REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003 , N. 19

Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con L.R. 14 gennaio 2000 n. 2

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 14 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-12;19

Art. 1.
Composizione.
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:
a) Il Sindaco del comune di Milano;
b) I Presidenti delle conferenze dei sindaci delle Aziende Sanitarie Locali;
c) Il Presidente dell’ANCI Lombardia;
d) Il Presidente dell’Unione delle Province Lombarde (UPL);
e) Il presidente della delegazione regionale dell’UNCEM.
2. La Conferenza, nelle ipotesi previste dall’art. 6, comma 9 ter, della L.R. 31/1997, è integrata con la partecipazione del Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’Azienda ospedaliera.
3. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, l’assessore regionale competente in materia di sanità, l’assessore regionale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, gli assessori regionali competenti nelle materie all’ordine del giorno della seduta della Conferenza, il direttore generale competente in materia di sanità, il direttore generale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, i direttori generali degli assessorati competenti nelle materie poste all’ordine del giorno, nonché i Direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere quando all’ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.
Art. 2.
Modalità di costituzione e durata.
1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La seduta d’insediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all’elezione del Presidente, dal Sindaco del comune di Milano.
Art. 3.
Elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
1. Il Presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta d’insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.
2. La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente o Vicepresidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), si procede a nuove elezioni.
4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente in carica possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.
Art. 4.
Attribuzioni della Conferenza.
1. La Conferenza:
a) esamina il progetto di Piano Sanitario Regionale, eventualmente formulando osservazioni, e fornisce linee di indirizzo per la programmazione strategica delle aziende sanitarie;
b) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto con il Direttore Generale di AO e di ASL nei casi previsti dall’art. 3 bis, comma 7, D.Lgs. 502/92. Nei casi di particolare gravità e urgenza la Giunta regionale procede alla risoluzione senza l’acquisizione di parere; del provvedimento è data immediata comunicazione alla Conferenza;
c) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;
d) esamina problematiche di carattere sanitario, o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che interessino ambiti comunali, sovracomunali o, comunque, sovraterritoriali rispetto agli ambiti di ciascuna conferenza dei sindaci.
Art. 5.
Modalità di esercizio delle attribuzioni.
1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le modalità seguenti:
a) le osservazioni sul Piano Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 229/99, comma 2 ter, sono espresse, con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall’acquisizione degli elementi istruttori;
b) il parere non vincolante circa la risoluzione del contratto con il direttore generale di AO e di ASL nei casi previsti dall’art. 3 bis, comma 7, D.Lgs. 502/92, nel testo vigente, è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale;
c) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale.
2. La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della conferenza la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.
Art. 6.
Convocazione.
1. La Conferenza ha sede presso la Direzione Generale Sanità della Giunta Regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3, dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta all’anno e in ogni caso nelle date necessarie per l’espressione delle osservazioni e pareri previsti all’articolo 4, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l’ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato.
3. Al Presidente competono la formazione dell’ordine del giorno e la direzione della seduta.
Art. 7.
Validità delle sedute.
1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.
2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall’aula prima delle votazioni.
3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
4. Qualora nel corso della discussione che venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
Art. 8.
Svolgimento delle sedute – Votazioni.
1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.
2. La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dai presenti.
3. Su richiesta motivata del Presidente o di un suo componente, la Conferenza può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
7. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito.
Art. 9.
Funzioni di segreteria.
1. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di sanità organizza le necessarie funzioni di supporto di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.
Art. 10.
Organizzazione dei lavori.
1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all’esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, del Comune, della Provincia in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.
Art. 11.
Raccordo con la Conferenza regionale delle autonomie.
1. Le osservazioni e i pareri di cui all’art. 5, qualora siano espressi su argomenti posti all’ordine del giorno della Conferenza delle autonomie istituita dall’art. 1 della L.R. 1/2000, sono immediatamente trasmessi alla Conferenza medesima.
Art. 12.
Disposizioni di prima attuazione.
1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all’art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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