Regolamento Regionale 25 febbraio 2020 , n. 1

Modifiche al regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna')(1)

(BURL n. 9, suppl. del 26 Febbraio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-02-25;1

Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2017)
1. Al regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna')(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'alle aree sciabili' sono soppresse;
b) all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, le parole: 'e a tutte le scuole di sci' sono sostituite dalle seguenti: 'che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci';
c) al comma 3 dell'articolo 6, la parola: 'documentate' è sostituita dalla seguente: 'comprovate' e le parole: 'ma non possono esercitare la professione fino al completamento del corso di aggiornamento' sono sostituite dalle seguenti: 'purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l'iscrizione all'albo.';
d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: 'aspirante guida' è aggiunta la seguente: 'alpina';
e) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'5. Il collegio regionale delle guide alpine predispone l'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. L'elenco è approvato con decreto del dirigente regionale competente e pubblicato sul BURL.';
f) all'alinea del comma 7 dell'articolo 8, le parole: 'degli aspiranti guida' sono sostituite dalle seguenti: 'delle aspiranti guide alpine';
g) alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8, le parole: 'gli aspiranti guida' sono sostituite dalle seguenti: 'le aspiranti guide alpine';
h) alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 8, le parole: 'dall'ATS competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'da un'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro presso l'ASST';
i) sia all'inizio che alla fine del primo capoverso del comma 9 dell'articolo 8, dopo le parole: 'aspirante guida' è aggiunta la seguente: 'alpina';
j) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 'Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale delle guide alpine che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo.';
k) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, le parole: 'individuati dal dirigente regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'designati dal collegio regionale delle guide alpine';
l) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è soppressa;
m) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: 'Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo';
n) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: 'il settantacinque' sono sostituite dalle seguenti: 'l'ottantacinque';
o) alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 14, le parole: 'individuati dalla direzione regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'designati dal collegio regionale delle guide alpine';
p) al comma 7 dell'articolo 14, le parole: 'è integrata' sono sostituite dalle seguenti: ',presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta' e le parole: 'e da due esperti nelle materie di cui al comma 6, lettera b)' sono soppresse;
q) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammesse a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'albo, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada il triennio di cui al comma 2.';
r) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:
'e bis) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato da un'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro presso l'ASST';
s) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17, le parole: 'e a tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'che informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo';
t) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, le parole: 'individuati dal dirigente regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'designati dal collegio regionale delle guide alpine';
u) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è soppressa;
v) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20, le parole: 'a tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'al collegio regionale delle guide alpine che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo';
w) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20, le parole: 'individuati dal dirigente' sono sostituite dalle seguenti: 'designati dal collegio regionale delle guide alpine';
x) al comma 6 dell'articolo 20, le parole: 'è integrata' sono sostituite dalle seguenti: ',presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta' e le parole: 'e da due esperti nelle materie di cui al comma 5, lettera b)' sono soppresse;
y) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 23, le parole: 'guida o aspirante guida' sono sostituite dalle seguenti: 'guida alpina o aspirante guida alpina';
z) alla rubrica del Capo VI, le parole: 'aree sciabili' sono soppresse;
aa) l'articolo 24 è abrogato;
bb) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'Art. 25
(Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate)
1. Le proposte di individuazione di aree sciabili attrezzate sono corredate della seguente documentazione:
a) carta tecnica regionale in scala adeguata riportante il perimetro dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta con indicazione dei servizi ad essa funzionali e dei vincoli gravanti su tale area;
b) carta tecnica regionale in scala adeguata con l'indicazione di massima, all'interno dell'area sciabile attrezzata, delle opere o degli interventi previsti, quali piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, nonché delle eventuali strutture ricettive;
c) estratto delle tavole del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia interessata, del piano territoriale di coordinamento (PTC) dell'ente parco, ove presente, del piano di indirizzo forestale (PIF) della comunità montana interessata, dei piani di governo del territorio (PGT) dei comuni interessati, sulle quali deve essere evidenziata la proposta di area sciabile attrezzata oggetto della richiesta di individuazione;
d) attestazione della comunità montana interessata e dell'ente parco, ove presente, della conformità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica;
e) relazione tecnica dalla quale risultino:
1. gli obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale della zona sciistica a medio e lungo termine, compresi i sistemi di accessibilità;
2. gli impatti sul sistema rurale, sull'agricoltura di montagna, sulla fauna e sul patrimonio forestale;
3. le previsioni delle ricadute sull'economia locale, tenendo anche in considerazione le risorse pubbliche erogate dai programmi di sviluppo rurale a sostegno all'agricoltura, con conseguenti valutazioni in ordine alle vocazioni prevalenti delle aree in esame;
4. la presenza di beni paesaggistici interessati dalla proposta, con indicazione degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle aree individuate quali ambiti di elevata naturalità dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), nonché degli eventuali tracciati guida paesaggistici, delle strade panoramiche o di altri percorsi di fruizione riconosciuti dal PPR e dell'eventuale presenza di beni culturali;
5. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto al vigente PPR e alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
6. la situazione nivologica della zona sciistica e, laddove disponibili, gli scenari di previsioni meteo-climatiche relative al territorio in cui ricade l'area sciabile attrezzata;
7. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione con i fenomeni di dissesto idrogeologico presenti, con particolare riguardo a frane, valanghe ed eventuali fenomeni di scioglimento di ghiacciai in atto o previsti nella zona interessata e i necessari approfondimenti inerenti alle situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell'area;
f) documentazione fotografica dell'area sciabile attrezzata oggetto di richiesta di individuazione utile alla comprensione del reale stato di fatto;
g) estratto di mappa catastale indicante i dati delle particelle censite nel catasto terreni relative all'area e i dati anagrafici dei soggetti intestatari;
h) studio delle opere relative a piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, previste all'interno dell'area sciabile attrezzata;
i) definizione e la quantificazione degli interventi compensativi previsti dalla normativa vigente in caso di trasformazione del bosco, corredate da relazione paesaggistica.

2. Ove sussista il rischio di valanghe, alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata deve essere allegata una relazione tecnica, corredata del parere dell'ARPA, comprensiva di perizia valangologica predisposta da un tecnico professionista abilitato, riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione.';
cc) dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:
'1 bis. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile, segnata in blu, praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a dieci chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a quaranta metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide e lunghe o con scarsa visibilità;

b) pista di media difficoltà, segnata in rosso, praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al venti per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a venti chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a ottanta metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, praticabile da sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale superiore al venti percento;
2) dislivello massimo superiore a ottanta metri per ogni chilometro di pista;
3) sezione che presenta pendenza trasversale;
4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.';
dd) alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 35, dopo le parole: 'aree sciabili' è aggiunta la seguente: 'attrezzate.'.
2. Fino alla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di cui al comma 5 dell'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), trova applicazione la disposizione dello stesso comma 5 nel testo previgente.
NOTE:
1. Vedi avviso di rettifica BURL 27 marzo 2020, n. 13, suppl.. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia al r.r. 29 settembre 2017, n. 5 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi anche avviso di rettifica BURL 27 marzo 2020, n. 13, suppl.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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