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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
28 ottobre 1996
, N. 31
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31
Art. 1.
Utilizzazione del fondo.
1. La presente legge disciplina l’utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall’art. 48 della l.r. 2 dicembre 1995, n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo, ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione, devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli coerenti con gli obiettivi del PRS.(1)
3. In situazioni di necessità ed urgenza derivanti da calamità naturali, emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative regionali, ovvero nei casi in cui i progetti di cui al presente articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque denominate, con la comunità europea o lo Stato e la cui realizzazione sia vincolata al rispetto dei termini perentori, la giunta, d’ufficio o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri regionali, può utilizzare non più del 15% dei finanziamenti previsti dagli stanziamenti annuali, previa propria delibera di dichiarazione dello stato di necessità ed urgenza.
4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 34/l978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'articolo 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.(2)
4 bis. In caso di eventuali minori costi per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il contributo regionale di cui alla presente legge è proporzionalmente ridotto.(3)
Art. 3.
Approvazione dei progetti.
1. La giunta regionale, su proposta di uno o più assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all’art. 5, approva lo schema - tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili.
2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro 30 giorni dal ricevimento verifica la coerenza degli stessi, con i criteri definiti all’art. 4, e rassegna alla giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti.
3. Tale relazione deve in particolare contenere:
a) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;(5)
3 bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'articolo 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.(7)
3 ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:
Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione o dai suoi enti strumentali la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilitàè integrale, salvo la restituzione del 50% del costo dello studio una volta avvenuto il finanziamento del contributo riconosciuto al progetto. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell’unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).(8)
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui ai commi 2 e 3, approva i progetti da finanziare previo parere della commissione consiliare competente. Al provvedimento di approvazione, che entro cinque giorni è comunicato al Consiglio regionale, è allegata una scheda nella quale sono indicati i seguenti elementi:(9)
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
c) i soggetti beneficiari di contributi ed i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;
5. I lavori per la realizzazione dei progetti devono iniziare entro i termini previsti nel piano finanziario dei progetti approvati, pena la revoca dei contributi, adottata previa diffida ad adempiere, con provvedimento della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro cinque giorni dall'adozione.(10)
6. L’approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere e tiene luogo della manifestazione di volontà da parte della regione in funzione dell’intesa ai sensi dell’art. 81 del d.P.R. 616/77 e successive modificazioni, nonché dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ove occorra, ai fini di una più celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l’approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell’opera.
Art. 4.
1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati;
d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
Monitoraggio e rendicontazione
Art. 6.
1. Per consentire il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge, è istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario un fondo la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge di bilancio.
2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilità, la Giunta regionale, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.(16)
2 bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge.(17)
3. Il dirigente competente nella materia inerente ai progetti approvati assume i conseguenti impegni di spesa.
4. La Giunta regionale dispone l’eventuale concessione della fideiussione regionale di cui all’art.1, comma 5.
5. Ai sensi degli artt. 25 e 62 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
Fondo per gli studi di fattibilità e per il supporto alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi mediante finanza di progetto.(19)
1. Per l'attività di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3, è istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale è autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge.
2. Il costo dello studio di fattibilitàè a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato.
3. La gestione del fondo è affidata a Finlombarda s.p.a. ed è disciplinata con apposita convenzione.
3 bis. Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la realizzazione di analisi di fattibilità e per il supporto alle attività finalizzate alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale e locale, coerenti con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali, da realizzarsi mediante finanza di progetto, di importo anche inferiore a dieci milioni di euro.(20)
3 ter. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la selezione dei progetti di cui al comma 3-bis e per l'utilizzo del fondo, in base alle finalità di cui alla presente legge.(21)
4. Per le opere il cui costo complessivo è superiore a lire 20 miliardi, lo studio di fattibilità costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
Art. 7.
Collaborazioni.
1. Per l’attività di studio e progettazione degli interventi diretti della regionale, la giunta regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione regionale, dotati di idonea specializzazione professionale.
2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attività di progettazione, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 (Nuova legge quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni) al netto degli eventuali finanziamenti per l'attuazione degli accordi di programma disposti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/1993.(22)
3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in caso di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della cassa depositi e prestiti a valere sul fondo rotativo per la progettualità , ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 8.
(Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)
1. L’art. 5 della l.r. 34/78(23)è sostituito dal seguente:
“1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 1 della legge statale:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la regione si propone di realizzare nell’arco della legislatura, per il superamento degli squilibri della regione, per lo sviluppo economico - sociale e per l’assetto territoriale della Lombardia;
b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione degli obiettivi anche con riferimento ad eventuali accordi di programma ai sensi della l.r. 14/93;
c) stima le risorse della regione, quelle derivabili da programmi dello Stato e dell’unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all’attuazione del programma;
d) specifica gli indirizzi per l’attività gestionale.
2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lett. b), e con programmi di indirizzo dell’attività ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all’art. 7.
3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
4. Il programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all’art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresì indicate nel bilancio pluriennale le finalità stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.”.
“1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 1 della legge statale:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la regione si propone di realizzare nell’arco della legislatura, per il superamento degli squilibri della regione, per lo sviluppo economico - sociale e per l’assetto territoriale della Lombardia;
b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione degli obiettivi anche con riferimento ad eventuali accordi di programma ai sensi della l.r. 14/93;
c) stima le risorse della regione, quelle derivabili da programmi dello Stato e dell’unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all’attuazione del programma;
d) specifica gli indirizzi per l’attività gestionale.
2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lett. b), e con programmi di indirizzo dell’attività ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all’art. 7.
3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
4. Il programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all’art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresì indicate nel bilancio pluriennale le finalità stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.”.
Art. 9.
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, per ragioni d’urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di realizzare l’integrazione viaria di un collegamento di primaria importanza nel sistema regionale della viabilità e di assicurarne l’esecuzione, la regione concorre con i soggetti istituzionalmente competenti alle spese di realizzazione delle opere di collegamento del centro doganale intermodale di Segrate alla tangenziale Est di Milano, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto di 20 miliardi di lire.
2. Per la finalità di cui al comma 1 sono stipulate apposite convenzioni con l’ANAS e/o con le amministrazioni locali interessate e/o con società titolari di concessioni autostradali, nelle quali sono indicati i reciproci impegni. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della giunta regionale e sono stipulate dal presidente della giunta o, per sua delega, dall’assessore competente.
3. L’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’opera di cui al comma 1è disposta mediante successivo provvedimento legislativo.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 19, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 19, lett. b) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 maggio 2004, n. 11.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 11, lett. a) della l.r. 3 agosto 2004, n. 19 e dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 19, lett. e) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 e dall'art. 1, comma 4, lett. e) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
14. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 14, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Per la decorrenza dell'abrogazione vedi l'articolo citato.
19. La rubrica è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia