LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000 , N. 11

Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 02 Marzo 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-02-28;11

Art. 1.
Disposizioni procedurali con modificazioni della l.r. 86/1983(1).
1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), è così sostituito:
“1. Per ogni parco regionale vengono formati:
a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all’articolo 16ter, comma 2, per le zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell’ambito del parco regionale;
b) un piano di gestione.”
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2. L’articolo 18, comma 6, della l.r. 86/1983è così sostituito:
“6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall’ente gestore; per le aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all’entrata in vigore della legge di approvazione di cui all’articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.”.
3. All’articolo 18 della l.r. 86/1983è aggiunto il comma 6-bis:
“6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti regionali corrisposti all’ente nell’anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.”.
4. All’articolo 19 della l.r. 86/1983 i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
“1. Il provvedimento d"adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall’ente gestore.
2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.”
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5. All’articolo 19 della l.r. 86/1983è aggiunto il comma 2-bis:
“2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l’individuazione, nell’ambito del parco regionale, delle zone costituenti parco naturale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito dell’approvazione del piano territoriale di coordinamento, trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all’individuazione all’interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l’individuazione delle zone suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente, agli effetti dell’articolo 25 della l. 394/1991, la disciplina di parco naturale di cui all’articolo 16-ter, comma 2, avente valenza di piano territoriale regionale.”.
6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i quali, alla data d"entrata in vigore della presente legge, è già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/1983, sono restituiti alla Giunta regionale unitamente agli elaborati delle commissioni consiliari ed agli emendamenti già presentati in Consiglio regionale. La Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i provvedimenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 19 della l.r. 86/1983, aggiunto dal comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di piano territoriale e loro varianti già trasmesse dall’ente gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in materia, nonché ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro varianti riguardanti i parchi già dotati di tali strumenti approvati con legge regionale.
8. Sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale, o relativa variante, come adottata dall"ente gestore, ovvero come determinata dalla Giunta regionale in sede di verifica di cui al previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/1983, qualora già deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco regionale Orobie Bergamasche, di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi sino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque non oltre il 30 giugno 2001; per le aree comprese nei territori dei parchi regionali Oglio Nord e Spina Verde di Como, le norme di salvaguardia di cui, rispettivamente, all"art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 e all'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi sino alla data di pubblicazione delle proposte di piano territoriale di coordinamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.(2)
Art. 2.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 30 agosto 2000, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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