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Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Capo I
Oggetto
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione della l.r. 26/2014 con riferimento alle professioni della montagna, alle scuole di sci, di alpinismo e di sci alpinismo, alle aree sciabili attrezzate e alle piste da sci (1)
Capo II
Maestri di sci
Art. 2
(Albo professionale dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori diposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
4. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, possono essere iscritti all'albo, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 81/1991, coloro che sono in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;(2)
6. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici e didattici di formazione di cui all'articolo 3 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
7. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
8. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale dei maestri di sci, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
9. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento che i maestri di sci devono portare con sé nell'esercizio della professione e lo scudetto identificativo regionale, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
10. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per i maestri di sci stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
11. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, i maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 10, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al relativo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
12. La comunicazione di cui al comma 11 viene resa mediante dichiarazione scritta da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, i maestri di sci in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
Art. 3
(Corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e dei relativi esami, distinti per ciascuna disciplina, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso.(3)
2. I corsi hanno una durata minima di novanta giorni corrispondenti ad almeno cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e in fasi di tirocinio di venti ore e prevedono i seguenti insegnamenti: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2. Qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di un'ulteriore abilitazione per altra disciplina, non è richiesta la ripetizione delle fasi di preparazione teorico-culturali.
4. L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di prove attitudinali per essere ammessi alle quali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: (5)
4 bis. Per l’ammissione alle prove attitudinali è altresì richiesto un certificato medico per attività agonistica oppure un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. (6)
4 ter. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(6)
5. Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni precedenti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali della FISI e della Federazione italiana sport invernali paralimpici (FISIP) per la corrispondente disciplina.(7)
6. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, anche paralimpica, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.(8)
7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai giochi olimpici o paralimpici CIO o ai campionati mondiali FIS, anche paralimpici, con esclusione dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità, anche paralimpica, per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.(9)
7 bis. Le modalità attuative per gli esoneri degli atleti paralimpici di cui ai commi 5, 6 e 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, con la FISI e con la FISIP.(10)
8. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci deve essere presentata, entro tre anni dal superamento della prova attitudinale, al concessionario del servizio e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione diffusi dal concessionario.
8 bis. Lo svolgimento del corso di formazione per l’abilitazione alla professione di maestro di sci si svolge normalmente in un solo anno formativo. La direzione regionale può autorizzare, eccezionalmente, lo svolgimento del corso di formazione ripartito su due anni formativi a seguito di specifica istanza motivata presentata dall’interessato al momento dell’iscrizione.(11)
Art. 4
(Esami di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione, programmi, criteri di valutazione, date e sedi delle prove d'esame, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(12)
2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi di cui formazione di cui all'articolo 3 per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.
4. L'esame di abilitazione è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi; la frequenza del corso di aggiornamento consente l'iscrizione all'albo anche oltre termine, purché effettuato nel triennio precedente alla domanda.
5. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso di formazione ad essi riservato, sostengono gli esami al fine di conseguire un'ulteriore abilitazione.
6. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione di tutte le prove di cui al comma 3, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
Art. 5
(Commissioni d’esame per la prova attitudinale e per l’abilitazione alla professione di maestro di sci)(13)
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci e per le prove attitudinali sono costituite con decreto del dirigente regionale competente e sono presiedute dal medesimo dirigente o da un suo delegato. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi spese in favore dei componenti e le modalità di funzionamento delle medesime commissioni.(14)
2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline di sci alpino, sci di fondo e snowboard, sono composte, oltre che dal presidente, da:
a) sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all’albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni designati dal collegio regionale, sentita la FISI, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale che costituiscono la sottocommissione tecnica;(15)
b) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
c) un professionista iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli tipici, del soccorso e dell'orientamento in montagna, di nivologia, valangologia e meteorologia alpina, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
d) un professionista esperto in materie ambientali e turistiche, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
3. Le commissioni per le prove attitudinali di cui all'articolo 3, comma 4, una per ogni disciplina, sono composte, oltre che dal presidente, da sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni, designati dal collegio, sentita la FISI, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale.(16)
4. Nell'ambito delle commissioni d'esame e delle commissioni per le prove attitudinali, il numero dei maestri di sci può essere ridotto a quattro, di cui almeno uno in possesso della qualifica di istruttore nazionale se il numero degli iscritti alla prova non supera le venti unità.(17)
5. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
6. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo e coloro che hanno svolto l’attività di coordinamento dei corsi di formazione. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(18)
7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
8. Il presidente della commissione dispone l'inizio dello svolgimento delle prove d'esame dopo aver acquisito, da parte del legale rappresentante della scuola di sci che organizza le prove o suo delegato, comunque in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Lo stesso legale rappresentante o suo delegato vigila affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove e ne dispone la sospensione o il rinvio in caso di insussistenza delle condizioni stesse.
Art. 7
(Corsi di specializzazione per i maestri di sci)
1. La direzione regionale competente cura, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della FISI e l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa, l’organizzazione dei corsi di specializzazione per:(20)
2. La direzione stabilisce l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi; definisce i programmi, le sedi di svolgimento, le date e le quote di iscrizione per ciascun corso.
3. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi per almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive previste.
4. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni di volta in volta costituite con decreto del dirigente regionale competente. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente o da un suo delegato che le presiede e da tre membri esperti nella materia di specializzazione designati dal collegio regionale; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.(21)
Capo III
Guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine
Art. 8
(Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la guida alpina svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6/1989, la professione di guida alpina si articola in due gradi:
2 bis. Ferma restando l’articolazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della l.r. n. 26/2014, l’aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.(23)
3. Nell’ambito del loro grado e livello professionale e compatibilmente con le attività consentite, le guide alpine possono:(24)
a) organizzare in collaborazione con istituti scolastici, associazioni e realtà culturali ed educative corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste sciabili;
c) mantenere e segnalare itinerari alpinistici, compresi i tratti attrezzati, vie ferrate e vie di arrampicata e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata.(25)
5. Il collegio regionale delle guide alpine predispone l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. L’elenco è approvato con decreto del dirigente regionale competente e pubblicato sul BURL.(26)
6. L'esercizio della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono essere iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o delle aspiranti guide alpine coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge 6/1989. (27)
8. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di formazione di cui all'articolo 9 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
10. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
11. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
12. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per le guide alpine straniere non iscritte ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, le guide alpine iscritte agli albi di altre Regioni, nonché le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 12, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
14. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
Art. 9
(Corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo )(29)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposite convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.(30)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. La frequenza dei rispettivi corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina e per guida alpina-maestro di alpinismo, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, consente di accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina per ciascuno dei gradi e livelli della professione stessa.(31)
Art. 10
(Prove attitudinali per l'accesso al corso di aspirante guida alpina di primo e secondo livello)(32)
1. La direzione regionale competente organizza, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina preordinate alla verifica del possesso dei requisiti tecnico – atletico – sportivi di base della disciplina di riferimento. Alle prove accedono candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Il dirigente competente rende noti, mediante decreto pubblicato sul BURL, i termini e le modalità di presentazione delle domande corredate da curriculum alpinistico, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(33)
2. Le prove attitudinali per aspirante guida di primo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica. (34)
3. Le prove pratiche per aspirante guida di primo livello consistono in: (34)
a) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo classico, con integrazione delle protezioni, di livello minimo “grado VI”;
4. La prova teorica per aspirante guida di primo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e sul curriculum alpinistico e nell’esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. Il curriculum alpinistico contiene l’indicazione delle ascensioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(35)
4 bis. Le prove attitudinali per aspirante guida di secondo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica.(36)
4 ter. Le prove pratiche per aspirante guida di secondo livello consistono, in aggiunta alle prove di cui al comma 3 e comunque fatti salvi eventuali esiti pregressi delle prove stesse, in:(36)
b) almeno una prova di tecnica di sci di discesa in pista, di livello minimo ‘L5’ (scala testo tecnico maestri di sci), con esecuzione di curve a sci paralleli e capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
c) almeno una prova di tecnica di sci di discesa fuori pista, con esecuzione di curve a sci paralleli con capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
4 quater. La prova teorica per aspirante guida di secondo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e sul curriculum alpinistico e nell’esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(37)
Art. 11
(Commissione di esame per la prova attitudinale di aspirante guida alpina)
1. La commissione per la prova attitudinale di aspirante guida alpina di primo e secondo livello è costituita con decreto del dirigente regionale competente. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi spese in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.(38)
2. La commissione è composta, oltre che dal dirigente regionale competente che la presiede, da:
a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(39)
b) due esperti, designati dal collegio regionale, nelle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, sci-alpinismo, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell'alpinismo, normativa di riferimento.(40)
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(42)
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
6. Gli istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo facenti parte della commissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante la stessa, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
6 bis. Per le prove pratiche, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, di cui al comma 2, lettera a).(43)
Art. 12
1. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di primo livello ha una durata minima di ottocento ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2. Al corso possono partecipare gli interessati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea e che abbiano superato la prova attitudinale.(45)
1 bis. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi ha già conseguito l’abilitazione di primo livello, ha una durata minima di quattrocentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell’alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.(46)
1 ter. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi vi accede direttamente senza aver conseguito l’abilitazione di primo livello, ha una durata minima di milleduecentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2, alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell’alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.(46)
Art. 13
(Corsi di formazione per guide alpine-maestri di alpinismo)
1. I corsi di formazione abilitanti per guide alpine-maestri di alpinismo sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l’articolo 3 della legge n. 6/1989 che, nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da curriculum professionale.(47)
2. All’esito del corso, di durata minima di duecento ore, l’allievo che abbia compiuto ventuno anni di età e abbia assolto l’obbligo scolastico o che sia in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche nei seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto classico e moderno; alpinismo su ghiacciaio; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; sci fuoripista ed eliski; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; soccorso organizzato su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; elisoccorso; interventi di primo soccorso; prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2.(48)
Art. 14
(Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo)(49)
1. Gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo sono indetti con decreto del dirigente regionale competente, che rende noti i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(50)
2. Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste e con valutazioni positive nelle verifiche intermedie.(51)
3. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto del dirigente regionale competente che stabilisce anche l'entità dei compensi, i rimborsi spese in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.(52)
4. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
5. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce. I componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(53)
6. La commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(54)
b) due esperti nelle materie di cui agli articoli 12, commi 1 e 1 bis, e 13, comma 2, designati dal collegio regionale;(55)
7. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 6, lettera a).(57)
8. L’esame per aspirante guida alpina di primo livello consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(58)
8 bis. L’esame per aspirante guida alpina di secondo livello consiste, oltre a quanto previsto dal comma 8, in prove tecnico-pratiche di alpinismo su ghiacciaio e su ghiaccio ripido o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su ghiaccio ripido e misto, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su ghiacciaio, soccorso organizzato su ghiacciaio , interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e dello sci-alpinismo, organizzazione di corsi, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(59)
9. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati nel comma 2 dell'articolo 13.(60)
10. L’esame è superato con il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l’iscrizione all’albo professionale nei tre anni successivi.(61)
Capo IV
Accompagnatori di media montagna
Art. 16
(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)
1. L’accompagnatore di media montagna svolge le attività previste all’articolo 21 della legge 6/1989. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definiti gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione.(63)
2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
3. Possono essere iscritti nell’elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.(64)
4. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di cui all'articolo 19 e mediante il superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
Art. 17
(Prove attitudinali per accompagnatori di media montagna)
1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale, sono resi noti, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, corredata di curriculum escursionistico recante l’indicazione delle escursioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale..(65)
2. Le prove attitudinali consistono in:(66)
3. Nella prove pratiche si valutano:(67)
4. Il test culturale consiste in un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell'escursionismo e alla frequentazione dell'ambiente montano per finalità turistiche, sportive o ricreative.
5. Il colloquio individuale consiste nella discussione del curriculum escursionistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.
6. Gli istruttori facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 18
(Commissione di esame per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna)
1. La commissione per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna è costituita con decreto del dirigente regionale competente. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi spese in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.(68)
2. La commissione è composta, oltre che dal dirigente regionale competente che la presiede, da:
a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(69)
b) due esperti, designati dal collegio regionale delle guide alpine, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(71)
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente regionale competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
6. Gli istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante la stessa, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 19
(Corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.(72)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. I corsi hanno durata minima di cinquecentocinquanta ore e un contenuto teorico-pratico e prevedono i seguenti insegnamenti: pianificazione e programmazione dell’attività di accompagnamento, normativa di riferimento, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso e gestione delle emergenze, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, lingua inglese - livello A2.(73)
3 bis. L’iscrizione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.(74)
Art. 20
(Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, riservati agli allievi che hanno frequentato il corso di formazione con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, la data e la sede delle prove d'esame almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto dirigenziale.(75)
2. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(76)
5. La commissione presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(77)
b) due esperti, designati dal collegio regionale, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, normativa di riferimento;
6. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 5, lettera a).(79)
7. L'esame consiste in prove tecnico-pratiche su terreno escursionistico, nonché in una prova orale su tutte le materie del corso.(80)
8. L'esame è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi. (81)
9. I candidati che non superano le prove possono essere ammessi a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni di esami immediatamente successive senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
Capo V
Scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo
Art. 22
(Requisiti funzionali delle scuole di sci e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o di società tra professionisti fra più maestri di sci, regolarmente iscritti all’albo regionale, preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico nelle forme previste dalla normativa vigente;(83)
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a un maestro di sci iscritto all'albo regionale, in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci, abilitato all'insegnamento della disciplina a cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che riveste carattere di prevalenza;
d) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire la pratica dello sci e con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte dei singoli maestri di sci facenti parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
h) denominazione della scuola diversa da quelle di altre scuole della zona e comunque tale da non creare confusione, ai sensi dell'articolo 2564 c.c..
1 bis. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di sci nell’elenco regionale delle scuole di sci.(84)
2. La denominazione della scuola può contenere il riferimento a più discipline se nell'organico della stessa sono presenti maestri in possesso delle relative abilitazioni.
3. Il direttore della scuola di sci che intenda assumere maestri di sci per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..(85)
4. Nel caso di insegnamento a persone diversamente abili, la scuola può prevedere l'affiancamento ai maestri di sci di dimostratori tecnici in possesso di cognizioni e capacità specifiche.
4 bis. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti funzionali di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l’eventuale chiusura temporanea o definitiva.(86)
5. Il comune verifica annualmente, per le scuole di sci aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole.(87)
7. Accertata la carenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
8. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 4 bis, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.(89)
8 bis. La nomina a direttore di scuola di sci è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altre scuole di sci, fatti salvi i casi di esercizio in differenti stagioni.(90)
Art. 23
(Requisiti funzionali delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole per l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o società tra professionisti nelle forme previste dalla normativa vigente o qualsiasi forma giuridica ammessa in base alla normativa vigente con riferimento alle società di tipo professionale;
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale;
d) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo;
e) disponibilità a collaborare con altri enti nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna e di soccorso;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola, con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte della singola guida alpina o aspirante guida alpina facente parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale.(91)
1 bis. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di alpinismo e di sci alpinismo nell’elenco regionale delle scuole.(92)
2. Il direttore della scuola di alpinismo e sci-alpinismo che intenda assumere insegnanti per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del d.p.r. 313/2002, secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..(93)
2 bis. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l’eventuale chiusura temporanea o definitiva.(94)
3. Il comune verifica annualmente, per le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole, costituito dall'insieme delle scuole aventi i requisiti prescritti.(95)
5. Accertata la carenza dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e sci alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o ne risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
6. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 2 bis, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.(97)
Capo VI
Art. 25
1. Le proposte di individuazione delle aree sciabili attrezzate, di modifica o ampliamento di quelle esistenti sono corredate della seguente documentazione:
b) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione, nel caso di modifica o ampliamento del perimetro, delle parti da escludere, in colore giallo, e di quelle da includere, in colore rosso;
c) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione delle piste, degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento;
d) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata recante l’indicazione di tutti i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, geologico e valanghivo gravanti sull’area e la perimetrazione di siti della Rete Natura 2000;
f) estratti delle tavole del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia interessata, del piano territoriale di coordinamento (PTC) dell’ente parco, ove presente, del piano di indirizzo forestale (PIF) della comunità montana interessata, dei piani di governo del territorio (PGT) dei comuni interessati, sulle quali deve essere evidenziata la proposta di area sciabile attrezzata oggetto della richiesta di individuazione;
g) estratti delle tavole del piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e del piano di gestione del rischio alluvionale (PGRA) recanti l’indicazione delle eventuali aree in dissesto idraulico e idrogeologico;
h) estratto della cartografia dell’inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e della carta della localizzazione probabile delle valanghe (CLPV);
i) attestazioni relative alla compatibilità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, ovvero:
j) relazione tecnica dalla quale risultino:
1. gli obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale della zona sciistica a medio e lungo termine, compresi i sistemi di accessibilità;
2. gli impatti sul sistema rurale, sull’agricoltura di montagna, sulla fauna e sul patrimonio forestale;
3. le previsioni delle ricadute sull’economia locale, tenendo anche in considerazione le risorse pubbliche erogate dai programmi di sviluppo rurale a sostegno all’agricoltura, con conseguenti valutazioni in ordine alle vocazioni prevalenti delle aree interessate;
4. la presenza di beni paesaggistici interessati dalla proposta, con indicazione degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle aree individuate quali ambiti di elevata naturalità dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), nonché degli eventuali tracciati guida paesaggistici, delle strade panoramiche o di altri percorsi di fruizione riconosciuti dal PPR e dell’eventuale presenza di beni culturali;
5. la coerenza con gli obiettivi del piano territoriale regionale (PTR) e dell’eventuale piano territoriale regionale d’area (PTRA);
6. la verifica di compatibilità dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto al vigente PPR, con particolare riguardo al tema della tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità e alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
7. la situazione nivologica della zona sciistica e, laddove disponibili, gli scenari di previsioni meteo-climatiche relative al territorio in cui ricade l’area sciabile attrezzata;
8. la verifica di compatibilità dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione con i fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico presenti, con particolare riguardo a frane, valanghe, alluvioni ed eventuali fenomeni di scioglimento di ghiacciai in atto o previsti nella zona interessata e i necessari approfondimenti inerenti alle situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell’area, in coerenza con le norme di attuazione del PAI e relative disposizioni attuative;
9. la verifica di compatibilità dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di sistemi per la mobilità, con particolare riguardo all’esclusione di eventuali interferenze, fisiche o funzionali, con l’assetto della rete viaria esistente e con i progetti delle opere infrastrutturali qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché con gli ulteriori interventi inseriti nel programma regionale della mobilità e dei trasporti;
k) documentazione fotografica, anche aerea, dell’area sciabile attrezzata oggetto di richiesta di individuazione utile alla comprensione del reale stato di fatto;
l) estratto di mappa catastale indicante i dati delle particelle censite nel catasto terreni relative all’area e i dati anagrafici dei soggetti intestatari;
2. Per la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) si utilizza come base cartografica la base geografica e topografica di riferimento del sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005 e relative disposizioni di dettaglio.
3. Ove sussista il rischio di valanghe, alla proposta di individuazione dell’area sciabile attrezzata deve essere allegata una relazione tecnica, corredata del parere dell’ARPA, comprensiva di perizia valangologica predisposta da un tecnico professionista abilitato, riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione.
Art. 27
1. Fatto salvo quanto già specificato dal d.lgs. 40/2021 e quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con riferimento agli incroci con le sciovie, le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:
a) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all’utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
b) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
c) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli sciatori;
d) sono di norma prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di necessità di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;
e) sono dotate di un’area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori;
2. Le piste da discesa:
3. Le piste da fondo:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
Art. 30
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apprestamento di una pista)
1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento di una pista è corredata della seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato:
a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da una planimetria di inquadramento dell’area sciabile attrezzata con curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati;(104)
b) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:
1. l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;
7. gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire la delimitazione e la sicurezza delle piste;
8. le sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
10. la carta e la relazione geologica relative alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio di valanghe, frane e alluvioni e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto;(105)
c) relazione tecnica articolata nei seguenti punti:
4. descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano;
5. valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi;
Art. 31
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata)(106)
1. La domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all’autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere istituito il servizio pista e il servizio di soccorso e di aver nominato il direttore della pista con i requisiti richiesti;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere sottoscritto un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
d) relazione attestante l’avvenuto rispetto di quanto previsto alle lettere f), f-bis), f-ter) ed f-quater) dell’articolo 13, comma 7, della l.r. 26/2014, nonché dell’art. 9, comma 2, lettera f), del d.lgs. 40/2021.
3. La conferma da parte del gestore delle attestazioni di cui al comma 1, lettere b) c) e d), è comunicata ogni anno, prima dell’avvio della stagione sciistica, alla comunità montana territorialmente competente, attraverso l’Osservatorio regionale degli sport di montagna.
Art. 32
1. Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodo di non innevamento, per l’esercizio di altri sport su tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione di tali tracciati può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.(108)
2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano un’adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall’erosione del suolo dovuta all’utilizzo dei tracciati stessi.(109)
3. I tracciati sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e interdetti all'escursionismo a piedi. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni sono preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori lungo il tracciato e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici in dotazione; devono inoltre dare precedenza ai mezzi e ai veicoli che percorrono le infrastrutture e ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste)
1. I direttori delle piste sono individuati dai gestori delle piste tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2.
2. E’ istituito presso la competente struttura regionale l’elenco dei direttori delle piste al quale possono iscriversi:
3. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.
4. La direzione regionale competente cura l’organizzazione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
5. Al corso di formazione cui al comma 2, lettera b), possono iscriversi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
6. Il corso di formazione per direttore delle piste da sci ha una durata minima di quaranta ore, si conclude con un esame ed ha come oggetto le seguenti materie d’insegnamento teorico-pratico: gestione e sicurezza delle piste, mezzi e tecniche per la percorrenza e la preparazione delle piste, mezzi per la battitura e lavorazione della neve, preparazione e sicurezza delle piste e dei tracciati per lo svolgimento di allenamenti e gare, impianti di innevamento programmato, comunicazioni radio, aspetti legislativi e normativi in materia di aree sciabili attrezzate e piste da sci, compiti del direttore, responsabilità civili e penali inerenti l’esercizio dell’attività, rapporti con il gestore, regole di comportamento degli utenti, poteri direttivi e dispositivi, servizio di soccorso, comunicazione e marketing, pratica in motoslitta o altri mezzi.
7. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l’ottantacinque per cento delle ore previste.
8. Con decreto dirigenziale, da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione, i relativi programmi, le quote di iscrizione, nonché i criteri di valutazione, le date e le sedi di svolgimento.
9. Le commissioni d’esame sono nominate con decreto del dirigente regionale competente e sono composte da:
10. Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
11. Non possono far parte delle commissioni d’esame i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
12. A seguito del superamento dell’esame finale, la direzione regionale competente provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell’elenco di cui al comma 2, consultabile sulla piattaforma Osservatorio regionale degli sport di montagna (OSM). L’iscrizione nell’elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
13. I direttori delle piste sono tenuti a frequentare ogni tre anni dall’iscrizione nel relativo elenco un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, pena la cancellazione dall’elenco stesso.
14. I direttori delle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall’elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’elenco. Fino all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall’incarico.
15. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di aggiornamento in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
16. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, nonché per la gestione e l’organizzazione delle attività di aggiornamento.
17. Il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore delle piste da sci conseguiti in altre regioni o province autonome o in altri Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in Paesi non appartenenti all’Unione europea spetta alla competente direzione regionale che definisce, con decreto regionale, i criteri per la valutazione delle domande di equipollenza e nomina una commissione valutatrice.
Art. 34
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci)(112)
1. Le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base e addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono erogati, in base ad apposita convenzione, dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia e si distinguono in tre tipologie:
a) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
3. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera a), ha una durata minima di sessanta ore, consente di operare esclusivamente su piste da sci e prevede i seguenti insegnamenti:
4. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
5. Il corso di formazione di cui al comma 2 lettera c), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
6. Per accedere al corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci livello avanzato i candidati devono avere ricevuto negli ultimi cinque anni una formazione sanitaria sulla gestione di base ed avanzata delle emergenze mediche e delle emergenze traumatiche riconosciute dall’AREU.
