Art. 1
(Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla
l.r. 34/1978)
(1)
1. In attuazione dell’
articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
(2)
1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.
(3)
1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al
comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.
(4)
1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al
comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’
articolo 22, comma 1, dello Statuto d’autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale.
(5)
1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.
(6)
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:
(7)a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
(8) b) gli enti di cui al
comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;
(9) c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all’allegato A1;
(10) 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.
(11) c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell’elenco di cui al
comma 1 per:
(12)1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all’allegato A1, sezione I;
(13) 2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.
(14)
3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al
comma 2, lettera c), e nell’adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al
comma 1.
(15)
5. Alla
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)
(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 9-bis è aggiunta la seguente:
"d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.";
b) dopo l’articolo 79 sono inseriti i seguenti:
"Art. 79 bis
(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)
1. Per assicurare l’armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.
Art. 79 ter
(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)
1. I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’
articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.".
5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.
(20)
5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva.
(21)
5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:
(22)a) gravi violazioni di disposizioni normative;
b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.
(23)
5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.
(24)
5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
(25)
5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.
(26)
5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all’Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione.
(29)
5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente
comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse.
(30)
5 quaterdecies. [Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi.]
(31)
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune, concernenti:
a) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 3 e 13, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
d) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7 e 13, del
d.lgs. 152/2006;
f) l’approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del
d.lgs. 152/2006.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla
legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all’adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.]
Art. 8
(Soppressione dell’Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni)
1. L’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.
2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all’Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del
comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.
(46)
2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l’esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell’AIPO, di cui all’Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022”, sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.
(46)
3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'
articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).
(47)
5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell’AIPO, come indicato nell’allegato C.
5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al
comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al
comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
(48)
6. I beni di proprietà dell’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all’esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.
(49)
7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall’esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all’esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall’AIPO, secondo le rispettive competenze.
(50)
9. La Regione, ai sensi della
legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.
10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d’intesa con la direzione generale Infrastrutture e Mobilità, all’eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.
11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:
11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell’Allegato B, sezione ‘Porti e Zone portuali’. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 15 della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022” entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
(57)