Regolamento Regionale 14 dicembre 2006 , N. 10

Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)

(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).
2. Le funzioni di Garante dei detenuti, di seguito indicato come "Garante", sono svolte pro tempore dal Difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
3. Il Difensore civico, nell’esercizio delle funzioni di Garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell’ambito delle materie di competenza regionale.
4. L’azione del Garante si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.
Art. 2
(Funzioni e obiettivi)
1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, al fine di:
a) assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;
b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all’articolo 1, comma 3, nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4;
d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all’articolo 1, comma 3;
e) promuovere iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l’esecuzione delle pene;
f) collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedimentali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell’esercizio discrezionale del potere di autotutela.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della l.r. 8/2005.
Art. 3
(Modalità di intervento)
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d’ufficio, il Garante collabora con le autorità competenti al fine di rendere efficace l’attività prevista dal presente regolamento.
2. Il Garante può effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del DPR 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
3. Il Garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all’avente diritto.
4. Le strutture regionali competenti rilasciano al Garante, entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalità di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.
5. Il Garante può convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all’uopo fissato, all’esame congiunto della pratica.
6. Il Garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla l.r. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il Garante può proporre l’adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Art. 4
(Collaborazioni)
1. Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell’ambito delle specifiche competenze.
Art. 5
(Relazione al Consiglio regionale)
1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull’attività svolta durante l’anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 9, comma 3, della l.r. 8/2005.
2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l’avvio delle funzioni di Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale.
2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell’attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell’ufficio e tra l’altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l’attivazione e del carattere di gratuità degli interventi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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