’Allegato II al decreto legislativo 120/92;
c) l’esito dell’ultima visita di sorveglianza, di cui all’articolo 6 comma 2;
d) ricevuta del versamento, a favore della ASL, di € 250,00 previsto per le spese di istruttoria.
4. I laboratori che non sono in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 3, lettera a), possono essere iscritti nel registro, presentando, in sostituzione di tale certificato, copia del contratto stipulato con l’organismo di accreditamento attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento dell’accreditamento.
5. Il certificato di accreditamento deve, in ogni caso, essere prodotto entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro.
Art. 5.
Iscrizione.
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’ASL trasmette il proprio parere alla Regione.
2. Qualora si renda necessaria l’integrazione della domanda o degli allegati, l’ASL ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio e il termine, di cui al comma 1, è sospeso. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui si è acquisita l’integrazione richiesta.
3. La Regione, entro 30 giorni dai ricevimento del parere dell’ASL, provvede, con decreto del Dirigente competente, all’iscrizione dei laboratori nel registro di cui al precedente articolo 3, con l’indicazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero al rigetto della domanda.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è notificato al responsabile del laboratorio interessato. La Regione trasmette al Ministero della Salute e all’ASL la comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro regionale.
5. La regione provvede alla pubblicizzazione dei provvedimenti di cui al comma 3, nonché all’aggiornamento dei registro regionale.
6. I dati relativi all’iscrizione nel registro regionale, devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell’autocontrollo.
Art. 6.
Obblighi del responsabile del laboratorio.
1. Il responsabile del laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione, per il tramite dell’ASL, ogni variazione degli elementi di cui all’articolo 4, entro e non oltre trenta giorni dalle variazioni intervenute.
2. Il responsabile del laboratorio deve trasmettere alla Regione, per il tramite dell’ASL, idonea documentazione riportante l’esito delle visite di sorveglianza effettuate dall’organismo di accreditamento.
Art. 7.
Verifiche e cancellazioni dal registro.
1. La mancata presentazione del certificato di accreditamento entro i termini di cui all’articolo 4, comma 5, determina la cancellazione del laboratorio dal registro.
2. La domanda d’iscrizione potrà essere ripresentata, secondo la procedura di cui all’articolo 4, a condizione che venga prodotto anche la documentazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).
3. Qualora sia accertata la perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), la Regione, con decreto del Dirigente competente, dispone la cancellazione del laboratorio dal registro, o la cancellazione delle specifiche prove o gruppi di prove. Il provvedimento di cancellazione è notificato al responsabile del laboratorio. Dell’avvenuta cancellazione sono informati l’ASL competente e il Ministero della Salute.
4. La Regione può disporre verifiche presso i laboratori di cui al presente regolamento.
Art. 8.
Laboratori non aventi sede in Regione Lombardia.
1. I laboratori, non aventi sede in Regione Lombardia, e regolarmente iscritti nei registri predisposti dalle Regioni o Province Autonome, possono operare sul territorio lombardo.
2. I laboratori non aventi sede in Regione Lombardia, qualora le Regioni o Province Autonome non abbiano emanato disposizioni in materia, possono operare sul territorio lombardo alle condizioni previste dal presente regolamento, dando comunicazione, corredata della documentazione di cui all’articolo 4, con esclusione di quanto previsto al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 4.
3. La Regione, fino a quando le Regioni o Province Autonome non abbiano provveduto a disciplinare la materia, provvede a inserire, in una apposita sezione del registro, i laboratori di cui al comma 2.
Art. 9.
Norme transitorie.
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i laboratori che non risultano iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 3, non possono effettuare analisi ai fini dell’autocontrollo previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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