7. L’accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
8. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l’ottantacinque per cento delle ore previste.
9. A seguito del superamento dell’esame finale l’AREU provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell’elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste istituito presso la competente struttura regionale. L’iscrizione nell’elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa Agenzia.
10. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato dall’ AREU o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia, pena la cancellazione dall’elenco stesso.
11. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall’elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’elenco. Fino all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall’incarico.
12. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono definite dall’AREU, d’intesa con la struttura regionale competente. L’AREU provvede, inoltre, al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome o in altri Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Art. 34 bis
1. I gestori devono garantire un’adeguata organizzazione del servizio di primo soccorso che tenga conto della specifica realtà territoriale e della necessità di assicurare un tempestivo intervento agli infortunati sulle piste e il loro trasporto in luoghi accessibili agli ordinari mezzi di soccorso su gomma o atterrabili dagli elicotteri della flotta regionale di elisoccorso, ai fini della loro assistenza ed eventuale presa in carico da parte del Servizio sanitario di emergenza urgenza regionale.
2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale oppure tramite affidamento a terzi, regolato da appositi contratti o convenzioni.
3. Ciascun gestore deve disporre di almeno una squadra composta da due soccorritori operativi ed immediatamente attivabili presenti quotidianamente durante l’orario di apertura delle piste e qualificati come addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci. Il numero di soccorritori deve comunque essere adeguato alla presenza degli utenti nel comprensorio o stazione sciistica, alle caratteristiche morfologiche del territorio interessato e all’estensione delle piste e degli impianti, in modo da poter rispondere tempestivamente alle richieste di soccorso.
4. La dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci deve prevedere, oltre ad un defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (DAE), tutti i presidi necessari alla corretta gestione di base delle più frequenti patologie mediche e traumatiche, nonché all’immobilizzazione e al trasporto atraumatico dei pazienti, secondo quanto indicato dall’AREU con apposito provvedimento.
5. La dotazione minima deve inoltre prevedere un telefono cellulare per ogni squadra di soccorso che sia dedicato alle comunicazioni con le sale operative di emergenza dell’AREU. In caso di scarsa copertura della telefonia cellulare deve essere previsto anche un apparato radio quale sistema di back-up per comunicazioni con un operatore raggiungibile dalle sale operative dell’AREU tramite telefonia cellulare o numero fisso.
6. Ai fini di un rapido trasporto degli infortunati, ciascun gestore deve disporre di almeno un’area atterrabile per elisoccorso di dimensioni minime pari a quaranta metri per ogni lato, preventivamente verificata e censita dall’AREU, libera da ostacoli e mantenuta battuta a cura del gestore.
7. Nell’ambito dei comprensori sciistici possono essere conclusi accordi tra i gestori per la condivisione del servizio di soccorso o per il vicariamento reciproco in caso di contestuale impegno delle squadre di soccorso, purché sia comunque assicurata la tempestività degli interventi. Possono essere altresì conclusi accordi per la condivisione di aree atterrabili per elisoccorso.
8. Oltre ai DAE in dotazione alle squadre di soccorso, i gestori collocano i defibrillatori nei luoghi di maggior affluenza e nella postazione del servizio di soccorso qualora presente e comunque preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita posti alle quote più elevate.
9. Deve essere previsto un locale di ricovero temporaneo per gli infortunati, posizionato in prossimità delle stazioni a valle, ove far stazionare i pazienti in attesa dei soccorsi organizzati proteggendoli dalle condizioni climatiche avverse.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno il gestore provvede ad aggiornare i dati relativi all’organizzazione del servizio di soccorso riportati sull’osservatorio regionale degli sport di montagna per le successive verifiche da parte delle comunità montane competenti entro il 15 dicembre, evidenziando, in particolare, le modalità secondo le quali il servizio è espletato, il numero ed i nominativi degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci, il numero e il posizionamento dei defibrillatori semiautomatici collocati, le modalità di collegamento con le centrali del numero unico di emergenza 112, le aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati, con le relative coordinate geografiche, le convenzioni stipulate per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e la presenza di un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe. I dati aggiornati sono resi disponibili all’ AREU.
11. Le comunità montane territorialmente competenti, previa informativa all’AREU, possono, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni sciistiche con un solo impianto di risalita, consentire, in considerazione delle caratteristiche delle piste da sci, del numero di utenti o di altre circostanze locali, differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla struttura regionale competente.
Art. 35
(Compiti degli addetti al servizio piste)
1. Gli addetti al servizio pista, nominati dal gestore della pista, svolgono i seguenti compiti, di cui lo stesso gestore è responsabile:
a) delimitazione delle piste da discesa, da fondo e delle piste destinate ad altri sport sulla neve;
b) apposizione della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti anche in merito ai sistemi segnaletici in uso nei comprensori, alla classificazione delle piste e alle regole di comportamento degli utenti;
d) controllo costante delle piste aperte al transito, al fine di garantire in ogni momento l'apprestamento dei mezzi di soccorso, nonché la delimitazione e protezione delle piste stesse;
e) vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di comportamento, segnalando eventuali violazioni ai soggetti competenti e, nei casi di reiterate o gravi violazioni, richiedere l'allontanamento dalle piste dell'utente che le ha poste in essere;
2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:(114)
a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche;
b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;
c) a delimitare lateralmente le piste aperte al transito degli utenti con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro;
d) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;
f) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
h) ad effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall’utilizzare additivi dannosi per l’ambiente nella produzione di neve artificiale;
i) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
j) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;
k) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto;
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
Art. 36
(Apposizione della segnaletica)
1. La segnaletica, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere apposta in modo da:
a) integrare la palinatura al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
b) evidenziare, all’inizio della pista anche se coincidente con una biforcazione, il grado di difficoltà, la denominazione, la numerazione e l’eventuale chiusura; (115)
c) fornire, lungo la pista, le informazioni integrative della palinatura relative alla denominazione e numerazione della pista per le piste da discesa oppure per le piste da fondo con lunghezza superiore a cinque chilometri alla distanza che resta da percorrere;(115)
d) dare, all'origine delle principali biforcazioni delle piste, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) fornire, in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti recante la denominazione, numerazione e classificazione delle piste, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
f) fornire, in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo, mediante appositi pannelli, un prospetto generale delle piste esistenti recante la relativa denominazione, numerazione e classificazione, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
g) segnalare, in corrispondenza degli accessi o in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita, se si tratta di piste servite esclusivamente da tali impianti, le piste con caratteristiche tali da richiedere particolari capacità e tecniche sciistiche o l'utilizzo di attrezzature specifiche;(116)
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati;
Art. 40
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 40/2021:
a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
b) le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli posizionati in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo;
c) le piste destinate ad altri sport sulla neve, quali, ad esempio, snowbike, fatbike, snowkite e snowtubing, sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, oppure, ove non esistano impianti serventi, negli orari esposti su appositi pannelli.
2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o apprestamento del soccorso, compreso un periodo di almeno un mese, o comunque stabilito dal gestore, precedente all’apertura stagionale degli impianti per la preparazione delle piste e successivo alla chiusura stagionale degli impianti per la chiusura e messa in sicurezza delle piste e delle attrezzature;
3. La chiusura delle piste può essere totale o parziale a seconda dell’estensione della potenziale pericolosità.
4. La chiusura delle piste è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa per l’intera larghezza della pista ed è segnalata, dove occorre, sia mediante segnali di pericolo sia nei pannelli posti in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo.
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 45
(Abrogazione del r.r. 10/2004)
1. E' abrogato il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Regolamento regionale per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia').(121)
Art. 46
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della l.r. 26/2014, nonché alla normativa statale di riferimento e, in particolare, alla disciplina contenuta nella legge 81/1991, nella legge 6/1989 e nel decreto legislativo 40/2021.(122)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

26. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Vedi anche art. 1, comma 2 del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. 

27. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett.f) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. 

33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 

37. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

45. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

50. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettere y) e z) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. 

51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

61. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

75. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. oo) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5 e dall'art. 1, comma 1, lett. pp) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

119. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaaa) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia