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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
2 agosto 2004
, N. 17
Calendario venatorio regionale(1)
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17
Art. 1.
Stagione venatoria, giornate e orari di caccia.
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio è praticabile a partire da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.
3. Le province possono posticipare l’apertura della caccia in forma vagante sino al 1º ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.
4. Le province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1º settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora ( Streptopelia turtur ) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.
5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l‘8 dicembre ed il 31 gennaio.
6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, possono regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1º ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.
7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l’INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.(2)
Art. 2.
Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio.
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:
2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.
3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.
4. L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), anche se prive di tabellazione.
5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.
6. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.
Art. 3.
Specie cacciabili e periodi di caccia.
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (Streptopelia turtur) .
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.
3. Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre.
4. Dal 1º ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.
5. Dal 1º ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1º novembre al 31 gennaio.
6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali. (5)
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia