Regolamento Regionale 22 febbraio 2007 , N. 2

Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 27 Febbraio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-22;2

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto di applicazione del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile (UNSC) dei progetti di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti, l'organizzazione dei corsi di formazione generale, l'attività di informazione sul servizio civile e le modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione dello stesso;
b) le azioni regionali relative ai progetti sperimentali di servizio civile regionale;
c) i requisiti e le procedure per l’iscrizione, le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile;
d) le modalità di svolgimento della formazione specifica relativa ai progetti di servizio civile;
e) le modalità di valutazione, nei pubblici concorsi banditi dalla Giunta regionale, del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato;
f) le modalità per l’estensione di benefici e di agevolazioni, previsti dalla normativa regionale, per coloro che hanno svolto attività di servizio civile regionale e che hanno partecipato ai progetti sperimentali di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia);
g) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Commissione di valutazione dei progetti, dell’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, della Conferenza sul servizio civile lombardo e del Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia;
h) le modalità di implementazione del fondo regionale per il servizio civile lombardo di cui all’articolo 16 della l.r. 2/2006;
i) le modalità per la valorizzazione, il sostegno ed il coordinamento della rete delle province, dei comuni e delle altre istituzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) e articolo 6 della l.r. 2/2006.
CAPO II
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 2
(Tenuta e aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente, secondo le direttive impartite dall’UNSC sui requisiti per l’accreditamento di nuovi enti e l’adeguamento degli enti già iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale, dispone circa le procedure, le istruzioni, la modulistica e la documentazione da richiedere agli enti già iscritti per dimostrare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa statale.
2. Gli enti iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la documentazione utile al mantenimento dei requisiti richiesti dall’UNSC e una relazione annuale sull’attività svolta.
3. La struttura regionale competente trasmette all’UNSC, entro il 31 dicembre di ogni anno, qualunque informazione relativa al mancato rispetto delle norme sull’accreditamento.
Art. 3
(Trasmissione all’UNSC dei progetti e della relazione annuale)
1. I progetti presentati, ai sensi della normativa statale, dagli enti o dalle organizzazioni iscritte all’albo regionale del servizio civile nazionale, vengono esaminati dalla Commissione di valutazione che formerà la graduatoria dei progetti approvati.
2. La struttura regionale competente:
a) comunica all’UNSC, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
b) trasmette ogni anno all’UNSC una relazione sull’attività effettuata nell’anno precedente.
Art. 4
(Attività di monitoraggio e controllo dei progetti)
1. Gli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato, congruente con quanto dichiarato nella scheda progetto.
2. La struttura regionale competente:
a) analizza le relazioni, effettua monitoraggi, controlli e verifiche a campione sull’attuazione dei progetti, in tutte le province, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, e pubblica periodicamente i risultati ottenuti;
b) qualora rilevasse difformità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’UNSC, ne dà comunicazione allo stesso.
Art. 5
(Interventi di formazione per il servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente coordina la formazione generale dei volontari e quella degli operatori locali di progetto degli enti iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati.
2. I formatori devono avere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli operatori locali di progetto partecipano alla formazione generale con almeno un incontro annuo. La struttura regionale competente rilascia la certificazione relativa alle competenze acquisite.
4. La formazione specifica, erogata dagli enti che partecipano ai progetti, ha una durata di almeno cinquanta ore di cui trenta svolte preferibilmente entro il terzo mese ed il resto entro l’ottavo mese di servizio civile.
5. I contenuti, le metodologie utilizzate nell’intervento formativo, i nominativi e le competenze dei docenti, devono essere indicati al momento della presentazione del progetto.
Art. 6
(Attività di informazione sul servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente organizza, anche in collaborazione con gli enti di servizio civile, attività finalizzate alla promozione del servizio civile nazionale e all’informazione dei giovani.
Art. 7
(Modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile nazionale)
1. La struttura regionale competente rilascia l’attestato di effettuazione del servizio, a seguito di richiesta dei volontari, che deve essere inviata dagli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale del servizio civile nazionale.
2. L’attestato di cui al comma 1 viene rilasciato solo ai giovani che hanno terminato il periodo di servizio previsto.
CAPO III
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 8
(Albo regionale degli enti di servizio civile)
1. Possono iscriversi all’albo regionale degli enti di servizio civile gli enti e le organizzazioni che hanno i requisiti richiesti dalla normativa statale e i cui fini istituzionali corrispondano alle finalità indicate dall’articolo 1 della l.r. 2/2006.
2. Alla sezione anagrafica possono iscriversi:
a) le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile nazionale presenti in più di quattro regioni;
b) i coordinamenti regionali, con sede legale in regione Lombardia, di enti di servizio civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo;
c) le associazioni dei giovani e degli altri soggetti che prestano o hanno prestato servizio civile in Lombardia.
3. Alla sezione speciale possono iscriversi:
a) gli enti aventi la sede legale sul territorio regionale;
b) gli enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale o subregionale di enti a carattere nazionale;
c) le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede legale sul territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, non siano sede di servizio di enti di servizio civile nazionale presenti in più regioni.
4. La struttura regionale competente:
a) entro sessanta giorni dall’istituzione dell’albo di cui al comma 1, emana un decreto per l’iscrizione alle due sezioni dell’albo regionale degli enti di servizio civile, oltre all’elenco della documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione;
b) verifica che gli enti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), punto 3, della l.r. 2/2006, che partecipano al bando nazionale emanato dall’UNSC, non siano sedi locali di progetti nazionali.
Art. 9
(Interventi di formazione nei progetti sperimentali)
1. La struttura regionale competente:
a) organizza e coordina la formazione generale dei volontari e delle figure previste degli enti coinvolti nei progetti sperimentali, individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati. Cura altresì il rilascio dei certificati di partecipazione ai corsi di formazione;
b) emana, in concomitanza con l’avvio dei progetti sperimentali, appositi provvedimenti contenenti i modelli per la certificazione e per i registri della formazione e le istruzioni per la loro compilazione;
c) effettua il monitoraggio sull’andamento della formazione generale e specifica per volontari e per le figure individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati;
d) per l’elaborazione dei piani di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), della l.r. 2/2006, si avvale anche della direzione generale competente in materia di protezione civile e dei soggetti a cui ha conferito l’esercizio di tale attività. I piani sono trasmessi all’Organismo di cui all’articolo 16.
2. La formazione specifica nei progetti sperimentali è svolta preferibilmente, entro l’ottavo mese del servizio civile, dagli enti che partecipano ai progetti con una concentrazione pari al settanta per cento del monte ore complessivamente previsto nei primi tre mesi.
3. I contenuti, le metodologie utilizzate, i nominativi e le competenze dei docenti che erogano i moduli formativi di ogni corso, devono essere indicati al momento della presentazione del progetto.
4. La partecipazione ai corsi di formazione per volontari e per le figure individuate con successivi provvedimenti è obbligatoria e gratuita.
Art. 10
(Attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti sperimentali)
1. Gli enti di servizio civile che realizzano i progetti sperimentali inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato.
2. La struttura regionale competente:
a) avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, esamina le relazioni, effettua monitoraggi a campione e pubblica periodicamente i risultati ottenuti;
b) adotta provvedimenti sanzionatori in caso di azioni degli enti di servizio civile non conformi a quanto previsto dal progetto approvato.
3. Le valutazioni ricavate sulla base delle attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti, costituiscono la base per l’elaborazione del programma triennale previsto dall’articolo 10 della l.r. 2/2006 e dei provvedimenti annuali di attuazione previsti dall’articolo 11 della stessa legge.
Art. 11
(Attività di informazione sui progetti sperimentali)
1. La struttura regionale competente organizza, anche in collaborazione con gli enti accreditati dell’albo regionale degli enti di servizio civile, attività finalizzate alla promozione dei progetti sperimentali.
Art. 12
(Modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile nei progetti sperimentali)
1. La struttura regionale competente rilascia l’attestato di effettuazione del servizio a seguito della richiesta dei volontari che deve essere inviata dagli enti di servizio civile in cui hanno prestato servizio.
2. L’attestato di cui al comma 1 viene rilasciato solo ai giovani che hanno terminato il periodo di servizio previsto dal progetto a cui hanno aderito.
CAPO IV
AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI BENEFICI PER COLORO CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE.
Art. 13
(Benefici in materia di concorsi)
1. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi regionali con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici, in armonia con le disposizioni relative all’organizzazione del personale della Giunta regionale.
2. La struttura regionale competente cura la stipula di accordi e protocolli d’intesa tra Regione ed enti locali per l’estensione di crediti occupazionali o l’acquisizione di punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici presso enti locali.
Art. 14
(Altri benefici ed agevolazioni)
1. La struttura regionale competente stipula accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con le altre strutture regionali ed enti per:
a) favorire e ampliare la collocazione lavorativa di coloro che hanno prestato servizio civile in Lombardia;
b) favorire il riconoscimento dei crediti formativi a coloro che hanno prestato servizio civile in Lombardia.
2. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, operanti in ambito regionale, possono riconoscere agevolazioni per la fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.
3. La Giunta regionale può prevedere ulteriori benefici per i volontari in servizio civile regionale.
4. La struttura regionale competente, viste anche le disponibilità del fondo regionale per il servizio civile lombardo:
a) definisce la concessione di benefici e agevolazioni ai giovani partecipanti ai progetti sperimentali di servizio civile;
b) stipula accordi e protocolli d’intesa con enti pubblici e privati per la concessione di ulteriori benefici.
CAPO V
REGOLE DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI
Art. 15
(Commissione di valutazione dei progetti)
1. La Commissione di valutazione dei progetti è costituita, entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del direttore generale competente.
2. La Commissione è composta da:
a) tre funzionari regionali nominati dalla direzione generale competente fra cui è nominato il presidente;
b) tre componenti esterni, esperti, nominati dalla direzione generale competente.
3. La Commissione può avvalersi, nelle fasi di istruttoria e di assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, anche di soggetti esterni competenti in materia e non iscritti all’albo regionale del servizio civile regionale e all’albo regionale del servizio civile nazionale.
4. Ai componenti esterni di cui al comma 2 è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della Commissione.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite mediante decreto del direttore generale competente.
6. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività della Commissione.
Art. 16
(Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile)
1. L’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile è costituito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con decreto del direttore generale competente.
2. L’ Organismo è composto da:
a) due rappresentanti degli atenei lombardi;
b) sei rappresentanti degli enti iscritti alle due sezioni dell’Albo regionale degli enti del servizio civile;
c) un rappresentante del sistema scolastico lombardo su proposta dell’ufficio scolastico per la Lombardia;
d) un rappresentante del sistema della formazione professionale lombarda indicato dalla direzione regionale competente.
3. L’Organismo, per quanto riguarda i progetti sperimentali definisce, d’intesa con la direzione generale competente:
a) contenuti, durata e metodologia utilizzata nella formazione generale e durata della formazione specifica per i volontari partecipanti ai progetti;
b) contenuti, durata e metodologia della formazione rivolta al personale degli enti coinvolti;
c) aggiornamento dei piani formativi e inserimento al loro interno delle attività di addestramento e intervento in caso di pubbliche calamità e di eventi di protezione civile o di eccezionale interesse per la Regione;
d) modalità di verifica di erogazione della formazione e dei risultati ottenuti dalla stessa.
4. La prima riunione dell’Organismo è convocata dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi rappresentanti.
5. Le riunioni dell’Organismo sono coordinate da due funzionari nominati con decreto del direttore generale competente.
6. Durante la prima riunione vengono eletti il presidente, il vice presidente e, su proposta della direzione generale competente, viene redatto il regolamento di funzionamento.
7. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività dell’Organismo.
Art. 17
(Conferenza sul servizio civile lombardo)
1. La Conferenza sul servizio civile lombardo è costituita dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Conferenza è composta da:
a) un rappresentante di ogni ente iscritto alle due sezioni dell’albo regionale degli enti di servizio civile indicati dai rispettivi enti;
b) un rappresentante scelto fra gli enti del servizio civile nazionale;
c) un rappresentante per ogni direzione generale coinvolta.
3. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, su invito della direzione generale competente, rappresentanti di:
a) associazioni di volontari del servizio civile lombardo;
b) atenei lombardi;
c) associazioni imprenditoriali;
d) organizzazioni sindacali;
e) tavolo del terzo settore;
f) i rappresentanti delle associazioni dei comuni più rappresentative.
4. La Conferenza è convocata nell’ultimo trimestre di ogni anno.
5. La programmazione dei lavori della Conferenza è stabilita d’intesa con il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia. Per la definizione dei lavori, su proposta del Tavolo e della struttura regionale competente, possono essere realizzati gruppi di lavoro tematici o territoriali.
6. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività della Conferenza.
Art. 18
(Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia)
1. Il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia è costituito dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La prima riunione del Tavolo è convocata dalla direzione regionale competente entro quindici giorni dalla costituzione.
3. Durante la prima riunione, su proposta della direzione regionale competente, viene redatto il regolamento di funzionamento.
CAPO VI
MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE LOMBARDO
Art. 19
(Contributi al fondo regionale)
1. All’incremento del fondo regionale per il servizio civile lombardo possono concorrere:
a) i finanziamenti delle singole direzioni generali della Regione;
b) i finanziamenti da parte degli enti accreditati;
c) i finanziamenti derivanti dalle sponsorizzazioni da parte di aziende, fondazioni bancarie, altri enti pubblici e privati e cittadini e cittadine in qualità di sponsor;
d) i contributi al fondo regionale senza destinazione specifica oppure finalizzati al finanziamento di progetti di servizio civile in specifici ambiti di intervento o aree territoriali definite.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono concorrere a incrementare la quota trasferita ai volontari.
CAPO VII
NORME FINALI
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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