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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
12 gennaio 2002
, N. 2
Istituzione del Corpo forestale regionale
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell’ambiente naturale, alla disciplina dell’attività venatoria e all’assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.(1)
2. (La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo in particolare:(2)
c) la pianta organica del Corpo forestale regionale, garantendo l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143);
3. (Con successivo provvedimento della Giunta regionale è costituita l’apposita struttura organizzativa del Corpo forestale regionale, con organizzazione ed organico distinti rispetto a quelli della Giunta regionale.)(2)
Art. 2.
1. Il Corpo forestale regionale, fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, esercita funzioni di vigilanza e controllo, compreso l’accertamento delle violazioni in materia forestale, agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed in particolare:
2. Il Corpo forestale regionale esercita altresì le seguenti funzioni:
b) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington).
3. Il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto alla Regione e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di competenza regionale:
4. Il Corpo forestale regionale, con le modalità di cui all’articolo 3, svolge attività di supporto anche a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, nei seguenti ambiti:
5. (Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all’ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.)(2)
Art. 3.
Raccordo con le funzioni di competenza di altri enti.
1. Per l’esercizio delle funzioni comprese negli ambiti di cui al comma 4 dell’articolo 2, sono stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione. Sugli schemi di convenzione è acquisito il parere della conferenza regionale delle autonomie.
Art. 4.
Personale del Corpo forestale regionale.
1. Al Corpo forestale regionale è assegnato personale in misura congrua alle esigenze concrete di gestione del territorio, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, compreso in via prioritaria il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con il d.p.c.m. 11 maggio 2001 .
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato, trasferito secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 11 maggio 2001 , è inserito in un ruolo speciale del personale regionale, da definirsi in coerenza con le disposizioni statali.
3. (Al personale del Corpo forestale regionale, appartenente alle qualifiche individuate con il provvedimento organizzativo di cui al comma 2 dell’articolo 1, per l’esercizio dei compiti d"istituto di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 e nei limiti del servizio cui è destinato, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale. Al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia.)(2)
Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Alle spese previste dall’articolo 4, comma 1, si provvede con le risorse trasferite dallo Stato con il d.p.c.m. 11 maggio 2001 .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia