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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
6 novembre 2009
, n. 23
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione
(BURL n. 45, 1° suppl. ord. del 09 Novembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-11-06;23
Art. 1
(Disposizioni finanziarie)
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2008 che ha disposto l'incremento dell'importo delle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale IRPEF per l'anno 2006 di € 80.580.000,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato, la maggiore entrata di € 80.580.000,00.
Art. 2
(Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della l.r. 34/1978)
1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009:
a) alla funzione obiettivo 7.1 'Organi istituzionali' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.172 'Consultazioni popolari' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 28.000.000,00;
b) alla funzione obiettivo 7.1 'Organi istituzionali' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.169 'Funzionamento del Consiglio Regionale' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 7.000.000,00;
Art. 3
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle seguenti leggi di spesa per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
Norma di legge | 2009 competenza e cassa | 2010 competenza | 2011 competenza |
L.R. 13/08/2001 n. 14, Art. 6, comma 35 | 27.000.000,00 | ||
L.R. 05/12/2008 n. 31 | 1.500.000,00 | ||
TOTALE | 28.500.000,00 |
2. In relazione al rifinanziamento delle leggi di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2009, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.
3. All'onere di parte corrente di competenza e di cassa di € 28.500.000,00 di cui al comma 1, per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 4
5. In applicazione dell'articolo 7 quater, comma 8, del d.l. 5/2009 come inserito dalla l. 33/09è istituito nel bilancio regionale un fondo la cui dotazione finanziaria è quantificata entro i limiti previsti dal medesimo articolo.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 5 della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 fatti salvi i commi 5 e 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia