Legge Regionale 27 febbraio 2007 , N. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5

Art. 1
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge 144/1999)
1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.
2. Il Nucleo si articola in un comitato d’indirizzo e in una unità tecnica.(1)
3. Il comitato d’indirizzo è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall’Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori dell’unità tecnica di cui al comma 2. Il comitato d’indirizzo definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull’attività svolta dalla stessa. Il Comitato d’indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.(2)
4. L’unità tecnica è dotata di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza.(3)
5. All’Unità tecnica competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all’Unità tecnica:(4)
a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34);
b) le funzioni dell’Unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 34/1978);
c) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));
d) (5)
e) le funzioni di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e al regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale").
6. E’ facoltà delle direzioni regionali chiedere all’unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio; a tal fine, l’unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.(6)
7. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale:
a) sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l’osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle singole leggi d’intervento e da altre disposizioni, nonché le modalità di espressione dei pareri di cui al comma 9, anche con riferimento al livello progettuale richiesto;(7)
a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;(8)
b) è determinata la composizione dell’unità tecnica, nel rispetto dei seguenti criteri:(9)
1) coordinamento dell’unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore competente in materia di risorse finanziarie o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato;(10)
2) (11)
3) numero dei componenti dell’Unità tecnica non superiore a 20, di cui non più di 12 nominati tra soggetti esterni all’Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza;(12)
4) (13)
c) sono determinate le modalità di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento dell’unità tecnica, la durata, nonché i compensi spettanti ai componenti esterni, prevedendo:(14)
1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni dei curricula presentati dai candidati;
2) che le attività di supporto e di segreteria dell’unità tecnica siano assicurate dalle direzioni regionali competenti in materia di risorse finanziarie e di opere pubbliche.(15)
8. Ai componenti dell’unità tecnica di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilità previste dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).(16)
9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:
a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 3, comma 77, della l.r. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati nonché quanto previsto dall’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);(17)
b) progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale;(18)
c) (19)
d) opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.
e) (19)
11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.(21)
12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di verifica, anche con riferimento al livello progettuale richiesto, dell’attuazione degli interventi, di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, attenendosi ai seguenti criteri:
a) responsabilità dell’ente appaltante relativamente alla validazione e all’approvazione dei progetti, alle perizie di variante in corso d’opera, agli accordi bonari, alle vertenze relative a contenziosi insorti con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;
b) verifica, da parte delle competenti strutture regionali, della coerenza dell’attuazione degli interventi con i pareri espressi ai sensi del comma 9, sulla base di attestazioni rese dal responsabile unico del procedimento dell’ente appaltante ad integrazione delle funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al quadro economico;(22)
c) controllo tecnico e amministrativo relativo all’attuazione dell’intervento, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 106, della l.r. 1/2000.
13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, fino all’insediamento dell’unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l’espressione dei pareri dell’Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica.(23)
13 bis. A decorrere dall’insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all’Unità tecnica Programmazione e finanze e all’Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all’unità tecnica di cui al comma 2.(24)
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.(24)
Art. 2(26)
Art. 3(26)
Art. 4
(Disposizioni per il sostegno e il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Broni-Mortara)
1. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Broni-Mortara-Stroppiana (A26) è previsto un importo massimo di 78 milioni di euro, IVA compresa, per gli esercizi finanziari successivi al 2009, per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del project financing, a valere sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2009.(27)
Art. 5(26)
Art. 6(28)
Art. 7(26)
Art. 8
(Interpretazione autentica dell’art. 49, commi 2, 3 e 4 della l.r. 26/2003) (29)
1. L’articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della l.r. 26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l’attività di gestione è unica a livello d’ambito territoriale ottimale e che, qualora la società non sia anche rappresentativa di almeno i due terzi dei comuni dell’ambito, la gestione è affidata o a un’unica società a livello d’ambito partecipata esclusivamente e direttamente da tutti i comuni, o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano, oppure a un’unica impresa a livello d’ambito individuata con le modalità di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), della l.r. n. 26/2003.
2. L’articolo 49, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 26/2003, si interpreta nel senso che l’attività di erogazione del servizio è affidata a un soggetto unico a livello d’ambito territoriale ottimale.
Art. 9(26)
Art. 10(30)
Art. 11(31)
Art. 12
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)(32)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:
a) a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche. Testo punto elenco
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all’estero su temi di interesse regionale.
3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 13(26)
[Art. 14
(Disposizioni di salvaguardia per l’aeroporto di Montichiari)(33)
1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all’entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d’area ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.(34)
2. Nell’ambito individuato dal comma 5è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d’uso in senso residenziale;
c bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d’uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.(35)
3. Sono comunque fatte salve:
a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all’esercizio delle attività aeroportuali attuali;
b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.
4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell’aeroporto:
a) l’attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;
b) l’approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) l’autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell’ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637.](36)
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
7. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 35, comma 2, lett. h) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
12. Il numero è stato modificato dall'art. 35, comma 2, lett. k) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
14. La lettera è stata modificata dall'art. 35, comma 2, lett. m) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 35, comma 2, lett. o) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. i) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. k) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. l) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 2, lett. t) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 3 agosto 2009, n. 14. Torna al richiamo nota
28. L'articolo è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 per il testo oggetto della presente interpretazione autentica. Torna al richiamo nota
32. L'articolo è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
33. La Corte costituzionale, con sentenza n. 102/2013, ha dichiarato illegittimo l'articolo come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 8, lett. a), della l.r. 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e dall'art. 23, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Vedi anche art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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