Regolamento Regionale 16 febbraio 2021 , n. 3

Modifiche all'articolo 37 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)"

(BURL n. 7, suppl. del 17 Febbraio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-02-16;3

Art. 1
(Modifiche all'art. 37 del r.r. 5/2007)
1. All'articolo 37 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5“Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59, comma 4 bis, della l.r. 31/2008";
b) al primo periodo del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "frazionabili su più giorni per le manifestazioni di trial, in un lasso di tempo non superiore a due settimane.";
c) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: "Solo in caso di inagibilità permanente in punti del tracciato causata da eventi naturali, gli enti di cui al comma 1 possono autorizzare l'apertura di nuovi tratti al fine di assicurare continuità ai percorsi esistenti.";
d) al secondo periodo del comma 4, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";
e) al comma 5, le parole: "salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "salvo i percorsi fissi e i percorsi su fondo sterrato o roccioso riservati esclusivamente alla specialità trial, entrambi individuati in base al comma 7" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui percorsi fissi e su quelli riservati alla specialità trial non possono svolgersi nuove manifestazioni prima che siano trascorsi cinque mesi; in relazione ai medesimi percorsi la documentazione tecnica di cui al comma 2 lettere a), d) ed e) ha validità di ventiquattro mesi, salvo il caso di modifiche delle aree o dei tracciati." .
NOTE:
1. Si rinvia al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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