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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
22 febbraio 2007
, N. 2
Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 27 Febbraio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-22;2
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto di applicazione del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile (UNSC) dei progetti di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti, l'organizzazione dei corsi di formazione generale, l'attività di informazione sul servizio civile e le modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione dello stesso;
c) i requisiti e le procedure per l’iscrizione, le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile;
e) le modalità di valutazione, nei pubblici concorsi banditi dalla Giunta regionale, del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato;
f) le modalità per l’estensione di benefici e di agevolazioni, previsti dalla normativa regionale, per coloro che hanno svolto attività di servizio civile regionale e che hanno partecipato ai progetti sperimentali di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia);
g) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Commissione di valutazione dei progetti, dell’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, della Conferenza sul servizio civile lombardo e del Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia;
h) le modalità di implementazione del fondo regionale per il servizio civile lombardo di cui all’articolo 16 della l.r. 2/2006;
i) le modalità per la valorizzazione, il sostegno ed il coordinamento della rete delle province, dei comuni e delle altre istituzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) e articolo 6 della l.r. 2/2006.
CAPO II
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 2
(Tenuta e aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente, secondo le direttive impartite dall’UNSC sui requisiti per l’accreditamento di nuovi enti e l’adeguamento degli enti già iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale, dispone circa le procedure, le istruzioni, la modulistica e la documentazione da richiedere agli enti già iscritti per dimostrare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa statale.
Art. 3
(Trasmissione all’UNSC dei progetti e della relazione annuale)
Art. 4
(Attività di monitoraggio e controllo dei progetti)
1. Gli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato, congruente con quanto dichiarato nella scheda progetto.
Art. 5
(Interventi di formazione per il servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente coordina la formazione generale dei volontari e quella degli operatori locali di progetto degli enti iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati.
3. Gli operatori locali di progetto partecipano alla formazione generale con almeno un incontro annuo. La struttura regionale competente rilascia la certificazione relativa alle competenze acquisite.
Art. 7
(Modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile nazionale)
CAPO III
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 8
(Albo regionale degli enti di servizio civile)
1. Possono iscriversi all’albo regionale degli enti di servizio civile gli enti e le organizzazioni che hanno i requisiti richiesti dalla normativa statale e i cui fini istituzionali corrispondano alle finalità indicate dall’articolo 1 della l.r. 2/2006.
2. Alla sezione anagrafica possono iscriversi:
a) le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile nazionale presenti in più di quattro regioni;
3. Alla sezione speciale possono iscriversi:
4. La struttura regionale competente:
a) entro sessanta giorni dall’istituzione dell’albo di cui al comma 1, emana un decreto per l’iscrizione alle due sezioni dell’albo regionale degli enti di servizio civile, oltre all’elenco della documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione;
b) verifica che gli enti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), punto 3, della l.r. 2/2006, che partecipano al bando nazionale emanato dall’UNSC, non siano sedi locali di progetti nazionali.
Art. 9
(Interventi di formazione nei progetti sperimentali)
1. La struttura regionale competente:
a) organizza e coordina la formazione generale dei volontari e delle figure previste degli enti coinvolti nei progetti sperimentali, individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati. Cura altresì il rilascio dei certificati di partecipazione ai corsi di formazione;
b) emana, in concomitanza con l’avvio dei progetti sperimentali, appositi provvedimenti contenenti i modelli per la certificazione e per i registri della formazione e le istruzioni per la loro compilazione;
c) effettua il monitoraggio sull’andamento della formazione generale e specifica per volontari e per le figure individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati;
d) per l’elaborazione dei piani di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), della l.r. 2/2006, si avvale anche della direzione generale competente in materia di protezione civile e dei soggetti a cui ha conferito l’esercizio di tale attività. I piani sono trasmessi all’Organismo di cui all’articolo 16.
2. La formazione specifica nei progetti sperimentali è svolta preferibilmente, entro l’ottavo mese del servizio civile, dagli enti che partecipano ai progetti con una concentrazione pari al settanta per cento del monte ore complessivamente previsto nei primi tre mesi.
Art. 10
(Attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti sperimentali)
1. Gli enti di servizio civile che realizzano i progetti sperimentali inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato.
2. La struttura regionale competente:
3. Le valutazioni ricavate sulla base delle attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti, costituiscono la base per l’elaborazione del programma triennale previsto dall’articolo 10 della l.r. 2/2006 e dei provvedimenti annuali di attuazione previsti dall’articolo 11 della stessa legge.
Art. 12
(Modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile nei progetti sperimentali)
CAPO IV
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI BENEFICI PER COLORO CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE.
Art. 13
(Benefici in materia di concorsi)
Art. 14
(Altri benefici ed agevolazioni)
1. La struttura regionale competente stipula accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con le altre strutture regionali ed enti per:
2. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, operanti in ambito regionale, possono riconoscere agevolazioni per la fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.
3. La Giunta regionale può prevedere ulteriori benefici per i volontari in servizio civile regionale.
CAPO V
REGOLE DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI
Art. 15
(Commissione di valutazione dei progetti)
1. La Commissione di valutazione dei progetti è costituita, entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del direttore generale competente.
2. La Commissione è composta da:
3. La Commissione può avvalersi, nelle fasi di istruttoria e di assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, anche di soggetti esterni competenti in materia e non iscritti all’albo regionale del servizio civile regionale e all’albo regionale del servizio civile nazionale.
4. Ai componenti esterni di cui al comma 2 è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della Commissione.
Art. 16
(Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile)
1. L’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile è costituito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con decreto del direttore generale competente.
2. L’ Organismo è composto da:
b) sei rappresentanti degli enti iscritti alle due sezioni dell’Albo regionale degli enti del servizio civile;
3. L’Organismo, per quanto riguarda i progetti sperimentali definisce, d’intesa con la direzione generale competente:
a) contenuti, durata e metodologia utilizzata nella formazione generale e durata della formazione specifica per i volontari partecipanti ai progetti;
4. La prima riunione dell’Organismo è convocata dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi rappresentanti.
5. Le riunioni dell’Organismo sono coordinate da due funzionari nominati con decreto del direttore generale competente.
Art. 17
(Conferenza sul servizio civile lombardo)
1. La Conferenza sul servizio civile lombardo è costituita dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Conferenza è composta da:
3. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, su invito della direzione generale competente, rappresentanti di:
5. La programmazione dei lavori della Conferenza è stabilita d’intesa con il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia. Per la definizione dei lavori, su proposta del Tavolo e della struttura regionale competente, possono essere realizzati gruppi di lavoro tematici o territoriali.
Art. 18
(Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia)
1. Il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia è costituito dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
CAPO VI
MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE LOMBARDO
Art. 19
(Contributi al fondo regionale)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia