LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 1.
Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica.
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l’attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominati guardie ecologiche volontarie, organizzato dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3.(1)
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).(2)
Art. 1 bis
(Funzioni e attività delle guardie ecologiche volontarie)(4)
1. Il servizio di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie:
a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell’ottica di tutela della salute pubblica;
c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
f) collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.
2. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:
a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
Art. 2.
Requisiti della guardia ecologica volontaria.
1. L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea(5);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subìto condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;(6)
e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all’articolo 5;
g) conseguire la nomina a guardia giurata.
Art. 3.
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica.
01. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è:(7)
a) organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale;
b) svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti organizzatori di cui al comma 3;
c) prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.
1. La Regione:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua e aggiorna, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane e comuni capoluogo di provincia; resta fermo, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria, quanto prescritto dall’articolo 148, commi 2 e 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dall’articolo 48, comma 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);(8)
b) emana direttive per l’organizzazione programmatica uniforme, tenuto conto delle specificità dei territori, dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, oltre a promuovere periodicamente i corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica aventi ad oggetto, tra l’altro, il riconoscimento di situazioni di potenziale rischio ambientale e la gestione di condizioni che comportano particolare tensione;(9);
c) verifica l’idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all’articolo 5;
d) cura la redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica e della formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie;(10)
e) rilascia agli enti organizzatori di cui al comma 3 i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e definisce le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento, dei capi di abbigliamento, delle dotazioni individuali di servizio e dei segni distintivi ammessi, 4 nonché la loro corretta apposizione sull’abbigliamento e sugli automezzi in dotazione, secondo quanto stabilito al comma 01, lettera a); (11)
e bis) definisce una modulistica unica sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera a); (12)
f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
g) assegna, nell’ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3, nonché delle relazioni, degli elenchi delle spese necessarie e dei rendiconti dei finanziamenti dell’anno precedente, trasmessi annualmente dagli stessi in base a uno schema unitario di rendicontazione fornito da Regione Lombardia.(13)
g bis) può disciplinare aspetti inerenti al funzionamento generale del servizio idonei a favorire l'unitarietà di cui al comma 01, lettera a).(14)
2. Le Province e la Città metropolitana di Milano:(15)
a) esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero territorio provinciale e metropolitano, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all’articolo 10; (16)
b) organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera d).(17)
3. L’organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:(18)
a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
b) alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, ad esclusione del territorio di cui alla lettera a);
c) ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
d) alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rimanente territorio.
4. I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano l’amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina del responsabile del servizio.(19)
4 bis. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori. È inoltre ammesso il ricorso a convenzioni con università e istituti di ricerca per garantire il raggiungimento delle progettualità definite dall’ente.(20)
Art. 4.
Compiti e attività degli enti organizzatori.(21)
1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3:(22)
a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all’attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);(23)
a bis) definiscono i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;(24)
a ter) attuano le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui alla presente legge;(24)
b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 11, rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;(25)
c) nominano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, che di norma non può coincidere con il direttore dell’ente organizzatore, e, sentito il suo parere, possono individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l’ente organizzatore o, in mancanza, d’ufficio;(26)
d) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti:
1) i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni;
2) i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti;
3) l’elenco aggiornato al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio;(27)
4) l’elenco aggiornato al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie;(27)
5) il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza;
e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
e bis) trasmettono alla Regione, a fini informativi, copia del vigente regolamento di servizio, ove approvato;(28)
e ter) inviano, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell’ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.(28)
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;(29)
b) predispone settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;(30)
c) cura l’approvvigionamento, la distribuzione e l’efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l’osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;(31)
c bis) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;(32)
d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
e) (33)
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;(34)
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;(35)
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti competenti, sull’intero territorio regionale;(36)
h bis) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie.(37)
3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati almeno su base semestrale dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita, sulla base di ciascuno dei quali l’ente organizzatore redige un rapporto annuale sullo stato di conservazione, da presentare alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente. (38)
Art. 4 bis(40)
(Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica quale organismo di confronto tra la Regione e gli enti organizzatori di cui all’articolo 3, comma 3, sulle tematiche riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. La Consulta è convocata e presieduta dall’assessore regionale competente in materia o suo delegato ed è composta dai responsabili del servizio di cui all’articolo 4, comma 2, o loro delegato, e dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, con funzioni di segretario della Consulta.
3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie, ove istituiti.
4. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno e può operare tramite gruppi di lavoro. Il segretario della Consulta provvede alla redazione dei verbali delle sedute.
Art. 4 ter(40)
(Giornata delle guardie ecologiche volontarie)
1. È istituita la giornata delle guardie ecologiche volontarie, al fine di promuovere il servizio volontario di vigilanza ecologica e rafforzare la collaborazione e la condivisione di intenti tra i volontari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con uno o più degli enti di cui all'articolo 3, comma 3, organizza ogni anno un’apposita manifestazione.
3. Ogni anno la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la data della manifestazione di cui al comma 2 e ne definisce gli aspetti organizzativi.
Art. 5.
Esami.
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del direttore della competente direzione generale e composta da(41):
a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
c) due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;(42)
d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
e) quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;(43)
f) due funzionari del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, di cui un membro effettivo ed uno supplente.(44)
2. II presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.
3 bis. La nomina dei componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 1è effettuata previo accordo con i competenti organi statali.(45)
3 ter. La commissione regionale di cui al presente articolo resta in carica per cinque anni dalla nomina. Fino alla nomina della nuova commissione continua a operare quella di cui al precedente periodo.(45)
4. Ai componenti della commissione spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l’eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(46)
Art. 6.
Nomina a guardia giurata.
1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l’esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 7.
Incarico di guardia ecologica volontaria.
1. L’ente organizzatore di cui all’articolo 3, comma 3, conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. Il decreto di incarico individua l’ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso agli ambiti individuati dai regolamenti adottati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), e d), prev ie intese con gli enti stessi.(48)
2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni e attività, di cui all’articolo 1 bis, con il decreto d’incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all’articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento. L’ente organizzatore definisce le modalità concrete di conferimento dell’incarico.(49)
3. Nell’espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
3 bis. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente organizzatore garantisce l’affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso ente.(50)
Art. 8.
Doveri delle guardie ecologiche volontarie.
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;(51)
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
d) compilare in modo chiaro e completo secondo la modulistica di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a) i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;(52)
e) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e portare il distintivo; (53)
e bis) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;(54)
e ter) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;(54)
e quater) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;(54)
f) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.(55)
2. Al fine dell’espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.
Art. 9.(56)
Sospensione e cessazione dall’incarico.
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria, di cui all'articolo 7, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita 8 dall’ente organizzatore di cui all’articolo 3, comma 3, e in base alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di accertamento di irregolarità, nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell’incarico di cui all’articolo 7è competente l’ente organizzatore.
2. L’incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall’ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:
a) entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al prefetto competente per territorio;
b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l’ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;
c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
d) dall’avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall’incarico;
e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al prefetto competente.
4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall’ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall’incarico.
5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall’articolo 8, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l’ente organizzatore può valutare sulla revoca dell’incarico.
6. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall’incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.
Art. 10.
Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile.(57)
1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), e con il personale degli enti di gestione dei parchi che svolge funzioni di polizia amministrativa locale:(58)
a) nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente e il territorio;
b) nell’attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l’ambiente e il territorio.
2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all’articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"):
a) nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), nonché dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) e dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua); (59)
b) nell’attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);(60)
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d’acqua e le risorse idriche.
3. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).
4. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri nell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti(61):
a) la tutela dell’ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed all’assetto del territorio; (62)
b) l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ;
c) la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l’ente organizzatore del servizio territorialmente competente e la direzione del Parco ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).(63)
4 bis. II servizio volontario di vigilanza ecologica può cooperare con i componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che nei casi di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera e), e all’articolo 4, comma 1, lettera e), nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.(64)
5. Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o comandi interessati. Le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione. Le province possono, inoltre, attivarsi per valutare, sviluppare e coordinare collaborazioni tra Protezione civile e guardie ecologiche volontarie, limitatamente all’erogazione di servizi o per l’attuazione di compiti adeguati e coerenti alla formazione delle stesse, su esplicita richiesta della Protezione civile.(65)
5 bis. Gli enti organizzatori di ciascun territorio provinciale o metropolitano possono individuare congiuntamente e in via preventiva tra i rispettivi responsabili di servizio un referente, che assicuri, d'intesa con gli stessi enti organizzatori, il coordinamento dei servizi volontari di vigilanza ecologica del territorio, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in casi di emergenza o disastri di carattere ecologico di cui agli articoli 1 bis, comma 1, lettera e), e 4, comma 1, lettera e).(66)
6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d’informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la Giunta regionale:
a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;
b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.
Art. 11.
Guardie ecologiche onorarie.
1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all’ente presso il quale prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto al comma 3. (68)
3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all’ente organizzatore, presso il quale collaborano, a supporto in attività di:(70)
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale;
b bis) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.(71)
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.
4 bis. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4.(72)
4 ter. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all’articolo 9 e coloro cui sia stato revocato l’incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.(72)
Art. 11 bis(73)
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica volto a sensibilizzare al rispetto per la natura, per la biodiversità e per il territorio anche in area urbana. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) la distribuzione quantitativa delle guardie ecologiche volontarie sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel biennio, anche con riferimento alle loro caratteristiche di età, genere e istruzione, distinguendo per tipologia di enti organizzatori e per territorio;
b) le attività di formazione, aggiornamento e specialistiche fruite dalle guardie ecologiche volontarie e le azioni da loro svolte a tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000;
c) le principali questioni emerse nella Consulta regionale del servizio di vigilanza ecologica nel periodo di osservazione e le attività a cui hanno dato luogo;
d) le modalità organizzative del servizio di vigilanza ecologica adottate dagli enti nonché le dotazioni strumentali disponibili, segnalando ricorrenze, differenze e risultati, per individuare le migliori pratiche in uso con le condizioni che le abilitano ovvero le criticità incontrate con le possibili modalità per superarle;
e) la destinazione e l’utilizzo delle risorse stanziate nel biennio a finanziamento dei programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica, l’entità e la distribuzione della spesa per la copertura assicurativa delle guardie ecologiche volontarie e per gli interventi finanziati in quota alla Regione.
2. Gli enti organizzatori, coinvolti nell’attuazione della legge, forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 12.
Finanziamenti.(74)
1. Per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica sono erogati contributi regionali entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, tenuto conto del numero di guardie ecologiche volontarie in servizio presso ciascun ente organizzatore, nonché di indicatori che comprovino lo loro effettiva attività.
2. Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato elenco di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell’anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, fatta salva un’eventuale quota di risorse riservata alla Regione, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da destinare agli interventi di competenza, relativi a:
a) corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche e dei responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica;
b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
c) acquisto dei distintivi delle guardie ecologiche volontarie.
Art. 13.
Norma finanziaria.(75)
1. Alle spese per la copertura assicurativa garantita alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), si provvede nell’ambito delle risorse complessivamente destinate alle coperture assicurative regionali e stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2020 -2022.
2. Alle spese per l’organizzazione della manifestazione di cui all’articolo 4 ter, previste in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Alle spese relative alla commissione regionale d’esame di cui all’articolo 5, comma 4, si provvede per euro 5.000,00 annui con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
4. Ai finanziamenti di natura corrente previsti all’articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica, previsti in euro 370.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
5. Ai finanziamenti in conto capitale previsti all’articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica previsti in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 14.(76)
Art. 15.
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(77);
b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(78);
c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(79);
d) l’articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(80);
e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(81).
Art. 16.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
17. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numeri 17) e 18) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
40. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
42. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14. Torna al richiamo nota
43. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14. Torna al richiamo nota
56. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14. Torna al richiamo nota
65. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k), numeri 8), 9) e 10) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
73. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
75. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
76. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 19 agosto 1983, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1992, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
80. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
81. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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