LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989 , N. 69

Contributo della regione Lombardia alla "Fondazione Lombardia per l’ambiente"

(BURL n. 50, 1º suppl. ord. del 13 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-09;69

Art. 1.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare un contributo una-tantum di 40 miliardi di lire alla "Fondazione per lo studio dei rapporti Uomo-Ambiente", denominazione ora modificata in "Fondazione Lombardia per l’Ambiente", istituita dalla regione Lombardia, dall’Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Pavia e riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell’art. 12 cod. civ. con D.P.G.R. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986.
2. Il contributo di cui al precedente comma costituisce una "donazione modale" ai sensi dell’art. 793 cod. civ. ed è finalizzato alla costituzione del patrimonio della Fondazione.
Art. 1 bis(1)
1. La Giunta regionale, in relazione all’anno 2019, approva, previa verifica della coerenza con i risultati attesi del programma regionale di sviluppo, nonché con gli atti di programmazione regionale in materia ambientale, il programma delle attività della Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed eroga alla stessa Fondazione un contributo specificamente finalizzato alla realizzazione delle attività, contenute nello stesso programma, di interesse istituzionale per la Regione.
2. La Fondazione, entro il 31 marzo del 2020, trasmette alla Giunta regionale copia del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno in corso, nonché una relazione sull’impiego del contributo per le attività di cui al comma 1.
3. Alla spesa di cui al comma 1 quantificata in € 200.000,00 per l’anno 2019 si provvede con le risorse allocate alla missione 9, programma 2 - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020, cui è data copertura finanziaria come indicato nell’Allegato 3 tabella 2a) “Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie” della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali).
Art. 2.
1. In esecuzione della disposizione normativa di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale è tenuta a stipulare un apposito atto di convenzione con la Fondazione che fissi, tra le altre, le seguenti condizioni:
a) l’impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla presente Legge deve essere coordinato e reso coerente con gli obiettivi definiti dalla regione in relazione alle sue specifiche esigenze, nell’ambito delle finalità generali fissate dallo Statuto della Fondazione;
b) al fine di verificare la rispondenza dell’impiego delle rendite derivanti dal contributo disposto dalla presente Legge, la Fondazione è tenuta a comunicare alla Giunta Regionale e al Consiglio regionale(2) il programma delle sue attività, anno per anno, con l’indicazione dei settori di intervento, delle ricerche programmate e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
c) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia tenuto a un rendiconto periodico annuale sull’impiego delle rendite derivanti dai contributi disposti dalla presente Legge, dandone comunicazione alla Giunta Regionale nonché al Consiglio regionale(2).
Art. 3.
1. A seguito del completo conseguimento delle finalità di intervento nel territorio di Seveso, previste dal D.L. 10 agosto 1976, n. 542 , concernente "Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in Provincia di Milano", convertito in Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e dalla L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 , concernente "Interventi per le popolazioni della zona colpita dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in Provincia di Milano il 10 luglio 1976, in attuazione del Decreto Legge 10 agosto 1976, n. 542 convertito in Legge 8 ottobre 1976, n. 688", e del soddisfacimento di tutti i relativi crediti dello Stato nei confronti della regione, è soppresso il fondo speciale ad amministrazione autonoma ed a gestione fuori bilancio, di cui all’art. 18 della citata L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e all’art. 2 del citato D.L. 10 agosto 1976, n. 542 , convertito in Legge 8 ottobre 1976 n. 688.
2. In considerazione della confluenza nel fondo di cui al comma precedente di somme versate da soggetti terzi al di fuori del vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell’art. 1 del citato D.L. 10 agosto 1976 n. 542 , le somme ancora afferenti al fondo medesimo ammontanti a L. 62.159.533.125 al 30 giugno 1989, nonché le ulteriori somme maturate a titolo di interessi fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono acquisite all’entrata del bilancio regionale. Tali somme sono utilizzate, fino a concorrenza di 40 miliardi, per la copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’art. 1 della presente Legge.
3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio per l’esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
- al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.2868 "Entrate derivanti dal soppresso fondo di cui all’art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977 n. 2 ed all’art. 2 del D.L. 10 agosto 1976, n. 542" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 62.159.533.125.
Stato di previsione delle spese di parte II:
- all’ambito 1, settore 3, obiettivo 2, parte 2, è istituito il capitolo 1.3.2.2.2869 "Contributo alla Fondazione Lombardia per l’ambiente per la costituzione del patrimonio della stessa", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 40.000.000.000;
- all’ambito 5, settore 2, obiettivo 2, parte 2, è istituito il capitolo 5.2.2.2.2870 "Fondo globale per investimenti regionali di disinquinamento e tutela dell’ambiente finanziato con le somme residue del soppresso fondo ex art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 22.159.533.125.
NOTE:
1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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