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Legge Regionale
30 dicembre 2008
, n. 38
Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato
(BURL n. 53, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-30;38
Art. 5
1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.
Art. 9
(Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla l.r. 1/2003)
1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 133, comma 2, lett. cc) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.
2. L'articolo e' stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 6 agosto 2009, n. 18 e successivamente abrogato dall'art. 133, comma 2, lett. cc) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.
4. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 24) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia