Art. 14
(Aree e strutture per la navigazione)
1. L'autorità competente individua le aree per l'ormeggio lungo le vie navigabili. La delimitazione di tali aree deve di norma lasciare spazio sufficiente a consentire l'incrocio lungo l'idrovia di due unità di navigazione aventi le caratteristiche dimensionali massime stabilite ai sensi dell'
art. 5, comma 1.
2. Lo spazio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere funzionali all'ormeggio, secondo quanto disposto dall'atto di concessione rilasciato dall'autorità competente. Al cessare di ogni occupazione, il titolare della concessione dovrà provvedere a sue spese alla rimozione delle opere realizzate.
3. L'autorità competente può assentire la posa di pontili galleggianti rimovibili a condizione che non provochino pregiudizio al regolare svolgimento della navigazione e che siano adeguatamente segnalati.
4. Sono ammesse alla navigazione esclusivamente le unità in possesso di regolare concessione per l'ormeggio sull'idrovia o su idrovie direttamente collegate, fatto salvo l'impiego di unità immediatamente alate al termine dell'utilizzo.
5. All'assegnatario dell'ormeggio l'autorità competente rilascia appositi contrassegni con progressiva numerica, di cui l'autorità tiene specifico elenco, che devono essere posti in evidenza sull'unità di navigazione.
6. I titolari di concessione sulle idrovie direttamente collegate diverse dalle idrovie oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di tenere a bordo un documento attestante il titolo concessorio.
7. È fatto divieto di fissare le unità di navigazione al fondo del canale mediante l'utilizzo di ancora o di altri mezzi di ancoraggio, fatto salvo l'ormeggio temporaneo in caso di emergenza, per il tempo strettamente necessario alla gestione in sicurezza dell'evento.
8. Il varo, l'alaggio, l'ormeggio e lo stazionamento delle unità di navigazione sono consentiti solo nei luoghi individuati a tali fini dalla autorità competente per la navigazione, secondo quanto disposto dagli atti concessori. Lo stazionamento delle unità di navigazione al di fuori dei luoghi allo scopo individuati è consentito esclusivamente con la presenza del conducente a bordo.
9. L'approdo è consentito, per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, lungo tutte le idrovie, ove non diversamente indicato, nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza e accessibilità.
10. Al fine di disciplinare il transito delle unità di navigazione attraverso le conche di navigazione, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità competente adotta un proprio provvedimento per il funzionamento coordinato delle conche di navigazione, prevedendo, ove necessario, la conclusione di accordi con i soggetti titolari di strutture poste lungo le idrovie direttamente collegate.