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LEGGE REGIONALE
16 maggio 1986
, N. 12
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1)
(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 21 Maggio 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-05-16;12
Art. 1.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 l’indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata:
2. Per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località comprese tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, l’indennità di residenza può essere concessa fino a L. 600.000 a condizione che il reddito netto annuo prodotto dalla farmacia, e dichiarato ai fini dell’ILOR, non superi le L. 960.000 annue.
3. L’onere dell’indennità grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di L. 80.000 e sul bilancio della regione per la rimanente parte.
4. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 spetta un contributo annuo a carico della regione pari alla misura dell’indennità di cui ai commi precedenti ridotta della quota dovuta dal comune.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 al farmacista gestore o al comune cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un’indennità di gestione nella misura fissa di L. 240.000 annue, ridotte a metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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