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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
19 maggio 1997
, N. 14
Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)
(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.(3)
2. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.(4)
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.
Art. 2.
Tipologie di contrattazione.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7.(5)
1 bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale delle aziende sanitarie si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 20.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell’azione amministrativa.(6)
Art. 3.
3 bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:(12)
a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.(14)
7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.(16)
Art. 3 bis
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E' facoltà della Giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.(22)
Titolo III
APPALTI DI SERVIZI
Art. 5.
Contratti di appalto di servizi.
5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all’art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", a norma dell’art. 5 della medesima legge, come sostituito dall’art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea", e con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", a norma dell’art. 7 della medesima legge.
Titolo IV
NORME COMUNI
Art. 10.
1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificità dell'appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell'offerta tecnica da quella economica.
3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilità ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilità ambientale quali il risparmio energetico, l'impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l'ambiente, nonché per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori.
4. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in una o più sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica.
5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificità dell'appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell'appalto.
Art. 11.
Titolo V
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 14.
1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall'ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1:
2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.
4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.
5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.
Art. 15.
1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006.
2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall'articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;
b) disporre l'avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all'approvazione dell'organo competente ad adottare l'atto di indizione;
e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;
f) disporre l'aggiudicazione provvisoria e proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
g) curare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;
3. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:
d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;
Art. 17.
Aggiudicazioni.
2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.(32)
2 bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.(33)
3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale.(34)
Titolo VI
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 19.
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalità di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.
Art. 20.
1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull'esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, comma 5.
3. [Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.](38)
Titolo VII
NORME FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
a) la l.r. 28 aprile 1983, n. 36, "Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti"(39);
b) le disposizioni contenute nel titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106, "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.)", come sostituito dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 15 e modificato dalla l.r. 8 aprile 1995, n. 18, concernente l’adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni sui contratti delle U.S.S.L. e dalla l.r. 30 dicembre 1994, n. 45(40);
c) la l.r. 20 marzo 1990, n. 15, "Modificazione delle disposizioni del titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106 "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.)" e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle U.S.S.L. e ad altri enti ospedalieri"(41).
Art. 23.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 6, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 e dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3.
9. La lettera d) è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente l'intero comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 21, lett. b) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12 e successivamente sostituito dall'art.1, comma 4, lett. f) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
32. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 7, lett. d) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. n) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
38. La Corte costituzionale con sentenza 18 febbraio 2011, n. 53, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della l.r. 19 maggio 1997, n. 14.
40. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1980, n. 106, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia