LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Capo I
Disposizioni di carattere organizzativo, finanziario e tributario
Art. 1.(1)
Art. 2.
Disposizioni in materia di fondi immobiliari per incrementare l’offerta di alloggi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell’ambito delle politiche volte ad ampliare l’offerta di alloggi.
2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.
3. L’ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.
Art. 3.(2)
Art. 4.(3)
Art. 5.(4)
Capo II
Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive
Art. 6.(5)
Art. 7.(6)
Art. 8.(5)
Art. 9.(1)
Art. 10.(1)
Art. 11.
Tutela sanitaria degli allevamenti di api.(7)
1. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale), chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell’ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario:(8)
a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;
d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica).
2. Il certificato di cui al comma 1è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
2 bis. Non è consentito l’acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista al comma 1.(9)
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 bis comporta l’applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché all’introito dei relativi proventi.(10)
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.
5. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all’accertamento, all’irrogazione della sanzione e all’introito dei relativi proventi.
Art. 12.
(Disciplina del nomadismo in apicoltura e distanza di rispetto fra apiari)(11)
1. Ai fini del presente articolo, per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto interministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”), deve, in alternativa:
a) aver aderito al piano di accreditamento delle aziende apistiche disciplinato dal decreto dirigenziale 23 marzo 2018, n. 4149 (Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia);
b) aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi;
c) aver acquisito, da non oltre trenta giorni, un certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione da 250,00 euro a 1.250,00 euro.
5. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.
Art. 13.
Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente in attuazione dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
1. I vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99.
2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata.
3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 1.033,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini da tavola;
b) euro 1.550,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a IGT;
c) euro 2.582,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOC;
d) euro 2.840,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOCG.
4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
5. Le spese amministrative a carico dei produttori per l’iscrizione all’inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 sono quantificate in euro 250,00 per ettaro.
6. Per le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione e le relative procedure di istruttoria e rilascio della concessione resta applicabile quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 7/9552 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni.
7. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 21 gennaio 2004. Il presente articolo si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.
Art. 14.
Fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia.
1. Il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.
2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero ed a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.
3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.
4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul fondo sono disciplinate con regolamento regionale. In via transitoria, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 7/13042.
Art. 15.
Mondiali di sci 2005.
1. Al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative di organizzazione promozionale e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, previsti nell’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, la Regione, anche mediante l’utilizzo delle eventuali economie di cui all’art. 20, comma 3 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio, nel limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi come stabilito dall’Accordo stesso, l’onere derivante dalle spese per attrezzature, allestimenti ed interventi non promozionali necessari per lo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia in qualità di Comitato organizzatore dell’evento. L’importo sarà erogato in due annualità a fronte delle spese ammissibili sostenute, previa approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di turismo, del progetto di intervento corredato dal piano economico dei costi. Su tali documenti, prima dell’approvazione della Giunta regionale, si esprime il Comitato Istituzionale dei Mondiali 2005, come previsto dall’art. 16, comma 2, dell’Accordo.
Capo III
Disposizioni in materia di assetto del territorio
Art. 16.(1)
Art. 17.(12)
Art. 18.(1)
Art. 19.(1)
Art. 20.(1)
Art. 21.(13)
Art. 22.(1)
Art. 23.
Norma finanziaria.
1. Sono istituite per memoria le UPB 5.0.4.0.3.348 "Fondi immobiliari", per la costituzione di fondi immobiliari e per la sottoscrizione di quote, di cui all’articolo 2, e l’UPB 5.0.4.0.2.349 "Gestione fondi immobiliari", per la gestione dei fondi immobiliari costituiti presso Finlombarda Gestioni SGR, di cui all’articolo 2, alle cui autorizzazioni di spesa si darà seguito con provvedimento successivo.
2. Per il contributo annuale di gestione in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 103.291,38.
3. Agli oneri relativi al contributo di cui all’articolo 5 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.4.2.93 "Organismi no profit".
4. Il contributo di cui al comma 2è determinato, a decorrere dall’anno 2005 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
5. Alle spese relative all’incremento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività di cui all’articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane", per gli anni 2004 e successivi.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di variazione.
Art. 24.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
6. L'articolo è stato abrogato, a decorrere dal centoottantesimo giorno della pubblicazione della l.r. 28 novembre 2007, n. 30, dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 28 novembre 2007, n. 30. L'articolo è stato anche abrogato dall'art. 155, comma 2, lett. g) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6. Torna al richiamo nota
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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