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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
22 dicembre 2014
, n. 6
Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente
(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 2, lett. i) e di cui all'art. 24, c. 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché dell'art. 1, c. 85, lett. b) e c. 87 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il presente regolamento:
a) disciplina, in conformità all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione all'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 'Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente';
b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l'esercizio sul territorio regionale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, anche da parte delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza e assicurando condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie;
c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti;
d) istituisce il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004.
Art. 2
(Definizioni e classificazioni)
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
2 bis. Quando i servizi di cui al comma 2 riguardano il trasporto studenti, ferma restando l’applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) si applica altresì l’articolo 10 bis.(1)
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, c. 1, lett. b) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se adibiti al trasporto scolastico ai sensi del citato d.m. 31 gennaio 1997; per i servizi di cui al comma 2 bis, per autobus si intendono anche quelli di cui all’articolo 2, punto 2.1.1. dell’Allegato al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus).(2)
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
5. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992
Art. 3
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;
b) disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia; (3)
c) disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;
d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
e) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
f) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;
g) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del d.m. del 23 febbraio 1999, n.88; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al reg. CE n. 561/2006;
h) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di cui all'articolo 5, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività, così come previsto dall'articolo 9;
i) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'art. 1, c. 3, della l. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche.
2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. oppure che pur prive di una stabile organizzazione operano in Lombardia in via continuativa devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. Si considera operante in via continuativa l’impresa che svolge l’attività in Lombardia sulla base di un contratto che prevede una durata superiore a 30 giorni o la ripetizione del servizio per più di dieci volte. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione o è svolta l’attività in via continuativa, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4.(4)
Art. 4
(Procedura per l'inizio dell'attività)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della l. n. 218/2003è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
2. La SCIA deve essere presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R., o dove è svolta l’attività in via continuativa; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'articolo 5. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.(5)
3. Alla SCIA devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
4. La SCIA, corredata da tutti gli allegati di cui al comma 3, è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della Provincia, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta ed i termini di cui al comma 7 del presente articolo sono interrotti ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. d) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
7. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, la Provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni formulate dalla medesima Provincia detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione provinciale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È, in ogni caso, fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, c. 6, della legge n. 241/1990, nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.
8. L'impresa richiede alla Provincia il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992.
Art. 5
(Registro regionale )
1. La Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/2003, istituisce presso la competente Direzione Generale della Giunta regionale il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. La Regione trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese iscritte nel Registro regionale, con la specificazione del numero di autobus in dotazione.
2. Le Province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico.
3. Con apposito atto della Direzione regionale competente sono definiti modalità, tempi e procedure per l'inserimento, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale telematico da parte delle Province.
4. Nel Registro regionale telematico di cui al comma 1 sono annotati i dati relativi alle imprese abilitate all'esercizio del servizio in conformità al presente regolamento, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.
5. Le Province provvedono alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del Registro:
d) qualora sia venuto meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 3, previa diffida prevista all'articolo 7, comma 2.
6. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente iscritte nel Registro telematico sono tenute a versare, alla Provincia cui è stata presentata la SCIA, una somma a titolo di iscrizione e per il rimborso dei costi relativi a diritti di segreteria, oneri di istruttoria e rilascio del contrassegno di cui all'articolo 6, comma 3.
8. Per gli anni successivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale telematico, le imprese hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di:
a) presentare una specifica dichiarazione relativa al permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalità di cui all'articolo 4;
9. Le risorse introitate dalle Province sono da destinare nella misura del 50% in via prioritaria al finanziamento delle funzioni provinciali di cui al presente regolamento e alla tenuta del Registro telematico. Il restante 50% è versato dalle Province alla Regione per l'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro regionale. Le modalità di versamento degli importi indicati ai commi 7 e 8 sono stabilite nel provvedimento regionale di cui al comma 3.
10. Alle Province che non procedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico, la Giunta Regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, può sospendere l'erogazione di parte delle risorse regionali destinate allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento.
Art. 6
(Modalità di esercizio del servizio)
1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i).
2. A norma dell'art. 1, c. 3 della legge n. 218/2003è fatto divieto alle aziende di trasporto di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale - limitatamente al periodo relativo al vincolo di destinazione - per svolgere attività di noleggio di autobus con conducente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dalla Provincia cui è stata presentata la SCIA, riportante lo stemma provinciale, la dicitura 'SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE', da apporre sul veicolo secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3.
4. A bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
5. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresí, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.
Art. 7
(Obblighi e verifiche)
1. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 sono effettuate dalla Provincia competente almeno ogni due anni e, con riferimento al personale impiegato, con cadenza almeno annuale, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'articolo 11, comma 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 in caso di accertamento della mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, la Provincia invita l'impresa interessata a regolarizzarsi nel termine massimo di 60 giorni, decorsi i quali l'impresa incorre nel provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino all'effettiva reintegrazione del requisito, che deve comunque avvenire entro e non oltre ulteriori 120 giorni, pena il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 9 e la conseguente cancellazione dal Registro di cui all'articolo 5.
3. Le imprese iscritte nel Registro regionale sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3. Le comunicazioni devono pervenire alla Provincia entro 60 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, con le modalità di cui all'articolo 4.
4. Le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono svolte dalle Province. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
Art. 8
(Sanzioni pecuniarie)
1. Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le tipologie di infrazioni previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'art. 3, c. 1, della legge n. 218/2003.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Provincia competente che provvede all'annotazione nel Registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 9.
Art. 9
(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
1. Le Province dispongono la sospensione dell'esercizio dell'attività e il divieto di prosecuzione dell'attività quando un'impresa commette infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003.
Art. 10
(Contabilità separata)
1. Gli operatori che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale sia attività di noleggio di autobus con conducente sono tenuti ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370.
Art. 10 bis
1. Ai fini dell’esercizio dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), h) ed i), oltre ad avere la disponibilità di un parco autobus immatricolato in uso di terzi adibito a uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 3, comma 2.
3. I soggetti richiedenti l’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, presentano apposita SCIA in conformità alla disciplina di cui all’articolo 4, che si applica per le parti compatibili con il presente articolo.
4. I soggetti esercenti i servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti ad iscriversi nel Registro Regionale di cui all’articolo 5, senza oneri a loro carico.
5. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano ai soggetti di cui al comma 4 in quanto compatibili con il presente articolo.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante ‘Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)’, esercitano i servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti a presentare la SCIA di cui all’articolo 4 ed ad iscriversi nel Registro di cui all’articolo 5 entro il 31 dicembre 2017; per tali soggetti il requisito dell’anzianità massima di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 21 febbraio 2019.
Art. 11
(Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 5 le imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che:
2. Per le imprese che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci sino al termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le verifiche di cui al comma 5. In tale periodo le imprese sono tenute a conservare a bordo dei mezzi adibiti al servizio copia delle relative licenze o autorizzazioni comunali o della SCIA, unitamente all'istanza di cui al comma 1 recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia.(8)
3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 4.
5. Le Province, entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo.(8)
7. Le imprese di cui al comma 1 con parco autobus privo delle caratteristiche previste all'articolo 3, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro quattro anni dall'entrata in vigore del medesimo.(10)
7 bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, per l’anno 2021:(11)
a) il soggetto richiedente di cui all’articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 3, con esclusione dei requisiti di cui alle lettere d) e g);
b) per la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente, svolta ai sensi dell’articolo 7, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, non si tiene conto dei requisiti di cui alle lettere d) e g), del comma 1, dell’articolo 3.
7 ter. Tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente la disposizione di cui al comma 7 bis si applica anche nell’anno 2022, limitatamente all’esclusione del requisito relativo al rapporto tra personale conducente e parco mezzi adibito al servizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).(12)
8. Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1, c. 16 della l. n. 56/2014, la Città Metropolitana di Milano subentra alla Provincia di Milano e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dal presente regolamento.
9. Ai sensi dell'art. 7, c. 14 della l.r. n. 6/2012, le Agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono svolgere le funzioni di cui al presente regolamento previo accordo con le Province e la Città Metropolitana di Milano.
NOTE:
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Vedi sentenza di annullamento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V n.823/2019. La lettera è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 17 luglio 2019, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia