Legge Regionale 6 agosto 2010 , n. 14

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 10 Agosto 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-06;14

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3
(Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia))(2)
2. 'L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) avente sede a Milano, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:(4)
0a) supporto alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro;(5)
a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali con finalità di supporto tecnico-scientifico all'attività di definizione, programmazione, valutazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali;(6)
b) (7)
c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;
d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato;
e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.
2 bis. Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e d) avviene, anche tramite un'infrastruttura tecnica o anche organizzativa dedicata, secondo modalità disciplinate dall'apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate nonché i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione del dati)).(8)
3. Sono organi dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) :(9)
a) (10)
b) il Direttore generale;
c) il Collegio di revisori;
c bis) il Comitato di indirizzo.(11)
4 bis. Il Comitato di indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca. Il Comitato è composto da sette membri, compreso il coordinatore, di comprovata competenza ed esperienza tecnico scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore. Alle suddette designazioni si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), ivi compreso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza.(13)
4 ter. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale.(13)
4 quater. Il Comitato di indirizzo esercita una costante azione di indirizzo e monitoraggio rispetto alle attività di ricerca, formazione e studio svolte da PoliS­Lombardia. In particolare, il Comitato di indirizzo:(13)
a) approva, su proposta del Direttore generale, il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, ed il programma di lavoro annuale sulla base del suddetto piano pluriennale;
b) approva, su proposta del Direttore generale, la relazione annuale sull'attività svolta;
c) assume determinazioni in merito alle ulteriori iniziative di ricerca e di studio, non previste dal piano pluriennale di attività e dal programma di lavoro annuale, richieste dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) assicura il raccordo con la comunità scientifica e accademica, anche proponendo iniziative di confronto su tematiche di interesse strategico regionale.
8. Le deliberazioni di cui al comma 9, lettera a), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.(17)
9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) ed esercita i poteri gestionali. E' nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore approvare:(18)
a) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) (19)
d) (19)
9 bis. Il Direttore generale predispone e propone al Comitato di indirizzo:(20)
a) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;
b) la relazione annuale sull'attività svolta.
10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.
12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.
13. Costituiscono entrate dell'ente:
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
2) contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all'Ente;
3) contributi da parte di enti pubblici o privati;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati;
c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
d) le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie.
Art. 4
(Scioglimento dell'IReF e dell'IReR)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono sciolti i consigli di amministrazione dell'IReF e dell'IReR;
b) i presidenti degli stessi istituti cessano dall'incarico e assumono le funzioni di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.
2. Entro sessanta giorni dall'assunzione delle funzioni di commissari straordinari, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per la presa d'atto.
3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all'assegnazione dei beni e del personale degli enti disciolti.
4. Alla data indicata nel decreto di cui al comma 3:
a) l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IReR e all'IReF;
b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F)(22);
2) l'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(23);
3) il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(24);
4) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009)(25);
c) ogni riferimento all'IReF e all'IReR, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti s'intende fatto all'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.
5. L'attività di commissariamento si protrae fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
6. Il regolamento di organizzazione e quello di contabilità sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.
7. Il personale dell'IReR, con contratto a tempo indeterminato, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza. Entro il termine di sei mesi dalla costituzione del nuovo Ente sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.
Art. 5(1)
Art. 6
(Disposizioni transitorie - Scioglimento della fondazione IREALP)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) è sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione IREALP, di seguito denominata fondazione;
b) il presidente della fondazione cessa dall'incarico;
c) con decreto del Presidente della Giunta regionale, il presidente cessato dall'incarico è nominato commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'ampliamento delle funzioni dell'ERSAF, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse alla Giunta regionale, per la presa d'atto.
3. A seguito della presa d'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale compie gli atti necessari all'estinzione della fondazione.
4. Intervenuta la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche private, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all'assegnazione all'ERSAF dei beni e del personale della stessa fondazione.
5. Alla data di pubblicazione del decreto (26) di cui al comma 4:
a) l'ERSAF subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione;
b) è abrogato l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(27);
c) è abrogata la lett. b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine, del punto 'Fondazioni istituite dalla Regione' dell'Allegato A2 della legge regionale 30/2006(28);
d) ogni riferimento alla fondazione contenuto in leggi, regolamenti, o altri atti s'intende fatto all'ERSAF;
e) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5.
6. Il personale della fondazione IREALP, con contratto a tempo indeterminato, confluisce nell'ERSAF, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la fondazione di provenienza. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento della fondazione, sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'ERSAF.
7. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita' dell'ERSAF sono adeguati al nuovo assetto.
Art. 7(1)
Art. 8
(Disposizioni finali)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di organizzazione dell'ARPA è adeguato ai nuovi assetti.
2. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai commissari.
3. Per il triennio 2010/2013 le indennità di cui all'articolo 1, comma 5ter, non possono comunque superare l'importo di € 22.500,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per gli altri componenti.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera c), è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di € 200.000,00.
2. Agli oneri di € 200.000,00, di cui al comma 1, si provvede con le risorse stanziate per l'anno 2010 all'UPB 1.1.4.3.2.315 'Governance interistituzionale e partenariato' come rideterminate dalla variazione di bilancio di cui al comma 3.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, è apportata la seguente variazione:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' è ridotta per l'anno 2010 di € 200.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.4.3.2.315 'Governance interistituzionale e partenariato' è incrementata, per l'anno 2010, di € 200.000,00.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
2. La rubrica è stata sostituita dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 1) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 2) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 3) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 3) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 4) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. La lettera è stata modificata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 4) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 5) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 6) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 7) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 8) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 9) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 10) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 11) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 12) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 13) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numeri 5) e 14) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 14), lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 15) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 16) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Vedi decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2011, n. 1940 (burl 30 maggio 2011, n. 22, s.o.). Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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